Descrizione
Descrizione intervento
L’intervento è finalizzato a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un’azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico- ambientali.
Tale finalità generale è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti materiali ed immateriali delle imprese che operano nell’ambito della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I al TFUE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Il prodotto finale ottenuto dal processo di trasformazione e/o commercializzato può non ricadere nell’elenco del suddetto Allegato I.
Ai fini del presente intervento, per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a CSR, a PSP e alla normativa comunitaria vigente.
Obiettivi
L’intervento concorre al raggiungimento degli obbiettivi generali lettere b) e c) di cui all’articolo 5. del regolamento (UE) 2021/2115 e dei seguenti obiettivi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2115:
- SO4: contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile.
- SO8: promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile.
Il presente intervento si attua su tutto il territorio della Provincia di Trento.
Non sono ammissibili le superfici ricadenti al di fuori dall’ambito territoriale provinciale.
Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti
Alla data di presentazione della domanda di aiuto ogni richiedente ha l’obbligo di costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR n. 503/99 ss.mm. e ii. Il fascicolo aziendale è l’insieme delle informazioni dichiarate dall’azienda, controllate e verificate e accertate in modo univoco attraverso il SIGC. Le informazioni relative al fascicolo aziendale e al manuale d’uso sono disponibili sul sito dell’Agenzia provinciale per i pagamenti - APPAG, al seguente link: https://www.provincia.tn.it/Servizi/Fascicolo-aziendale-agricoltori2
All’atto della presentazione della domanda di aiuto il richiedente deve disporre di idonei titoli di possesso delle particelle fondiarie o edificiali oggetto di intervento al fine di garantire il rispetto di eventuali vincoli che gravano sugli investimenti finanziati. In particolare il richiedente deve essere proprietario dell’immobile e/o del terreno sul quale intende realizzare l’investimento oggetto dell’aiuto; è ammissibile a contributo anche l’iniziativa che riguarda un bene (immobile/terreno) oggetto di compromesso di compravendita con prescrizione, per la liquidazione del contributo, all’avvenuto acquisto del bene da parte del richiedente il contributo. Sono ammesse a finanziamento anche le iniziative che interessano beni immobili che risultano nella disponibilità del beneficiario in virtù di diritto reale ovvero sulla base di un contratto registrato, di pari durata del vincolo di destinazione dell'iniziativa come indicato al punto 12 della delibera dei criteri n. 2264/2024. Tale bene immobile dovrà risultare nel fascicolo aziendale secondo le regole del manuale di APPAG.
L’aiuto non può essere concesso a imprese destinatarie di recuperi di contributi concessi ai sensi dei PSR 2007-2013 e 2014-2022 e dell’attuale PSP e poi revocati, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi.
La mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità richiesti determina l’inammissibilità al sostegno.
Tipologie di interventi previsti
Nell’ambito delle finalità specifiche previste dalla scheda intervento SRD13 nel CSR sono ammissibili le seguenti operazioni di investimento:
Settore lattiero caseario | Settore vitivinicolo | Settore ortofrutticolo | Altri settori | |
Finalità a) valorizzazione del capitale aziendale attraverso l’acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti e strutture di cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale; | X | X | X | X (solo punto vendita) |
Finalità b) miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, incluso l’approvvigionamento e l’efficiente utilizzo degli input produttivi, tra cui quelli energetici e idrici, in un’ottica di sostenibilità; | X | X | ||
Finalità c) miglioramento dei processi di integrazione nell'ambito delle filiere; | X | X | ||
Finalità d) adeguamento/potenziamento degli impianti e dei processi produttivi ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto; | X | X | ||
finalità e) miglioramento della sostenibilità ambientale, anche in un’ottica di riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione; | X | X | ||
finalità f) conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente; | X | X | ||
finalità g) aumento del valore aggiunto delle produzioni, inclusa la qualificazione delle produzioni attraverso lo sviluppo di prodotti di qualità e/o sotto l'aspetto della sicurezza alimentare; | X | X | ||
finalità h) apertura di nuovi mercati. | X | X |
Criteri di ammissibilità delle operazioni di intervento
Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguono una o più finalità sopra indicate.
