Riproduzione animale

  • Attivo

Autorizzazione alla pratica fecondazione artificiale c/proprio e c/terzi, autorizzazione alla gestione stazione monta pubblica taurina/equina, abilitazione tori/stalloni, richiesta bollettari e denuncia presenza toro.

Descrizione

I tre ambiti della Riproduzione animale più diffusi in provincia di Trento: 

1) Applicazione della fecondazione artificiale conto proprio/terzi.

  • Gli animali possono essere fecondati dai veterinari e dagli operatori pratici, qualora autorizzati dalla regione di competenza che li iscriverà in appositi elenchi e attribuirà loro uno specifico codice univoco identificativo. Gli operatori pratici per fare domanda devono avere l'idoneità ad operare la fecondazione artificiale ottenuta in seguito ad un corso specifico organizzato da Enti autorizzati.
  • I veterinari invece devono essere iscritti all'albo professionale.
  • Gli atti fecondativi vanno registrati su bollettario, che, per il seme bovino, va richiesto alla Federazione Provinciale Allevatori, mentre per il seme equino i veterinari lo devono richiedere al Servizio Agricoltura.

2) Stazioni di monta taurina - abilitazione tori

  • Per stazione di monta privata taurina si intende una stalla ove è presente un toro di razza, abilitato alla monta naturale, che viene utilizzato sulle sole vacche presenti in stalla o in azienda.
  • Questo tipo di stazione di monta non necessita di autorizzazione, ma il gestore dovrà fare denuncia al Servizio Agricoltura della presenza del toro in stalla, accertarsi che il toro sia abilitato e certificare su bollettario le avvenute monte.
  • Il toro deve essere iscritto al libro genealogico della razza di appartenenza quale riproduttore ed in Provincia di Trento deve inoltre essere in possesso dell'abilitazione alla monta naturale rilasciata dal Servizio Agricoltura.
  • Per stazione di monta pubblica taurina si intende una stalla autorizzata ove è presente un toro di razza, abilitato alla monta naturale, che viene utilizzato sulle vacche di altri allevatori (conto terzi). Questo tipo di stazione segue le regole delle stazioni di monta equina, riportate di seguito ed a cui si rimanda.

Il bollettario va richiesto al Servizio Agricoltura della Provincia utilizzando i moduli sotto riportati. Il bollettario per la stazione di monta privata è composto da 2 bollette, una per l'allevatore e una per il Servizio Agricoltura, mentre quello per la stazione di monta pubblica è composto da 3 bollette, una per l'allevatore, una per il tenutario della stazione e una per il Servizio Agricoltura.  La bolletta serve per la registrazione al libro genealogico del vitello. Va tenuto dal gestore fino ad esaurimento che poi dovrà richiederne un altro, restituendo il vecchio.

3) Stazioni di monta equina - abilitazione stalloni

  • Qualora un allevatore di cavalli voglia utilizzare dei riproduttori maschi di razza pura deve richiedere l'autorizzazione alla gestione della stazione di monta e deve verificare che lo stallone sia stato abilitato anche in Provincia di Trento. Deve registrare su bollettario le avvenute monte.
  • Per la specie equina la monta naturale privata è regolata dalle stesse norme che disciplinano la stazione di monta  pubblica, ossia deve essere autorizzata dal Servizio Agricoltura e certificata dai veterinari di zona per la sua idoneità.
  • L'autorizzazione ha validità quinquennale e pertanto va richiesto il rinnovo.
  • Lo stallone utilizzato in provincia di Trento necessità dell'abilitazione alla monta naturale rilasciata dal Servizio Agricoltura che ne accerta l'iscrizione al libro genealogico di razza quale riproduttore e l'idoneità alla monta (requisiti sanitari certificati dal veterinario). L'abilitazione provinciale deve essere richiesta dal proprietario dello stallone e va rinnovata ogni 5 anni.
  • Il gestore della stazione di monta deve, all'inizio di ogni anno, inviare al Servizio Agricoltura la comunicazione di impiego stalloni (modello sotto riportato) comunicando quali stalloni utilizza ed allegando copia del certificato veterinario per l'anno in corso, nonché le bollette staccate nell'anno precedente.

