Descrizione
Ai sensi dell'articolo 49, comma 1 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 possono essere iscritte (iscrizione alla sezione C dell'elenco):
a) le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, aventi carattere locale e sede operativa in provincia di Trento;
b) le organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria, aventi carattere locale e sede legale in provincia di Trento;
c) le articolazioni locali di organizzazioni ricadenti nelle categorie a) e b), aventi diffusione sovra regionale o nazionale, operanti in provincia di Trento con autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile;
d) i coordinamenti territoriali che raccolgono più organizzazioni rientranti nelle tipologie sopraindicate.
Nella domanda di iscrizione, le organizzazioni di volontariato devono dichiarare che:
a) possiedono le seguenti caratteristiche esplicitate nell'atto costitutivo:
1. l'assenza di fini di lucro;
2. la presenza prevalente della componente volontaria;
3. lo svolgimento di attività di protezione civile;
b) sono caratterizzate dall'assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
c) garantiscono l'espletamento della propria attività su tutto il territorio provinciale in maniera adeguata alla natura e al tipo di compiti da svolgere;
d) sono in grado di garantire una reperibilità costante nel corso dell'anno, 24 ore su 24, con un numero di unità proporzionato alle caratteristiche dell’attività da svolgere;
e) sono costituite ed operative da almeno due anni;
f) svolgono la propria attività nell'osservanza della normativa vigente.
La medesima domanda deve contenere la dichiarazione, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesti la partecipazione dell’organizzazione, previa attivazione della competente autorità, nei due anni antecedenti l’anno di presentazione della domanda, ad attività e interventi di protezione civile di interesse provinciale e locale.
Le organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 2, comma 1), lettera a) dei criteri attuativi dell'art. 49 della lp9/2011 devono inoltre essere in possesso del requisito della democraticità della struttura ed elettività delle cariche associative.
Ai sensi dell’articolo 49, comma 2, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, possono altresì essere iscritte nell'elenco (iscrizione alle sezioni A e B dell'elenco):
- i corpi dei vigili del fuoco volontari, le loro unioni e la federazione dei corpi volontari;
- le organizzazioni di volontariato convenzionate con la Provincia, ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, al momento dell'entrata in vigore della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 “Disciplina dell'attività di protezione civile in provincia di Trento”.
Vincoli
I criteri e modalità per l’iscrizione delle organizzazioni nell’elenco provinciale del volontariato di protezione civile nonché per la gestione dell’elenco stesso sono stati approvati con la deliberazione della GP n.330/2014 ed in particolare nel suo allegato 1 che forma parte integrante della deliberazione.
Allegato parte integrante:
L'istituzione di un elenco del volontariato di protezione civile è previsto dalla L.P. 9/2011 - Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento.