Descrizione
Coloro che offrono servizi turistici, escluse le attività di trasporto, possono venderli, anche combinandoli tra loro presentando una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Vincoli
L'esercizio di tale attività è subordinato ai seguenti requisiti:
- il richiedente e il direttore tecnico, se diverso dal richiedente, deve possedere i requisiti di onorabilità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale della GP 2337 del 22 Dicembre 2014;
- prima dell'inizio dell'attività di agenzia, deve essere stata stipulata una polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio, in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.
L'accertamento dell'insussistenza dei requisiti di onorabilità, comporta il divieto di prosecuzione dell'attività mentre la mancanza delle coperture assicurative, il mancato pagamento del premio assicurativo entro la scadenza o la mancata trasmissione della relativa documentazione entro 2 giorni dalla scadenza, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 300 euro.
Qualora l'attività dei produttori di servizi turistici venga esercitata senza la preventiva Segnalazione certificata di inizio attività o a seguito del divieto di prosecuzione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 1.500,00 euro; la sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.
Il subingresso nella commercializzazione di pacchetti turistici trentini è parimenti soggetto a Segnalazione certificata di inizio attività.