Il bollettario (certificato intervento fecondativo di monta naturale) è composto da bollette in 3 copie ciascuna, una per il tenutario, una per l'allevatore proprietario della fattrice ed una per il Servizio Agricoltura. La bolletta serve per la registrazione al libro genealogico del puledro. Il bollettario va tenuto dal gestore fino ad esaurimento che poi ne richiederà un altro, restituendo il vecchio.

Vincoli

STAZIONI di MONTA PUBBLICA TAURINA/EQUINA

Si fa presente che devono essere rispettate le seguenti disposizioni, pena l'applicazione di sanzioni amministrative:

  • l'autorizzazione alla gestione della stazione di monta pubblica taurina/equina ha durata quinquennale;
  • in caso di cessazione l'autorizzazione deve essere riconsegnata al Servizio Agricoltura;
  • i riproduttori utilizzati nella stazione di monta devono essere abilitati;
  • tutti gli atti fecondativi effettuati dal riproduttore abilitato devono essere registrati su apposito bollettario, rilasciato dal Servizio Agricoltura;
  • copia del certificato di intervento fecondativo deve essere riconsegnata al proprietario della fattrice e una copia annualmente al Servizio Agricoltura;
  • la stazione di monta pubblica è tenuta a comunicare al Servizio Agricoltura le tariffe praticate per il servizio di monta naturale;
  • il rinnovo dell'attestato, nel caso di smarrimento o distruzione, è subordinato alla presentazione del prescritto certificato sanitario.

ATTESTATI di ABILITAZIONE TORI e STALLONI

Si fa presente che devono essere rispettate le seguenti disposizioni, pena l'applicazione di sanzioni amministrative:

  • l'attestato di abilitazione del riproduttore bovino non ha limiti temporali, mentre quello del riproduttore equino ha una durata quinquennale ed entrambi sono valevoli solo sul territorio provinciale;
  • l'attestato può essere ritirato definitivamente o temporaneamente nel caso in cui il riproduttore  non sia tenuto secondo le buone norme igieniche-sanitarie e zootecniche;
  • in caso di macellazione o morte del riproduttore  l'attestato deve essere riconsegnato al Servizio Agricoltura;
  • in caso di vendita a scopo di riproduzione l'attestato di abilitazione deve essere consegnato al compratore, il quale deve denunciarne al Servizio Agricoltura la presenza nella propria stazione;
  • il rinnovo dell'attestato, nel caso di smarrimento/distruzione e scadenza, è subordinato alla presentazione del prescritto certificato sanitario.

A chi è rivolto

AUTORIZZAZIONE ALLA PRATICA DELLA FECONDAZIONE ARTIFICIALE SU ANIMALI c/proprio e terzi

  • Possono presentare domanda i veterinari oppure gli operatori pratici che hanno frequentato un apposito corso, sostenuto gli esami di abilitazione ed ottenuto l'attestato di idoneità alla pratica della F.A. rilasciato dalla scuola o dall'ente che ha organizzato il corso.

Nota bene: In provincia di Trento la fecondazione artificiale sugli equini può essere fatta solo dai veterinari.

STAZIONI DI MONTA PUBBLICA TAURINA

  • La domanda di autorizzazione va presentata dal gestore della stazione, dove viene utilizzato il toro abilitato.

STAZIONE DI MONTA PRIVATA TAURINA - DENUNCIA PRESENZA TORO 

  • Per la stazione privata non va richiesta alcuna autorizzazione;
  • Deve invece essere fatta la denuncia della presenza toro in stalla 
  • Deve essere richiesto il bollettario per le monte naturali

ABILITAZIONE TORI/STALLONI

  • L'abilitazione va richiesta dal proprietario del toro/stallone utilizzando il modulo sotto riportato.

Nota bene:

  1. L'abilitazione del riproduttore bovino non ha limiti temporali mentre quella del riproduttore equino ha una validità di 5 anni. Dopo ne deve essere richiesto il rinnovo.
  2. Nel caso di domanda presentata dal proprietario dello stallone non detentore di stazione di monta, il proprietario deve comunicare di quale stazione intende avvalersi.

STAZIONI DI MONTA PUBBLICA EQUINA

  • La domanda di autorizzazione va presentata dall'allevatore di cavalli che voglia utilizzare dei riproduttori maschi di razza pura.
  • Si utilizza lo stesso modulo di domanda della stazione di monta pubblica taurina.

