Descrizione
I tre ambiti della Riproduzione animale più diffusi in provincia di Trento:
1) Applicazione della fecondazione artificiale conto proprio/terzi.
- Gli animali possono essere fecondati dai veterinari e dagli operatori pratici, qualora autorizzati dalla regione di competenza che li iscriverà in appositi elenchi e attribuirà loro uno specifico codice univoco identificativo. Gli operatori pratici per fare domanda devono avere l'idoneità ad operare la fecondazione artificiale ottenuta in seguito ad un corso specifico organizzato da Enti autorizzati.
- I veterinari invece devono essere iscritti all'albo professionale.
- Gli atti fecondativi vanno registrati su bollettario, che, per il seme bovino, va richiesto alla Federazione Provinciale Allevatori, mentre per il seme equino i veterinari lo devono richiedere al Servizio Agricoltura.
2) Stazioni di monta taurina - abilitazione tori
- Per stazione di monta privata taurina si intende una stalla ove è presente un toro di razza, abilitato alla monta naturale, che viene utilizzato sulle sole vacche presenti in stalla o in azienda.
- Questo tipo di stazione di monta non necessita di autorizzazione, ma il gestore dovrà fare denuncia al Servizio Agricoltura della presenza del toro in stalla, accertarsi che il toro sia abilitato e certificare su bollettario le avvenute monte.
- Il toro deve essere iscritto al libro genealogico della razza di appartenenza quale riproduttore ed in Provincia di Trento deve inoltre essere in possesso dell'abilitazione alla monta naturale rilasciata dal Servizio Agricoltura.
- Per stazione di monta pubblica taurina si intende una stalla autorizzata ove è presente un toro di razza, abilitato alla monta naturale, che viene utilizzato sulle vacche di altri allevatori (conto terzi). Questo tipo di stazione segue le regole delle stazioni di monta equina, riportate di seguito ed a cui si rimanda.
Il bollettario va richiesto al Servizio Agricoltura della Provincia utilizzando i moduli sotto riportati. Il bollettario per la stazione di monta privata è composto da 2 bollette, una per l'allevatore e una per il Servizio Agricoltura, mentre quello per la stazione di monta pubblica è composto da 3 bollette, una per l'allevatore, una per il tenutario della stazione e una per il Servizio Agricoltura. La bolletta serve per la registrazione al libro genealogico del vitello. Va tenuto dal gestore fino ad esaurimento che poi dovrà richiederne un altro, restituendo il vecchio.
3) Stazioni di monta equina - abilitazione stalloni
- Qualora un allevatore di cavalli voglia utilizzare dei riproduttori maschi di razza pura deve richiedere l'autorizzazione alla gestione della stazione di monta e deve verificare che lo stallone sia stato abilitato anche in Provincia di Trento. Deve registrare su bollettario le avvenute monte.
- Per la specie equina la monta naturale privata è regolata dalle stesse norme che disciplinano la stazione di monta pubblica, ossia deve essere autorizzata dal Servizio Agricoltura e certificata dai veterinari di zona per la sua idoneità.
- L'autorizzazione ha validità quinquennale e pertanto va richiesto il rinnovo.
- Lo stallone utilizzato in provincia di Trento necessità dell'abilitazione alla monta naturale rilasciata dal Servizio Agricoltura che ne accerta l'iscrizione al libro genealogico di razza quale riproduttore e l'idoneità alla monta (requisiti sanitari certificati dal veterinario). L'abilitazione provinciale deve essere richiesta dal proprietario dello stallone e va rinnovata ogni 5 anni.
- Il gestore della stazione di monta deve, all'inizio di ogni anno, inviare al Servizio Agricoltura la comunicazione di impiego stalloni (modello sotto riportato) comunicando quali stalloni utilizza ed allegando copia del certificato veterinario per l'anno in corso, nonché le bollette staccate nell'anno precedente.
Il bollettario (certificato intervento fecondativo di monta naturale) è composto da bollette in 3 copie ciascuna, una per il tenutario, una per l'allevatore proprietario della fattrice ed una per il Servizio Agricoltura. La bolletta serve per la registrazione al libro genealogico del puledro. Il bollettario va tenuto dal gestore fino ad esaurimento che poi ne richiederà un altro, restituendo il vecchio.
Vincoli
STAZIONI di MONTA PUBBLICA TAURINA/EQUINA
Si fa presente che devono essere rispettate le seguenti disposizioni, pena l'applicazione di sanzioni amministrative:
- l'autorizzazione alla gestione della stazione di monta pubblica taurina/equina ha durata quinquennale;
- in caso di cessazione l'autorizzazione deve essere riconsegnata al Servizio Agricoltura;
- i riproduttori utilizzati nella stazione di monta devono essere abilitati;
- tutti gli atti fecondativi effettuati dal riproduttore abilitato devono essere registrati su apposito bollettario, rilasciato dal Servizio Agricoltura;
- copia del certificato di intervento fecondativo deve essere riconsegnata al proprietario della fattrice e una copia annualmente al Servizio Agricoltura;
- la stazione di monta pubblica è tenuta a comunicare al Servizio Agricoltura le tariffe praticate per il servizio di monta naturale;
- il rinnovo dell'attestato, nel caso di smarrimento o distruzione, è subordinato alla presentazione del prescritto certificato sanitario.
ATTESTATI di ABILITAZIONE TORI e STALLONI
Si fa presente che devono essere rispettate le seguenti disposizioni, pena l'applicazione di sanzioni amministrative:
- l'attestato di abilitazione del riproduttore bovino non ha limiti temporali, mentre quello del riproduttore equino ha una durata quinquennale ed entrambi sono valevoli solo sul territorio provinciale;
- l'attestato può essere ritirato definitivamente o temporaneamente nel caso in cui il riproduttore non sia tenuto secondo le buone norme igieniche-sanitarie e zootecniche;
- in caso di macellazione o morte del riproduttore l'attestato deve essere riconsegnato al Servizio Agricoltura;
- in caso di vendita a scopo di riproduzione l'attestato di abilitazione deve essere consegnato al compratore, il quale deve denunciarne al Servizio Agricoltura la presenza nella propria stazione;
- il rinnovo dell'attestato, nel caso di smarrimento/distruzione e scadenza, è subordinato alla presentazione del prescritto certificato sanitario.