Descrizione
Descrizione intervento.
L’intervento è finalizzato a potenziare le performance climatico – ambientali delle aziende agricole e il miglioramento del benessere animale negli allevamenti.
L'intervento dedica particolare attenzione alla realizzazione di investimenti mirati a favorire
Finalità Azione A: razionalizzazione dei processi produttivi agricoli che riducano l’emissione di gas climalteranti (metano e protossido di azoto) e di altri agenti inquinanti dell’aria (ammoniaca) e/o aumentino la capacità di sequestro di carbonio nel suolo
Finalità azione D: favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico, attraverso l'introduzione di sistemi di gestione innovativi e di precisione, che incrementino il benessere degli animali e la biosicurezza.
Obiettivi.
L’intervento concorre al raggiungimento degli obiettivi generali di cui alle lettere a) - b) - c) dell’articolo 5 e dei seguenti obiettivi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2115:
- SO2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione.
- SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile.
- SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica.
- SO9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici.
Il presente intervento si attua su tutto il territorio della Provincia di Trento, non sono ammissibili le iniziative realizzate sulle superfici, o a servizio delle stesse, ricadenti al di fuori dall’ambito territoriale provinciale.
Dotazione finanziaria del 1° bando SRD02 Spesa pubblica totale euro 6.388.188,71 – Quota FEASR euro 2.599.992,80
Cumulabilità degli aiuti
Le spese finanziate con la delibera 2454/2023 non possono beneficiare di alcun altro finanziamento attraverso strumenti finanziari dell’Unione Europea. Per le stesse spese è consentito beneficiare di un sostegno attraverso regimi di aiuti di Stato nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.
Spese ammissibili generali
Avvio dell’operazione di investimento ed effetto di incentivazione
Sono ammissibili:
- le iniziative avviate e le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di aiuto. Per avvio si intende l’effettuazione, sia in termini di realizzazione fisica (opere eseguite, consegna di beni mobili, contratto di compravendita), sia in termini di data della documentazione attestante l’impegno del beneficiario a ordinare attrezzature o impiegare servizi (es. conferma d’ordine), data di fatturazione e di pagamento delle opere, degli acquisti e delle forniture;
- le sole spese di progettazione (comprese le perizie di supporto) sostenute dal beneficiario nei 24 mesi prima della presentazione della domanda e connesse alla progettazione degli elaborati allegati alla domanda di aiuto, e comunque sostenute dopo il 1 gennaio 2023.
Imprevisti
Sono ammissibili spese per imprevisti fino al massimo 3% sulle opere, percentuali maggiori dovranno adeguatamente essere giustificate entro un massimo comunque non superiore al 5%.
Spese generali
Sono ammissibili le spese generali collegate ai costi eleggibili nel limite massimo del 12% delle altre spese ammissibili (costi relativi alle opere/impianti e imprevisti), con i seguenti sotto limiti:
- spese tecniche (inclusi contributi previdenziali) per un massimo dell’8% per spese ammissibili sulle opere fino a 250.000 Euro e massimo 5% per la quota parte di spesa ammissibile sulle opere eccedente tale importo;
- in caso di presentazione del Progetto Sicurezza le spese tecniche sulle opere possono essere aumentate di 2 punti percentuali.
Sono altresì ammissibili ulteriori spese tecniche (ad esempio: perizie geologiche, ecc.) nel rispetto del limite massimo del 12% di cui sopra.
Forma ed entità del sostegno Limiti di spesa dell’intervento
Il sostegno è erogato nella forma di contributo in conto capitale
L’entità del sostegno è stabilita come indicato nella tabella seguente:
| Descrizione | Percentuale di aiuto |
| Attrezzature e macchinari di cui All’allegato 1 (di seguito beni mobili) | 30% |
| Costruzione, acquisizione, miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di strutture compreso impianti, attrezzature e allestimenti compresa la posa in opera (di seguito beni immobili) | 40% |
La percentuale di aiuto è maggiorata del 10% nel caso di domande presentate da Giovani o da richiedenti facenti parte di PEI o aggregazioni di agricoltori associati.
Nel caso di domande presentate da giovani facenti parti di PEI o aggregazioni le percentuali di aiuto sono aumentate di un ulteriore 10%
- L’importo minimo della spesa ammissibile per domanda di aiuto è pari a Euro 40.000,00 IVA esclusa, sia in fase di concessione che in fase di liquidazione finale.
- Il limite massimo di spesa ammissibile per domanda di aiuto è pari a Euro 1.000.000,00 IVA esclusa.
- Il limite massimo di spesa ammissibile per beneficiario e programmazione è pari a Euro 1.000.000,00 IVA esclusa.
