Descrizione
La patente di guida si distingue in varie categorie ai sensi dell’art. 116 del Codice della strada. Per ottenere la patente di guida di ciascuna categoria (A, B, C, D, BE, CE, DE) è necessario sostenere uno specifico esame.
Gli esami consistono in una prova di teoria e/o in una prova pratica di guida e, per sostenerli, occorre presentare apposita domanda secondo le modalità riportate in questa pagina. Questa procedura riguarda i candidati privatisti. Nel caso si intenda avvalersi di una scuola guida, la presentazione della domanda e la gestione degli esami sarà a cura della scuola stessa.
Esame di teoria
Dopo la presentazione della domanda il candidato ha sei mesi di tempo per sostenere l'esame di teoria. Il candidato ha a disposizione due prove d'esame: in caso di esito negativo della prima prova potrà ripeterla un'altra volta, sempre entro i (primi) sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
Foglio rosa ed esame pratico
Dopo aver superato l'esame di teoria, il candidato riceve il foglio rosa e può esercitarsi alla guida.
Il foglio rosa è valido dodici mesi ed entro questi dodici mesi il candidato può affrontare l'esame pratico per tre volte, non prima però che sia trascorso almeno un mese dalla data del rilascio del foglio rosa. Se l'esame pratico non viene superato può essere ripetuto, purché sia trascorso almeno un mese tra una prova e la successiva.
Nel caso in cui anche la terza prova di guida non venga superata, potrà essere richiesto, per una sola volta, un nuovo foglio rosa che riporti l'esito favorevole dell'esame di teoria. La richiesta deve essere presentata tassativamente entro e non oltre il secondo mese dalla data di scadenza del precedente foglio rosa.
Vincoli
- L’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare almeno sei ore di esercitazioni obbligatorie di guida presso un’autoscuola che rilascia un apposito attestato di frequenza. Il candidato che aveva sostenuto l’esame di teoria da privatista è quindi tenuto ad iscriversi presso un’autoscuola per l’effettuazione delle ore obbligatorie di guida e dell'esame pratico.
- Ai minorenni che hanno compiuto 17 anni e che sono titolari di patente di guida cat. A1 o B1 è consentita, ai fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t e nel rispetto dei limiti di potenza previsti per i neopatentati. Il minore deve aver effettuato dieci ore di corso pratico di guida presso un’autoscuola e solo dopo, previo rilascio di apposita autorizzazione, può guidare accompagnato da un titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni nei limiti dei 60 anni di età (la cosiddetta "guida accompagnata").