I comparti ammissibili sono: ortofrutticolo, vitivinicolo, lattiero-caseario.
Limitatamente alla realizzazione di punti vendita aziendali volti alla promozione e valorizzazione dei prodotti di qualità, sono ammissibili i beneficiari che operano in settori diversi da quelli suddetti purché rientranti nei settori inseriti nell’Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, e che abbiano titolo al punteggio previsto al punto 7.1 della delibera dei criteri n. 2264/2024 denominato “Aziende che operano prevalentemente nell'ambito della filiera corta”.
La mancanza di uno dei requisiti richiesti per il progetto determina l’inammissibilità al sostegno.
Le spese ammissibili generali sono riportate al punto 5.3 della delibera dei criteri n. 2264/2024.
Le spese ammissibili e specifiche per intervento e per tipologia di settore (lattiero-caseario, ortofrutticolo, vitivinicolo e settori diversi) sono riportate al punto 5.4 e 5.4.1 della delibera dei criteri n. 2264/2024.
Spese non ammissibili
Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
- acquisto di diritti di produzione agricola;
- acquisto di diritti all’aiuto;
- acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell’operazione interessata;
- acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto;
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d’interessi;
- investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti nella banda larga e di interventi di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici,
- investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l’imboschimento e il rimboschimento;
- spese di manutenzione ordinarie, di esercizio e funzionamento;
- spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell’ambito delle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del PSP;
- spese connesse all’assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse;
- investimenti per uffici ed abitazioni di servizio;
- acquisti di impianti, macchine ed attrezzature di seconda mano;
- leasing di beni immobili, di nuovi impianti, macchinari e attrezzature;
- le spese bancarie e legali, le parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente;
- le spese contributi in natura e lavori in economia;
- gli interventi di demolizione;
- spese per garanzie fideiussorie;
- il materiale d'uso corrente ivi compresi parti o pezzi di ricambio di macchine ed attrezzature, insegne, targhe, cartelli indicatori;
- le spese di progettazione e direzione lavori qualora affidate a componenti dei consigli di amministrazione delle società richiedenti;
- le spese per iniziative già finanziate a strutture cooperative e richieste da soci appartenenti a nuove società costituitesi a seguito di fuoriuscita degli stessi dalla rispettiva cooperativa originaria di appartenenza;
- il capitale circolante;
- investimenti allocati in territori extra provinciali;
- spese relative a operazioni di investimento (tipologie di opere e acquisti) per le quali sia stata presentata istanza di rinuncia o revoca successivamente alla concessione del contributo ai sensi del P.S.R. 2014-2022, dell'attuale P.S.P., negli ultimi 5 anni rispetto alla data di presentazione della domanda. Al fine di ottimizzare l'effettiva utilizzazione delle risorse, la non ammissibilità sussiste anche in presenza di decadenza o di mancata rendicontazione entro i termini previsti delle operazioni di investimento. Qualora la rinuncia totale o parziale riguardi una iniziativa oggetto di concessione sulla misura 4.2.1 del P.S.R. 2014-2022 l'analoga iniziativa può essere richiesta a finanziamento sull'intervento SRD13 del P.S.P. solo qualora presenti significativi elementi di miglioramento e di innovazione rispetto a quella rinunciata. La non ammissibilità sussiste anche nel caso in cui vi sia una formale domanda di recesso del beneficiario dalla cooperativa/consorzio di appartenenza, qualora le iniziative per le quali viene richiesto il contributo sul presente intervento SRD13 siano già state richieste e/o finanziate alla cooperativa/consorzio di appartenenza, nell'ambito dell'obbligo sociale di conferimento, negli ultimi 5 anni dalla data di presentazione della domanda;
- per quanto attiene la finalità h) "apertura di nuovi mercati" prevista al punto 5.1 del bando n. 2264/2024 non sono ammissibili le spese correnti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, partecipazioni a convegni, a fiere, pernottamenti, biglietti treno/aereo/nave, ecc, spese ammissibili sull'OCM ortofrutta e spese pubblicitarie.
