Descrizione
La Legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16, disciplina la riproduzione animale con l'obiettivo di favorire il miglioramento e il potenziamento del patrimonio zootecnico nella Provincia autonoma di Trento.
Ecco alcuni aspetti chiave della legge:
Fecondazione Artificiale:
In provincia di Trento, la fecondazione artificiale sugli equini può essere eseguita solo dai veterinari
Può essere eseguita da veterinari o operatori pratici autorizzati dalla regione e iscritti in elenchi specifici.
Gli operatori pratici devono aver superato un corso di idoneità, mentre i veterinari devono essere iscritti all'albo professionale.
Tutti gli interventi di fecondazione devono essere registrati su un apposito bollettario.
Per il seme bovino, il bollettario si richiede alla Federazione Provinciale Allevatori;
Per il seme equino, i veterinari lo richiedono al Servizio Agricoltura.
Stazioni di Monta Taurina:
Stazione di monta privata: riguarda una stalla con un toro di razza abilitato, usato solo per le vacche della stessa azienda.
Non richiede autorizzazione, ma il gestore deve denunciare la presenza del toro al Servizio Agricoltura, assicurarsi che il toro sia abilitato e certificare le monte su bollettario.
Il toro deve essere iscritto al libro genealogico e avere l'abilitazione alla monta naturale rilasciata dal Servizio Agricoltura.
Stazione di monta pubblica:
Una stalla autorizzata con un toro abilitato, usato anche per vacche di altri allevatori. Segue le stesse regole delle stazioni di monta equina.
Il bollettario per la monta taurina si richiede al Servizio Agricoltura è composto di tre copie. Serve per la registrazione del vitello al libro genealogico.
Stazioni di Monta Equina:
Gli allevatori che intendono usare stalloni di razza pura devono richiedere l'autorizzazione per la gestione della stazione di monta e verificare che lo stallone sia abilitato anche in provincia di Trento. Le monte devono essere registrate su bollettario.
La monta naturale privata per gli equini è regolata dalle stesse norme della monta pubblica, richiedendo quindi autorizzazione dal Servizio Agricoltura e certificazione di idoneità da parte dei veterinari di zona.
Lo stallone deve avere l'abilitazione alla monta naturale rilasciata dal Servizio Agricoltura (che verifica l'iscrizione al libro genealogico e i requisiti sanitari). Questa abilitazione provinciale va richiesta dal proprietario e rinnovata ogni 5 anni.
All'inizio di ogni anno, il gestore della stazione di monta deve inviare al Servizio Agricoltura una comunicazione sull'impiego degli stalloni, allegando il certificato veterinario e le bollette dell'anno precedente.
Il bollettario (certificato di intervento fecondativo) ha tre copie e serve per la registrazione del puledro al libro genealogico.