Nota bene: L'attestato di autorizzazione alla stazione di monta pubblica equina ha una validità di 5 anni e pertanto ne va richiesto il rinnovo.

RICHIESTA BOLLETTARIO PER MONTE NATURALI tori/stalloni

  • Va richiesto dal gestore della stazione di monta privata/pubblica che ne è anche il responsabile. utilizzando l'apposito modello.

Come fare

I moduli di interesse sotto riportati una volta compilati e firmati possono essere inviati al Servizio Agricoltura via pec (serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it) con allegata copia di un documento di identità, oppure consegnati personalmente alla sede del Servizio (Via Trener, 3 - Trento) o agli uffici periferici.

Cosa serve

Documentazione da presentare

Al modulo di domanda per l'Autorizzazione alla pratica della fecondazione artificiale c/proprio e terzi vanno allegati i seguenti documenti:

  • per i veterinari (indicare nella domanda il numero con cui sono iscritti all'albo professionale)
  • per gli operatori pratici: attestato di idoneità alla pratica della fecondazione artificiale rilasciato dalla scuola o ente che ha organizzato il corso;
  • convenzione per la fornitura del materiale spermatico stipulata con un Centro Produzione Seme autorizzato;
  • 1 marca da bollo (oltre a quella applicata sul modulo di domanda) per l'attestato di autorizzazione;
  • copia di un documento di identità.

 

Al modulo di domanda per l'autorizzazione alla  Stazione di monta pubblica taurina devono essere allegati i seguenti documenti:

  • certificato veterinario che attesti che la stazione ha i requisiti sanitari atti a conseguire una efficace difesa contro le malattie infettive e diffusive della sfera riproduttiva e idonea attrezzatura;
  • una marca da bollo (oltre a quella applicata sul modulo di domanda) per l'attestato di autorizzazione;
  • copia di un documento di identità

Viene rilasciato il bollettario per la registrazione delle avvenute monte.

Per la Stazione di monta privata taurina il gestore deve: 

  • presentare sull'apposito modulo la denuncia della presenza del toro in stalla - entro 30 gg. dall'acquisto;
  • richiedere sull'apposito modulo il bollettario per certificare le avvenute monte.

Al modulo di domanda per richiedere l'Abilitazione dei tori il proprietario del toro deve allegare  i seguenti documenti:

  • certificato di iscrizione del riproduttore al libro genealogico della razza di appartenenza, da cui risulti abilitato alla riproduzione assieme alla corretta ascendenza;
  • possesso dei requisiti sanitari attestati da certificato veterinario;
  • una marca da bollo (oltre a quella applicata sul modulo di domanda) per l'attestato di abilitazione;
  • copia di un documento di identità.

Al modulo di domanda per l'autorizzazione alla gestione di Stazioni di monta pubblica equina vanno allegati i seguenti documenti:

  • certificato veterinario che attesti che la stazione possiede i requisiti sanitari atti a conseguire una efficace difesa contro le malattie infettive e diffusive della sfera riproduttiva e idonea attrezzatura;
  • una marca da bollo (oltre a quella applicata sul modulo di domanda) per l'attestato di autorizzazione;
  • copia di un documento di identità.

Sulla Richiesta bollettario per monte naturali equidi non occorre applicare la marca da bollo.

Al modulo di domanda per l'Abilitazione stalloni si allegano i seguenti documenti:

  • certificato di iscrizione del riproduttore al libro genealogico da cui risulti abilitato alla riproduzione assieme alla corretta ascendenza;
  • possesso dei requisiti sanitari obbligatori attestati da certificato veterinario;
  • una marca da bollo (oltre a quella applicata sul modulo di domanda) per l'attestato di abilitazione;
  • copia di un documento di identità.

Modulistica

Costi

marca da bollo
16 Euro

moduli di domanda di autorizzazione e abilitazione

GRATUITO

moduli richiesta bollettari e denuncia presenza toro

Documenti

Normativa di riferimento

Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale.

Leggi di più

Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

Leggi di più

Disciplina della riproduzione animale e modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura

Leggi di più

Testo unico delle disposizioni di cui alla legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 41, III comma, della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27

Leggi di più

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 10/06/2025 14:35

Sito web e servizi digitali OpenCity Italia · Accesso redattori sito