Forma ed entità del sostegno e limiti di spesa dell'intervento
- Il sostegno è erogato nella forma di un contributo in conto capitale.
- L’entità del sostegno del contributo in conto capitale sulla spesa ammessa è del 40%.
- Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento l'importo minimo di spesa richiesto per ogni singola domanda di finanziamento deve essere pari ad almeno € 70.000,00.
- La spesa massima ammissibile a contributo è pari a € 2.500.000,00.
- Per la realizzazione di punti vendita, la spesa massima ammissibile è pari a € 500.000,00.
Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni
In merito alla demarcazione le spese ammissibili a finanziamento su OCM ortofrutta, OCM vino e intervento SRD01 del PSP 2023-2027 non sono ammissibili sul presente bando.
Le spese finanziate a valere sul presente provvedimento non possono beneficiare di alcun altro finanziamento attraverso strumenti finanziari dell’Unione Europea.
Vincoli
L’importo della spesa deve essere debitamente giustificato da fatture (foglio di stile) intestate al beneficiario e debitamente quietanzate o da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture.
Le spese devono essere pagate dal beneficiario mediante bonifico bancario o postale o mediante RIBA, su c/c intestato al beneficiario (conto corrente dedicato, anche in modo non esclusivo, all’operazione di investimento). Limitatamente agli acquisti di strutture/terreni è inoltre ammesso il pagamento a mezzo di assegno circolare nominativo, con dimostrazione dell’addebito.
E' obbligatorio riportare il Codice unico di progetto (CUP) su tutte le fatture e in tutti i pagamenti. Il codice viene attribuito dal Servizio Agricoltura prima del provvedimento di concessione del contributo. Il CUP deve essere sempre presente nei documenti probatori della spesa (fatture e documenti di pagamento) emessi successivamente alla comunicazione del CUP stesso.
La spesa supportata da documenti (fatture e pagamenti) privi di codice CUP non sarà ammissibile a finanziamento.
Per i documenti antecedenti la comunicazione del codice CUP la correlazione tra la spesa sostenuta e l'iniziativa finanziata deve avvenire come segue:
- per le fatture non ancora pagate, il soggetto beneficiario dell'aiuto deve riportare il CUP nella quietanza di pagamento effettuato tramite bonifico bancario o postale o mediante RIBA. Qualora la quietanza di pagamento sia sprovvista di CUP o questo non sia stato apposto in modo corretto, è consentita la regolarizzazione della stessa mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, in cui il soggetto beneficiario attesta la correlazione tra la/e fattura/e e l'iniziativa agevolata. La dichiarazione dovrà essere allegata alla copia della fattura (nel caso di fatture elettroniche, materializzazione analogica del documento) e presentata ai fini della liquidazione dell'incentivo, unitamente alla restante documentazione richiesta per la rendicontazione delle spese;
- per le fatture pagate, il soggetto beneficiario deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, anche cumulativa, in cui attesta la correlazione tra la/e fattura/e e l'iniziativa agevolata. La dichiarazione dovrà essere allegata alla copia della fattura (nel caso di fatture elettroniche, materializzazione analogica del documento) e presentata ai fini della liquidazione dell'incentivo, unitamente alla restante documentazione richiesta per la rendicontazione delle spese.
Per i documenti successivi alla comunicazione del codice CUP è possibile regolarizzare tempestivamente la situazione secondo una delle seguenti possibilità:
- realizzazione di un'integrazione elettronica al sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate. Il documento integrativo trasmesso al sistema di interscambio deve contenere sia i dati necessari per l'integrazione (codice CUP) sia gli estremi della fattura e dovrà essere allegato alla fattura stessa;
- emissione di una nota di credito, a cura del fornitore, entro le tempistiche consentite dalla normativa, volta ad annullare il titolo di spesa e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa, con l'apposizione del codice CUP .
