Possono richiedere il rimborso gli enti non commerciali iscritti al RUNTS, nelle seguenti sezioni:
- A) ODV (Organizzazioni di Volontariato)
- B) APS (Associazioni di Promozione Sociale)
purché
- abbiano sede legale in Provincia di Trento dal momento del pagamento del premio oggetto della richiesta di contributo almeno sino alla data del provvedimento di concessione del rimborso
- siano regolarmente iscritti entro il 31 dicembre dell’anno precedente (ad esempio il 31 dicembre 2024 per l’anno 2025)
- siano in regola con l'aggiornamento dei dati sul portale del RUNTS (numero dei soci e dei volontari)
Attenzione, verificare che i dati presenti nel RUNTS corrispondano a quelli riportati nei registri dell'associazione.
Ai fini dell’ammissione al rimborso, il requisito dell’iscrizione al RUNTS da parte dei soggetti beneficiari deve risultare almeno dal 31 dicembre dell’anno per cui si richiede il contributo e deve permanere fino alla data del provvedimento di concessione del rimborso, salvo quanto previsto per federazioni e coordinamenti.
Nota: se il contraente di polizza è un’organizzazione nazionale che affilia la sezione locale, allora l’articolazione territoriale che ha pagato la quota associativa (comprensiva degli oneri assicurativi) all’organizzazione nazionale, non potrà fare domanda di RIMBORSI DEGLI ONERI ASSICURATIVI ma avrà la possibilità di presentare domanda di RIMBORSO DELLE QUOTE DI ADESIONE.