A chi è rivolto
Direttori di Agenzia viaggi e turismo
I gestori delle agenzie di viaggio e turismo sono tenuti ad una serie di adempimenti previsti dalla Provincia Autonoma di Trento.
Direttori di Agenzia viaggi e turismo
Gli adempimenti necessari per i gestori delle agenzie di viaggio e turismo sono i seguenti:
Deve essere trasmesso al Servizio competente copia delle polizze assicurative e, ad ogni singola scadenza, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del relativo premio assicurativo. Il mancato pagamento del premio assicurativo entro la scadenza o la mancata trasmissione della relativa documentazione entro 2 giorni dalla scadenza, comporta la sanzione amministrativa di una somma da 100 a 300 euro.
La mancanza della copertura assicurativa prevista comporta la sospensione dell'attività e, decorsi 30 giorni, la revoca dell'autorizzazione.
L’esercizio deve avvenire con carattere di regolarità. Il titolare che intende procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia ne deve dare preventiva comunicazione, indicandone i motivi e la durata, al Servizio competente in materia di turismo. Il periodo di chiusura non può complessivamente essere superiore a 3 mesi nell'anno.
Il Dirigente competente in materia di turismo può autorizzare, su domanda del titolare, la chiusura dell'agenzia per un ulteriore periodo non superiore a 3 mesi; è ammessa in via eccezionale una sola proroga fino ad un massimo di 6 mesi per gravi e comprovati motivi.
Nel caso che la chiusura avvenga senza avviso o non venga ripresa l'attività decorso il periodo di chiusura comunicato o prorogato, l'autorizzazione può essere revocata.
Per le chiusure temporanee, l’avviso e/o la domanda di autorizzazione deve essere presentata su carta intestata dell’agenzia e trasmessa via pec all’indirizzo serv.turismo@pec.provincia.tn.it
Qualora il direttore tecnico cessi di prestare la propria opera nell’agenzia, deve essere sostituito entro il termine di 3 mesi. Decorso tale termine, l’autorizzazione è sospesa fino ad avvenuta sostituzione. La sostituzione nella responsabilità tecnica dell’agenzia è comunicata al servizio competente in materia di turismo, unitamente agli atti interni (es: verbale del CDA) che attesti l’avvenuto mutamento del Direttore.
La domanda va inoltrata utilizzando l'apposita modulistica (vedi)
Il subingresso nella titolarità dell’agenzia di viaggio e turismo ed il mutamento nella ubicazione dei locali sono consentiti previa presentazione al Servizio provinciale competente di una Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA). L'attività può essere intrapresa dal momento della presentazione della SCIA salvo che, entro il termine di 30 giorni, l'Ufficio competente adotti motivati provvedimenti di divieto. La mancata presentazione della SCIA comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300,00 euro a 1500 euro. La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.
La domanda va inoltrata utilizzando l'apposita modulistica (vedi modifica ubicazione e subingresso titolarità)
I mutamenti nella denominazione dell'agenzia sono soggetti ad autorizzazione del dirigente del Servizio Turismo. Qualora si attuino dei mutamenti in mancanza della prescritta autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 154 ad Euro 929; l'autorizzazione originaria è altresì sospesa fino al limite massimo di sei mesi.
L’autorizzazione va inoltrata utilizzando l'apposita modulistica. (vedi)
Prima di inoltrare la modulistica, si raccomanda di verificare accuratamente che siano allegati tutti i documenti indicati nella modulistica stessa. Si prega altresì di provvedere all’apposizione della marca da bollo.
Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo
Leggi di piùCodice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.
Leggi di piùIndividuazione dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9
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