Disciplina della riproduzione animale

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L.p. 28 dicembre 1984, n.16 Autorizzazione alla pratica fecondazione artificiale c/proprio e c/terzi - autorizzazione alla gestione stazione monta pubblica taurina/equina - abilitazione tori/stalloni -richiesta bollettari e denuncia presenza toro.

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Descrizione

La Legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16, disciplina la riproduzione animale con l'obiettivo di favorire il miglioramento e il potenziamento del patrimonio zootecnico nella Provincia autonoma di Trento.

Ecco alcuni aspetti chiave della legge:

Fecondazione Artificiale:

In provincia di Trento, la fecondazione artificiale sugli equini può essere eseguita solo dai veterinari 

Può essere eseguita da veterinari o operatori pratici autorizzati dalla regione e iscritti in elenchi specifici.
Gli operatori pratici devono aver superato un corso di idoneità, mentre i veterinari devono essere iscritti all'albo professionale.

Tutti gli interventi di fecondazione devono essere registrati su un apposito bollettario.

Per il seme bovino, il bollettario si richiede alla Federazione Provinciale Allevatori;

Per il seme equino, i veterinari lo richiedono al Servizio Agricoltura.

Stazioni di Monta Taurina:

Stazione di monta privata: riguarda una stalla con un toro di razza abilitato, usato solo per le vacche della stessa azienda.

Non richiede autorizzazione, ma il gestore deve denunciare la presenza del toro al Servizio Agricoltura, assicurarsi che il toro sia abilitato e certificare le monte su bollettario.

Il toro deve essere iscritto al libro genealogico e avere l'abilitazione alla monta naturale rilasciata dal Servizio Agricoltura.

Stazione di monta pubblica:

Una stalla autorizzata con un toro abilitato, usato anche per vacche di altri allevatori. Segue le stesse regole delle stazioni di monta equina.

Il bollettario per la monta taurina si richiede al Servizio Agricoltura è composto di tre copie. Serve per la registrazione del vitello al libro genealogico.

Stazioni di Monta Equina:

Gli allevatori che intendono usare stalloni di razza pura devono richiedere l'autorizzazione per la gestione della stazione di monta e verificare che lo stallone sia abilitato anche in provincia di Trento. Le monte devono essere registrate su bollettario.

La monta naturale privata per gli equini è regolata dalle stesse norme della monta pubblica, richiedendo quindi autorizzazione dal Servizio Agricoltura e certificazione di idoneità da parte dei veterinari di zona.

Lo stallone deve avere l'abilitazione alla monta naturale rilasciata dal Servizio Agricoltura (che verifica l'iscrizione al libro genealogico e i requisiti sanitari). Questa abilitazione provinciale va richiesta dal proprietario e rinnovata ogni 5 anni.

All'inizio di ogni anno, il gestore della stazione di monta deve inviare al Servizio Agricoltura una comunicazione sull'impiego degli stalloni, allegando il certificato veterinario e le bollette dell'anno precedente.

Il bollettario (certificato di intervento fecondativo) ha tre copie e serve per la registrazione del puledro al libro genealogico.

A chi è rivolto

Autorizzazione alla Fecondazione Artificiale su Animali (per sé o per terzi)

Chi può fare domanda?

Veterinari o operatori pratici che hanno frequentato un corso specifico, superato gli esami e ottenuto un attestato di idoneità.

In provincia di Trento, la fecondazione artificiale sugli equini può essere eseguita solo dai veterinari.

Stazioni di Monta Pubblica Taurina 

Chi può fare domanda?

Deve essere presentata dal gestore della stazione, che utilizza un toro abilitato.

Stazione di Monta Privata Taurina (Denuncia Presenza Toro)

Non è richiesta alcuna autorizzazione.
È necessario denunciare la presenza del toro in stalla e richiedere il bollettario per le monte naturali.
L'abilitazione deve essere richiesta dal proprietario del toro o stallone utilizzando l'apposito modulo.

Stazioni di Monta Pubblica Equina
La domanda di autorizzazione deve essere presentata dall'allevatore di cavalli che desidera utilizzare riproduttori maschi di razza pura.
Si utilizza lo stesso modulo di domanda delle stazioni di monta pubblica taurina.

L'autorizzazione per le stazioni di monta pubblica equina ha una validità di 5 anni e deve essere rinnovata.

Richiesta Bollettario per Monte Naturali (Tori/Stalloni)

Deve essere richiesto dal gestore della stazione di monta (privata o pubblica), che ne è anche il responsabile, utilizzando l'apposito modello.

Come fare

I moduli una volta compilati e firmati devono essere inviati via pec  con allegata copia di un documento di identità al seguente indirizzo: serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it 

Tempi e scadenze

L'abilitazione per i riproduttori bovini non ha scadenza, mentre quella per i riproduttori equini dura 5 anni e deve essere rinnovata.

Se il proprietario dello stallone non è il detentore di una stazione di monta, deve comunicare quale stazione intende utilizzare.

La durata massima del procedimento è di 90 giorni

Documenti

Normativa di riferimento

Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale.

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Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

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Disciplina della riproduzione animale e modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura

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Testo unico delle disposizioni di cui alla legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 41, III comma, della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 22/10/2025 12:21

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