Descrizione
Premesso che l’art. 23 bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999) come modificato con legge provinciale 11 giugno 2019, n. 2 “Misure di semplificazione e potenziamento della competitività” e con legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 “Legge provinciale sull’agriturismo 2019” è previsto che “Al fine di assicurare un elevato livello qualitativo per i prodotti agricoli e alimentari la Provincia disciplina e promuove, anche attraverso l'attività di enti e soggetti rappresentativi delle produzioni coinvolte, un marchio di qualità per informare i consumatori delle caratteristiche dei prodotti contrassegnati dal marchio, secondo la disciplina dell'Unione europea in materia di marchi. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione le condizioni generali per la concessione della licenza d'uso del marchio alle imprese, comprese quelle agricole, con l'obiettivo di valorizzare la tipicità e la tradizione delle produzioni agricole e agroalimentari che, allo stesso tempo, offrono garanzie qualitative per sistema di produzione, lavorazione o per altre intrinseche caratteristiche delle materie prime sulla base di appositi disciplinari approvati dalla Giunta provinciale."
La Provincia ritiene importante confermare la strategicità dello strumento del marchio “Qualità Trentino” per la valorizzazione e promozione complessiva dei prodotti agroalimentari trentini, sia per garantire al consumatore l’offerta di prodotti di qualità legati al territorio, sia per rendere maggiormente competitivi i nostri produttori in un mercato sempre più aperto e concorrenziale.
Con delibera n. 212 del 14 febbraio 2020 ha approvato il Regolamento d'uso del marchio collettivo "Qualità Trentino" ai fini della conversione della registrazione del marchio, ai sensi del D.lgs n. 15/2019.
Vincoli
La qualità dei prodotti o delle categorie di prodotti agricoli e alimentari cui è rilasciato l’utilizzo del marchio “Qualità Trentino” è garantita attraverso l’attuazione di un piano dei controlli delle specifiche contenute nel disciplinare di produzione.
Il piano dei controlli, relativo a ciascun prodotto o categoria di prodotti per i quali è richiesto il marchio “Qualità Trentino”, rappresenta il documento di riferimento nel quale sono ripresi i requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione e sono specificate le attività complessive di controllo che ogni produttore deve garantire.
Il piano dei controlli, che è approvato dal comitato previsto all’articolo 8, viene elaborato da un organismo di controllo indipendente, accreditato ai sensi della norma EN ISO/IEC 17065:2012, nonché autorizzato o designato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare attività di controllo sulle denominazioni di origine protette (DOP), sulle indicazioni geografiche protette (IGP) e sulle Specialità Tradizionali Garantite (STG) dei prodotti agricoli e alimentari, nel settore della produzione biologica e, limitatamente ai vini, sulle DOP-IGP del settore vitivinicolo.
A seguito dell’approvazione del piano dei controlli da parte del comitato, l’organismo di controllo svolge un controllo iniziale e rilascia al produttore il certificato di conformità. Con tale documento l’organismo di controllo attesta la corrispondenza del prodotto ai requisiti indicati nel disciplinare di produzione.
Successivamente al controllo iniziale, l’organismo di controllo continua a svolgere le verifiche periodiche, secondo la frequenza stabilita all’interno del piano di controllo, segnalando le eventuali non conformità rilevate al soggetto gestore. Il soggetto gestore o il titolare del marchio “Qualità Trentino” possono richiedere all’organismo di controllo l’esecuzione di verifiche aggiuntive rispetto a quelle periodiche già previste dal piano dei controlli, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.