Valutazione progetto ai fini della sicurezza antincendio

  • Attivo

Consiste nell’ottenere un parere ai fini della sicurezza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco sul progetto dell’attività che si intende realizzare. Un parere positivo è necessario per ottenere le successive autorizzazioni.

A chi è rivolto

Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all’allegato I, categoria B e C, del DPR 151 1 agosto 2011, per progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché per progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendi.

Come fare

Presentare istanza di valutazione del progetto utilizzando il modulo allegato.

Per le attività soggette l'istanza di valutazione dei progetti, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell'istanza di valutazione del progetto;
c) ubicazione prevista per la realizzazione delle opere;
d) informazioni generali sull'attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto.

La prevenzione incendi è un servizio a titolo oneroso. Il pagamento da effettuare è stabilito dalla delibera della Giunta Provinciale n. 799 del 27 aprile 2012 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 19/I-II del 08/05/2012.

Il pagamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato tramite pagoPA - il nodo nazionale dei pagamenti elettronici – collegandosi all'indirizzo mypay.provincia.tn.it, scegliendo l’ente “Provincia autonoma di Trento” e successivamente selezionare dall’elenco:

Cassa Provinciale Antincendi – Prevenzione Incendi (SCIA – ARPCA – VALUTAZIONE PROGETTO – NOF – DEROGA – RINNOVO CPI - VCO)

quindi generare il pagamento spontaneo dell'importo dovuto inserendo i dati richiesti.

Cosa serve

Documentazione da presentare

All'istanza deve essere allegata:
a) documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al DM 07 agosto 2012;
b) attestato del versamento effettuato.

In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), deve essere conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C, al DM 07 agosto 2012.

Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), deve essere a firma di professionista antincendio e conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera A, al DM 07 agosto 2012, integrata con quanto stabilito nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, ivi compreso il documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA.

Modulistica

Tempi e scadenze

60 giorni

Giorni massimi di attesa

Costi

Servizio a titolo oneroso
-- Euro

Vedi allegato deliberazione 799/2012

Documenti

Normativa di riferimento

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modif

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Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229

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Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

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Aggiornamento delle tariffe orarie e relative modalità di applicazione, per l'impiego del personale e dei mezzi del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco della Provincia Autonoma di Trento nell'espletamento dei servizi a pagamento di cui all'art. 28 della Legge Regionale 20 agosto 1954, n. 24 e successive modificazioni e integrazioni.

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 10/06/2025 15:35

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