Nell'ipotesi di pagamenti effettuati tramite assegni circolari, la cui ammissibilità è riservata solo per l'acquisto strutture e terreni (come previsto al punto 5.4 della delibera dei criteri n. 2264/2024), l'atto di vendita dovrà riportare il codice CUP e il codice seriale di ogni singolo assegno circolare. Ai fini dell'obbligo di tracciabilità della spesa i documenti di vendita devono avere la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.
OBBLIGHI
Il beneficiario di un’operazione di investimento si impegna a:
- realizzare l’operazione conformemente a quanto definito con determina di concessione del Servizio Agricoltura, fatte salve eventuali varianti e proroghe;
- fatti salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, assicurare la stabilità dell’operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di tempo di:
- 5 anni dalla data di pagamento finale al beneficiario per beni mobili e attrezzature;
- 10 anni dalla data di pagamento finale al beneficiario per beni immobili, opere edili, ivi comprese le attrezzature fisse.
Gli obblighi sono verificati con controlli ex post, ai sensi delle normative vigenti in materia. Saranno inoltre effettuati controlli a campione, secondo la normativa vigente in materia, sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione.
Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni di investimento oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129 e dalle disposizioni emanate dall’Autorità di Gestione. Le disposizioni in merito agli obblighi di pubblicità e informazione per ogni singolo Intervento sono disponibili al link https://www.provincia.tn.it/FEASR .
SANZIONI E RIDUZIONI
In caso di accertamento di sanzioni e inadempienze rispetto a impegni, obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per gli Interventi, come da Capitolo 7.3.2 del PSP Italia, si applica quanto previsto da Decreto legislativo n. 42 di data 17 marzo 2023, in tema di riduzione ed esclusione dell’aiuto. Sono in corso di emanazione i decreti attuativi del Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 che fornisce la regola generale di attuazione delle riduzioni determinandone gravità, entità, durata e ripetizione. Nelle more di attuazione di tali decreti si applica, in merito a tali criteri, quanto segue:
1. nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 12, paragrafo 1, lettera b) (5 e 10 anni) si procede alla revoca del contributo e al relativo recupero in proporzione al periodo di mancato rispetto del vincolo;
2. nel caso di mancato rispetto del termine massimo di rendicontazione di cui al punto 9 per la presentazione della domanda di liquidazione finale del contributo con la relativa documentazione, si applicano le sanzioni stabilite per il mancato rispetto del termine finale dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 dd. 14/09/2007, che prevedono:
- nel caso in cui la documentazione per la rendicontazione per l’erogazione del saldo del contributo sia presentata oltre il termine fissato, ma comunque prima che venga adottato il provvedimento di decadenza totale, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%;
- in caso contrario sarà disposta la decadenza totale dell’aiuto, con recupero dell’eventuale anticipo.
3. Le sanzioni del presente punto 14 si applicano anche in caso di richiesta in sanatoria di variante ai sensi del punto 10, dopo la realizzazione dei relativi lavori.
4. Nel caso di omissioni del CUP su fatture e documenti probatori della spesa e relativi documenti di pagamento, è prevista l’inammissibilità della fattura stessa fatto salvo quanto previsto al punto 5.3.4.
5. Se nel corso dell'istruttoria di liquidazione finale risultasse la perdita dei requisiti di selezione di cui al punto 7.1 che hanno concorso alla formazione del punteggio in graduatoria, nella check list di liquidazione finale (collaudo) si specifica se la riduzione del punteggio è rilevante o meno ai fini della concedibilità del contributo; in caso di rilevanza, è disposta la revoca del contributo con recupero dell’eventuale anticipo.
6. Nel caso di recupero di somme, le stesse sono maggiorate degli interessi legali decorrenti dal sessantunesimo giorno dalla data di protocollo della comunicazione del provvedimento di recupero, ai sensi dell'art. 27 del regolamento (UE) n. 908/2014.
7. Nel caso di mancato rispetto delle procedure di aggiudicazione, l’inosservanza delle disposizioni circa le modalità di aggiudicazione delle opere comporterà la rideterminazione e revoca del contributo nella misura del 30%, applicata limitatamente all’importo di contributo previsto per la tipologia di lavoro interessata dall’inosservanza.