Descrizione
La Provincia riconosce come "scuole di sci" le organizzazioni composte allo scopo di svolgere in modo coordinato la loro attività, da più maestri di sci, che esercitano stabilmente la loro professione nel territorio provinciale,
La denominazione "scuola di sci" può essere usata unicamente dalle organizzazioni riconosciute.
Le scuole sono soggette alla vigilanza della Giunta provinciale.
Vincoli
Per ottenere il riconoscimento sono necessari i seguenti requisiti:
1) Adesione da parte di maestri di sci in numero minimo di diciotto e rispettivamente di quattro nel caso di scuole che esercitino esclusivamente l'insegnamento delle discipline del fondo e di cinque nel caso di scuole che esercitino esclusivamente le discipline dello snowboard. Al fine di garantire la necessaria continuità nel funzionamento dei servizi turistici, i maestri costituenti l'organico minimo devono presentare una dichiarazione con la quale affermano di assumere l'impegno a prestare la loro opera presso la scuola per almeno 60 giorni nel periodo di apertura invernale delle strutture ricettive della località turistica e di non aver assunto analogo impegno presso altra scuola;
2) Possesso da parte di un terzo del corpo insegnante di un diploma di specializzazione e disponibilità di maestri per almeno tre diverse specializzazioni;
3) Il direttore, cui sono affidati il coordinamento tecnico-funzionale della scuola e la rappresentanza legale, deve essere in possesso del corrispondente diploma di specializzazione (sono equiparate ai diplomi di specializzazione la qualifica di allenatore di 2°, 3° e 4° grado nelle discipline alpine, nelle discipline del fondo e nelle discipline dello snowboard, rilasciata dalla FISI e la qualifica di istruttore di telemark rilasciata dalla FISI);
4) Il possesso da parte del maestro di sci della qualifica di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida e frequentare un corso di aggiornamento, organizzato dal collegio provinciale dei maestri di sci, con cadenza dallo stesso stabilita;
5) Disponibilità di una sede stabile con locali autonomi destinati in modo esclusivo all'attività della scuola e idonea a funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione;
6) Ordinamento interno ispirato a forme democratiche di partecipazione effettiva di tutti i soci alla gestione ed alla organizzazione della scuola stessa;
7) Impegno della scuola a prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso, a collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci ed a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni invernali della provincia;
8) Adeguata copertura assicurativa, a carico della scuola, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio della professione
9) Denominazione della scuola tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti nella medesima area sciabile;
10) Presenza di impianti di risalita ed effettiva disponibilità di un'area sciabile, per le scuole nelle discipline alpine e nelle discipline dello snowboard, e di piste da fondo per le scuole nella disciplina del fondo.
Un'organizzazione può essere riconosciuta come scuola, anche nel caso in cui i suoi componenti non raggiungano il numero minimo stabilito, purché sussistano tutti gli altri requisiti e non vi siano nella medesima area sciabile altre scuole riconosciute.