Descrizione
I consorzi e le associazioni a cui è stato concesso il contributo devono presentare la rendicontazione delle spese ai fini della liquidazione del medesimo entro il 30 settembre dell'anno successivo alla concessione.
I consorzi e le associazioni a cui è stato concesso il contributo possono richiedere una proroga per la rendicontazione per una sola volta, per un periodo massimo di 90 giorni, previa motivata e formale richiesta da presentarsi tassativamente entro la scadenza originariamente prevista.
Solamente i consorzi possono richiedere un anticipo fino al 60% del contributo concesso ad esecutività del provvedimento.
N.B.: il seguente testo non sostituisce la disciplina recata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 785 del 12 maggio 2023 e s.m. sottoriportata a cui fare riferimento ad ogni effetto.
Vincoli
Le spese rendicontate devono essere quietanzate all’atto della presentazione della richiesta di liquidazione.
Non sono ammessi pagamenti in contanti.
In caso di inosservanza dei termini di presentazione della rendicontazione, eventualmente prorogati, si procede alla dichiarazione di decadenza totale dal contributo concesso, tranne nel caso in cui la rendicontazione venga presentata oltre il termine fissato, ma prima dell’avvio del procedimento di decadenza del contributo; in tal caso il finanziamento viene ridotto del 10%. In caso di mancata esecuzione del programma, o nel caso non sia raggiunto il limite minimo di spesa ammissibile ad agevolazione, e nel caso, solo per eventi culturali, non si abbia una sede legale o operativa in Italia alla data di liquidazione del contributo, si procede alla dichiarazione di decadenza dal medesimo.
Qualora in sede istruttoria di rendicontazione dalla documentazione presentata, eventualmente integrata, non risulti la natura culturale dell’evento, il contributo viene revocato o rideterminato, nel rispetto della capienza “de minimis” disponibile alla data della rideterminazione.
Nel caso in cui in sede di rendicontazione le spese sostenute ed ammesse non coprano l'eventuale anticipo erogato, si procede al recupero della somma erogata in eccedenza, maggiorata dell'interesse calcolato al tasso legale decorrente dalla data di quietanza del mandato di pagamento e fino alla data dell'effettiva restituzione della somma.