- Nel caso di domande proposte da operatori agricoli che alla data di presentazione della domanda di contributo abbiano compiuto 65 anni, la spesa massima ammissibile è di euro 100.000,00 IVA esclusa. In caso di società e di associazioni di imprese, questa disposizione si applica se l’età media dei soci è più di 65 anni.
Per tutti gli interventi richiesti da soggetti che operano nei settori della zootecnia da latte e da carne, l’azienda deve soddisfare i seguenti requisiti
- possedere una concimaia o una vasca liquame di dimensioni adeguate. Le dimensioni minime sono riportate nel punto 5.4 comma 3 lettera a) della delibera dei criteri;
- rispettare il seguente rapporto UBA/ha
- allevamento di vacche da latte, ovini e caprini: rapporto UBA/ha <= 2,5
- allevamenti di bovini da ingrasso: UBA/ha <= 2
- le imprese con allevamenti a stabulazione fissa, indipendentemente dall’iniziativa per la quale viene richiesto il contributo per tutte le operazioni di investimento dovranno essere in possesso, in sede di domanda di pagamento finale del contributo, della certificazione SQNBA per l’allevamento.
Le operazioni di investimento ammissibili sono:
- Strutture per l’allevamento e strutture a servizio della produzione:
- Sono ammissibili le spese per la costruzione, il miglioramento, la ristrutturazione, il recupero e l’ampliamento di strutture per l’allevamento e di strutture a servizio dell’attività di produzione (es. concimaie, vasche per la raccolta delle deiezioni, fienili, silos, ecc.) e i relativi impianti e attrezzature, compresa la posa in opera. Non sono ammissibili a finanziamento i depositi di macchine ed attrezzature.
- Gli interventi che riguardano concimaie e vasche per la raccolta delle deiezioni sono ammissibili solo se tali strutture sono coperte.
- E’ ammissibile l’acquisto di strutture nei limiti specificati al punto 5.4 paragrafo 1 della delibera dei criteri n. 2455/2023. Nel caso di acquisto di strutture destinate all’allevamento, in sede di liquidazione finale del contributo è richiesto che il beneficiario abbia ottenuto la certificazione SQNBA per l’allevamento oggetto dell’iniziativa finanziata.
- E’ ammissibile l’acquisto di terreni nei limiti specificati al punto 5.4 paragrafo 2 della delibera dei criteri n. 2455/2023.
- Riguardo alla costruzione di nuove stalle è ammissibile la realizzazione di stalle a stabulazione libera, escludendo pertanto la stabulazione fissa.
- Sistemazioni fondi agricoli (Miglioramenti fondiari)
Sono ammissibili le spese per la sistemazione di terreni finalizzate ad aumentare la superficie foraggera dell’azienda o a ridurre la produzione CO2.
Sono ammissibili spese relative a:
- livellamento, spietramento e opere connesse in cui l’eventuale apporto di terreno dall’esterno sia costituito da terra vegetale;
- opere di drenaggio;
- realizzazione di viabilità poderale, solo se funzionale alla sistemazione del fondo agricolo attraverso le operazioni d precisate alla lettera a);
L’apporto di materiale dall’esterno diverso da terra vegetale non è ammissibile a finanziamento.
Non sono ammesse opere di sistemazione di fondi agricoli con cambio coltura da bosco a colture agrarie, spese di scavo se finalizzate all’asportazione del materiale fuori dall’area interessata dalle opere e le spese per acquisto di terreni.
Macchine e attrezzature
Sono ammesse le macchine e attrezzature riportate nell’allegato 1 della delibera 2455/2023, nei limiti massimi di spesa specificati per ciascuna tipologia. Non sono ammissibili macchine alimentate a combustibili fossili.
In prima applicazione per il bando 2023 non saranno ammissibili le macchine e le attrezzature indicate nell'Allegato 1, identificate nell'apposita colonna, per le quali è previsto il finanziamento dal bando provinciale che dà applicazione al Decreto relativo alla sottomisura "Ammodernamento delle macchine agricole" - PNNR - Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare.
Per ogni domanda può essere ammessa una sola macchina per ciascuna tipologia.
Tutte le macchine e mezzi omologati per la circolazione su strada dovranno essere in possesso della documentazione prevista dalla normativa vigente per la circolazione su strada.
Approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili per le esigenze aziendali
Sono ammissibili le tipologie di seguito indicate di impianti e attrezzature per la sola produzione di energia per il fabbisogno aziendale. Nella determinazione della spesa viene scorporata l’eventuale quota parte di costi corrispondente ai fabbisogni stimati per l’abitazione.
