Descrizione
Vincoli
Non sono ammessi a rimborso gli enti iscritti al RUNTS (al momento della presentazione della domanda) qualora:
- siano stati cancellati dal RUNTS durante l’istruttoria per il rimborso o nei casi in cui il procedimento di cancellazione sia iniziato durante l’istruttoria;
- risultino in corso di scioglimento alla data della domanda, avendo alternativamente:
- adottato una delibera di scioglimento
- richiesto l’estinzione del codice fiscale presso l'Agenzia delle Entrate
- richiesto all’Ufficio provinciale del RUNTS il parere per la devoluzione ai sensi dell’art. 9 del Codice del terzo settore
- presentino domanda per un importo complessivo pari o inferiore ad euro 50 (cinquanta);
- non siano stati preventivamente dichiarati nel RUNTS il numero di soci o di volontari, ovvero figuri tra i dati contenuti nel RUNTS che l’ente abbia iscritto zero volontari o soci negli appositi registri.
La quota sociale per essere ammessa a rimborso dovrà essere di competenza dell’anno solare precedente a quello nel quale si presenta la domanda. Si considerano altresì ammissibili le quote associative con validità infrannuale, purché il periodo di validità abbia avuto inizio nell'anno solare precedente.
Si intendono esclusi gli importi eventualmente raccolti e trattenuti dall’articolazione provinciale non versati all’organizzazione nazionale o rimborsati successivamente da quest’ultima alla federazione/coordinamento provinciale.
Le associazioni devono:
- essere iscritte al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nelle sezioni delle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
- essere associate e/o affiliate ad organizzazioni nazionali iscritte al RUNTS;
- avere sede legale in Provincia di Trento al momento del pagamento della quota;
- essere in regola con il deposito dello statuto, aggiornato alla normativa del Terzo settore, e l'aggiornamento dei dati sul portale del RUNTS.
Possono essere presentate a prova del pagamento sia copia del bonifico che della ricevuta della carta di credito, contenenti i seguenti dati:
- la banca presso la quale è stato eseguito il pagamento;
- l’importo;
- la data di effettuazione (data valuta).
Il documento comprovante il pagamento dovrà attestare in modo inequivocabile l'avvenuto addebito da parte dell'istituto finanziario. A tal fine, è richiesto che il medesimo riporti uno status dell'operazione che indichi l'effettiva esecuzione del pagamento (ad esempio riporti la dicitura “acquisita / eseguita / effettuata”). Non sono ammesse ricevute che riportino esclusivamente la richiesta di esecuzione del bonifico.
Ove il versamento della quota associativa sia effettuato mediante uno strumento di pagamento intestato ad un soggetto diverso dall’ente, quest’ultimo dovrà allegare copia della transazione relativa al rimborso eseguito dal medesimo (con mezzi tracciabili, non in contanti) a favore del soggetto che abbia provveduto personalmente al pagamento delle quote di adesione. Il documento comprovante il reintegro dell’importo anticipato dovrà riportare:
- data di effettuazione antecedente alla domanda di rimborso
- importo corrispondente alla somma pagata all’ente nazionale
Non si ammettono rimborsi – né diretti né indiretti - che siano stati effettuati con mezzi non tracciabili.