Descrizione
Con riferimento alle attività di gestione delle emergenze, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Provincia, ai sensi dell'articolo 55, comma 1 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9:
a) rimborsa al datore di lavoro l'equivalente degli emolumenti versati per ciascun lavoratore impegnato come volontario;
b) corrisponde al lavoratore autonomo impegnato come volontario il rimborso per il mancato guadagno giornaliero, determinato, in via forfetaria, in massimo euro 103,29.
I benefici si applicano qualora la partecipazione del soggetto all'attività di gestione dell'emergenza comporti l'assenza dal lavoro di almeno 2 giornate consecutive e sono dovuti per il periodo eccedente la prima giornata di assenza dal lavoro.
Vincoli
Domanda soggetta a imposta di bollo