- Caldaie a Biomassa
- Impianti solari termici
- Impianti fotovoltaici a isola
- Impianti fotovoltaici in rete
- Impianti per la produzione di energia termica ed elettrica da biogas.
In caso di domande di consorzi è società tra imprese agricole, si considera il fabbisogno cumulativo delle aziende agricole aderenti.
Per gli impianti di biogas rispetto al totale dell’energia termica prodotta dall’impianto, almeno il 30% deve essere utilizzato dall’azienda richiedente.
Per quanto riguarda le caratteristiche/dimensionamento degli impianti la tipologia di spese ammissibili ed i limiti massimi di spesa si rinvia a quanto previsto al punto 5.4.1.4 della delibera dei criteri n. 2455/2023
Per le spese non ammissibili si rinvia al punto 5.5 della delibera dei criteri.
Selezione delle domande di aiuto
Criteri di priorità e punteggi da attribuire alle domande, si rinvia a quanto previsto al punto 7 selezione delle domande di aiuto, della delibera dei criteri n. 2454/2023.
Le informazioni a supporto dei criteri di priorità e comprovanti il punteggio richiesto sono presenti nella domanda di aiuto e nelle dichiarazioni specifiche relative all'intervento. I requisiti per l’attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno.
Possono essere finanziate esclusivamente le domande che hanno totalizzato un punteggio non inferiore a 10 punti.
Vincoli
L’importo della spesa deve essere debitamente giustificato da fatture intestate al beneficiario e debitamente quietanzate o da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture.
Sono ammissibili le spese pagate dal beneficiario mediante bonifico bancario o postale o mediante Riba, sul conto corrente intestato o cointestato del beneficiario (conto corrente dedicato, anche in modo non esclusivo, all'operazione d’investimento). Limitatamente agli acquisti di strutture/terreni è inoltre ammesso il pagamento a mezzo di assegno circolare nominativo, con dimostrazione dell’addebito.
In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.
E' obbligatorio riportare il Codice unico di progetto (Cup) su tutte le fatture e in tutti i pagamenti. Il codice viene attribuito dal Servizio Agricoltura e sarà comunicato ad ogni beneficiario prima del provvedimento di concessione del contributo. Il CUP deve essere sempre presente nei documenti probatori della spesa (fatture e documenti di pagamento) emessi successivamente alla comunicazione del CUP stesso.
La spesa supportata da documenti (fatture e/o pagamenti) privi di codice CUP non sarà ammissibile a finanziamento.
Per i documenti antecedenti la comunicazione del codice CUP è ammessa la riconciliazione riportando il CUP manualmente sulla fattura (foglio di stile-PdF) ed allegando distinta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del richiedente, dove siano riportati gli estremi della fattura, l’importo e la tipologia di iniziative realizzate collegate alla fatturazione e il codice CUP assegnato per tali iniziative.
E’ ammessa la riconciliazione, con le modalità sopra esplicitate nel caso in cui sia rilevato un errore nella digitazione del codice CUP, che deve comunque risultare scritto su tutti i documenti probatori della spesa (fatture e attestazioni di pagamento).
Nell’ipotesi di pagamenti effettuati per l’acquisto di strutture e terreni l’atto di vendita dovrà l'atto di vendita dovranno riportare il codice CUP e il codice seriale di ogni singolo assegno circolare. Ai fini dell'obbligo di tracciabilità della spesa i documenti di vendita dovranno avere la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.
OBBLIGHI
Il beneficiario di un operazione di investimento si impegna:
- realizzare l’operazione conformemente a quanto definito con determina di concessione del servizio Agricoltura, fatte salve eventuali varianti e proroghe;
fatti salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, assicurare la stabilità dell’operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di tempo di:
- 5 anni dalla data di pagamento finale al beneficiario per beni mobili e attrezzature;
- 10 anni dalla data di pagamento finale al beneficiario per beni immobili, opere edili, ivi comprese le attrezzature fisse;
mantenere il seguente rapporto UBA/ha per 5 anni dalla data di pagamento finale:
- allevamento di vacche da latte, ovini e caprini: rapporto UBA/ha <= 2,5
- allevamenti di bovini da ingrasso: UBA/ha <= 2
Gli obblighi sono verificati con controlli ex post, ai sensi delle normative vigenti in materia. Saranno inoltre effettuati controlli a campione, secondo la normativa vigente in materia, sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione.
Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni di investimento oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129 e dalle disposizioni emanate dall’Autorità di Gestione. Le disposizioni in merito agli obblighi di pubblicità e informazione per ogni singolo Intervento sono disponibili al link https://www.provincia.tn.it/FEASR .