Descrizione
L'art. 23 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 ha delegato ai Sindaci l'emanazione dei provvedimenti autorizzatori e degli atti ad essi connessi relativi alla materia dei pubblici esercizi di somministrazione di competenza della Provincia. Contro i provvedimenti adottati dai Sindaci in materia di pubblici esercizi di somministrazione è possibile presentare ricorso al Presidente della Giunta Provinciale. Il ricorso deve essere presentato entro 30 gg. dalla notifica o dalla conoscenza dell'atto che si intende impugnare presso il Presidente della Giunta Provinciale.
Contro i provvedimenti adottati dai Sindaci in materia di pubblici esercizi di somministrazione è comunque ammissibile, alternativamente:
- il ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa (entro 60 gg. dalla notifica del provvedimento nei termini e nei modi previsti dall'art. 7 e 55 del D. Lgs. 104/2010;
- il ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 gg. dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dagli artt. 8 e ss. del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).