Aprire una nuova agenzia di viaggio e turismo

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Come richiedere l'autorizzazione all'apertura di una nuova agenzia di viaggio e turismo nella Provincia autonoma di Trento

Descrizione

L'autorizzazione all'apertura di una agenzia di viaggio e turismo è rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di turismo. E' personale, vale solo per i locali in essa indicati, non può essere ceduta e può essere sospesa o revocata per inosservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia.

La stessa consente sia l’attività di organizzazione (tour-operator), sia di intermediazione, sia di vendita diretta al pubblico e non differenzia fra le attività di in-coming e di out-going.

Le agenzie di viaggio e turismo sono iscritte nell'apposito elenco delle agenzie istituito presso il Servizio Turismo che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.

Vincoli

L'apertura di un'agenzia di viaggi in Provincia di Trento è subordinata ad un’autorizzazione rilasciata da parte del Servizio provinciale competente in materia di turismo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • Presenza di un Direttore tecnico (che può anche essere lo stesso titolare) che  dimostri di possedere adeguate conoscenze professionali, in particolare in materia di amministrazione e organizzazione di agenzie di viaggio e turismo, di tecnica, di legislazione e di geografia turistica e la conoscenza di almeno due lingue straniere. Deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti (dalla deliberazione della GP 2337 del 22 Dicembre 2014);
  • E' necessario dotarsi di una polizza assicurativa,  a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, e di un Fondo di garanzia che garantisca, in caso di insolvenza dell’intermediario o organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico ed il rientro immediato del turista;
  • Avere il possesso di locali indipendenti ed escludenti al loro interno altre attività a qualsiasi titolo;
  • La denominazione prescelta non deve essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti nel territorio nazionale o comunque tale da ingenerare confusione.

A chi è rivolto

Il titolare o il direttore tecnico di agenzia

Come fare

Presentare la richiesta alla struttura provinciale competente via PEC tramite l'apposito modulo.

Tempi e scadenze

70 giorni

Giorni massimi di attesa

Costi

Marca da bollo
16 Euro

Documenti

Normativa di riferimento

Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

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Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.

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Individuazione dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9

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Ulteriori informazioni

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Ultimo aggiornamento: 10/06/2025 15:09

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