Smaltimento materiale a rischio - settore ittico

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La domanda di contributo è da presentare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.Modalità valide a partire dalle domande che verranno presentate per l’anno 2024 fino al 31 dicembre 2027

© Provincia autonoma di Trento -

Descrizione

Questi contributi sono diretti a finanziare i costi sostenuti nello smaltimento e distruzione delle trote morte, attraverso la Federazione provinciale allevatori.

Il coordinamento della Federazione permetterà di controllare il procedimento di smaltimento effettuato dalle aziende ittiche del territorio provinciale e di organizzare il medesimo con conseguente riduzione dei costi.

L’attività svolta dalla Federazione provinciale allevatori è a favore di tutti gli allevatori operanti sul territorio provinciale e permette di tutelare l’ambiente e di anticipare eventuali problematiche sanitarie degli allevamenti rispondendo così agli obiettivi della politica comunitaria della pesca.

Gli aiuti sono erogati mediante contributi alla Federazione provinciale allevatori che organizza il servizio di ritiro e smaltimento facendosi anche carico di tutti gli adempimenti burocratici e amministrativi a favore di tutti gli allevatori operanti nel territorio provinciale.
La concessione dei contributi avverrà annualmente con determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sul bilancio provinciale.

Vincoli

DIVIETO DI CUMULO

L’aiuto non può essere cumulato con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili.

Le aziende beneficiarie finali dell’aiuto, devono rispettare le norme della politica comune della pesca (PCP) fino a cinque anni dopo il pagamento finale, pena revoca del contributo.
Questi aiuti non sono cumulabili con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili

A chi è rivolto

Possono beneficiare dell'aiuto, le piccole e medie imprese attive nel settore dell'acquacoltura che operano in Trentino: gli aiuti sono erogati in natura e non comportano pagamenti diretti alle imprese.

Sono escluse le imprese in difficoltà e le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Inoltre non sono ammessi all’aiuto gli operatori che hanno commesso una o più infrazioni o più reati di cui all’articolo 10, del Reg. (UE) n. 508/2014.

La domanda può essere presentata dalla Federazione provinciale allevatori a favore di tutti gli allevatori operanti sul territorio provinciale.

Cosa serve

Documentazione da presentare

La domanda deve contenere, pena la non ammissibilità della stessa:

- l’oggetto della richiesta;

- i dati identificativi del richiedente;

- Programma di attività relativa alla raccolta e allo smaltimento delle trote morte presso le aziende itticole che la Federazione Provinciale Allevatori andrà a svolgere nel corso dell’anno di riferimento con la previsione del quantitativo di raccolta;

- copia del verbale di deliberazione dell'organo competente d’approvazione del Programma.

Modulistica

Tempi e scadenze

90 giorni

Giorni massimi di attesa

giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande

♦ Graduazione delle agevolazioni.

L’entità del contributo provinciale sarà pari al 100% dei costi di raccolta e del 75% dei costi di

distruzione e smaltimento degli animali morti.

La spesa per i costi di distruzione non coperta da contributo provinciale dovrà essere fatturata

alle singole aziende per i ritiri svolti presso la loro azienda.

♦ Spese ammissibili.

1. Il contributo ammissibile a preventivo viene calcolato nel limite delle disponibilità

finanziarie del bilancio provinciale applicando il parametro di € 250,00 a tonnellata.

2. A consuntivo sono ammissibili le seguenti tipologie di costi, già ricompresi nel calcolo del

contributo ammissibile a preventivo:

a) costo fatturato dalle ditte specializzate ed incaricate alla raccolta, trasporto e smaltimento

delle carcasse;

b) i costi di organizzazione del servizio, effettivamente sostenuti dalla Federazione Provinciale

Allevatori, nel limite del 10% del costo di cui alla lettera a).

♦ Modalità di erogazione del contributo.

1. ai fini della liquidazione delle agevolazioni deve essere presentata la seguente

documentazione:

  - rendiconto dell’attività nel periodo di riferimento comprensivo dei costi di organizzazione  imputabili all’attività di raccolta e smaltimento del materiale a rischio, vistata dal Collegio Sindacale ed approvata dal Consiglio di Amministrazione;

  - fatture quietanzate con distinto il costo per le spese di trasporto e il costo per le spese di

smaltimento;

  - elenco dettagliato di tutti i ritiri e smaltimento effettuati dalle ditte specializzate;

  - dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il presidente della Federazione attesta che i costi di smaltimento non coperti da contributo provinciale, sono stati fatturati alle aziende zootecniche per i ritiri svolti presso le loro aziende;

  - dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal beneficiario finale che attesta il rispetto delle norme della politica comune della pesca e che non ha commesso frodi ai sensi dell’art. 10 del Reg. (UE) 508/2014;

2. il contributo sarà erogato, compatibilmente con il budget di cassa della Provincia, nel seguente modo:

  - il 50% quale anticipo sulle spese da sostenere a termini dell’articolo 13, comma 1. Lett. b) della L.P. n. 4 del 28 marzo 2003, dopo la presentazione della domanda.

  - un ulteriore 30% all'inizio del secondo semestre dietro apposita richiesta della Federazione Provinciale Allevatori.

  - il rimanente 20% verrà liquidato alla rendicontazione delle attività da parte della Federazione Provinciale Allevatori.

3. Qualora in sede di rendicontazione la spesa sostenuta risulti superiore alla spesa ammessa rimane invariato l’importo del contributo concesso.

Qualora in sede di rendicontazione la spesa sostenuta risulti inferiore alla spesa ammessa, l’importo del contributo sarà rideterminato in proporzione.

Nel caso in cui l’importo del contributo determinato a saldo risulti inferiore alla quota già anticipata, la Federazione restituisce le somme già erogate in eccedenza, maggiorate dell’interesse semplice al tasso legale vigente, calcolato a decorrere dalla data di quietanza del mandato fino alla data dell’effettivo rimborso.

♦ Termini di avvio, completamento e rendicontazione.

1. Il termine della rendicontazione è fissato al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di concessione del contributo.

2. Relativamente alle proroghe e alle sospensioni dei termini e per quanto non dettagliato a riguardo nel presente punto, si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 dd. 14/09/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine citato al precedente punto 1, eventualmente prorogato, sarà disposta la decadenza del contributo secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 1980/2007 e successive modificazioni e integrazioni

L’azione risponde ai principi del programma FEAMPA ed agli obiettivi delle misure attuate in provincia di Trento, in particolare al sostegno delle tradizionali attività dell’acquacoltura al fine di preservare e sviluppare il tessuto socio-economico e l’ambiente.

Costi

GRATUITO

Documenti

Normativa di riferimento

Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati

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Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE)

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Parziale modifica deliberazione n. 1256 di data 23.06.2006 e deliberazione n. 790 di data 20.04.2007, concernenti le direttive per la fissazione dei termini di avvio, completamento e rendicontazione degli interventi.

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relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 17/11/2025 12:57

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