Iscrizione all'elenco provinciale del volontariato di protezione civile

  • Attivo

Le Organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti richiesti dai criteri possono iscriversi all'elenco provinciale del volontariato di protezione civile, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 49 della lp 9/2011

Descrizione

Ai sensi dell'articolo 49, comma 1 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 possono essere iscritte (iscrizione alla sezione C dell'elenco):

a) le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, aventi carattere locale e sede operativa in provincia di Trento;

b) le organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria, aventi carattere locale e sede legale in provincia di Trento;

c) le articolazioni locali di organizzazioni ricadenti nelle categorie a) e b), aventi diffusione sovra regionale o nazionale, operanti in provincia di Trento con autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile;

d) i coordinamenti territoriali che raccolgono più organizzazioni rientranti nelle tipologie sopraindicate.

Nella domanda di iscrizione, le organizzazioni di volontariato devono dichiarare che: 

a) possiedono le seguenti caratteristiche esplicitate nell'atto costitutivo:

1. l'assenza di fini di lucro;

2. la presenza prevalente della componente volontaria;

3. lo svolgimento di attività di protezione civile;

b) sono caratterizzate dall'assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;

c) garantiscono l'espletamento della propria attività su tutto il territorio provinciale in maniera adeguata alla natura e al tipo di compiti da svolgere;

d) sono in grado di garantire una reperibilità costante nel corso dell'anno, 24 ore su 24, con un numero di unità proporzionato alle caratteristiche dell’attività da svolgere;

e) sono costituite ed operative da almeno due anni;

f) svolgono la propria attività nell'osservanza della normativa vigente.

La medesima domanda deve contenere la dichiarazione, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesti la partecipazione dell’organizzazione, previa attivazione della competente autorità, nei due anni antecedenti l’anno di presentazione della domanda, ad attività e interventi di protezione civile di interesse provinciale e locale.

Le organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 2, comma 1), lettera a) dei criteri attuativi dell'art. 49 della lp9/2011 devono inoltre essere in possesso del requisito della democraticità della struttura ed elettività delle cariche associative.

 

Ai sensi dell’articolo 49, comma 2, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, possono altresì essere iscritte nell'elenco (iscrizione alle sezioni A e B dell'elenco):

- i corpi dei vigili del fuoco volontari, le loro unioni e la federazione dei corpi volontari;

- le organizzazioni di volontariato convenzionate con la Provincia, ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, al momento dell'entrata in vigore della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 “Disciplina dell'attività di protezione civile in provincia di Trento”.

Vincoli

I criteri e modalità per l’iscrizione delle organizzazioni nell’elenco provinciale del volontariato di  protezione civile nonché per la gestione dell’elenco stesso sono stati approvati con la deliberazione della GP n.330/2014 ed in particolare nel suo allegato 1 che forma parte integrante della deliberazione.

Allegato parte integrante: 

L'istituzione di un elenco del volontariato di protezione civile è previsto dalla L.P. 9/2011 - Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento.

A chi è rivolto

Organizzazioni di volontariato che posseggono i requisiti di cui ai criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 330 del 7 marzo 2014 

Come fare

La domanda è presentata, avvalendosi del modulo pubblicato sul sito istituzionale della Provincia, con una delle seguenti modalità:

- trasmissione con strumenti telematici, nel rispetto delle regole tecniche in materia, all'indirizzo: serv.prevenzionerischi@pec.provincia.tn.it;

- consegna diretta alla struttura competente;

- trasmissione a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata A/R. Per il rispetto dei termini fa fede la data di spedizione.

Cosa serve

Documentazione da presentare

Organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, dei criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 330 del 7 marzo 2014:

modello A) - iscrizione alla sezione C dell'elenco.

Alla domanda vanno allegati l’atto costitutivo, lo statuto, l’eventuale regolamento, il piano delle dotazioni, l’elenco degli associati con indicazione della carica da essi ricoperta all’interno dell’organizzazione, il percorso formativo relativo a ciascun associato/aderente all’organizzazione, copia dei bilanci approvati negli ultimi due esercizi finanziari e, se previste, delle annesse relazioni del collegio sindacale o di altro organismo di revisione contabile.

La medesima domanda deve contenere la dichiarazione, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesti la partecipazione dell’organizzazione, previa attivazione della competente autorità, nei due anni antecedenti l’anno di presentazione della domanda, ad attività e interventi di protezione civile di interesse provinciale e locale.

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dei criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 330 del 7 marzo 2014:

modello B) - iscrizione alle sezioni A e B dell'elenco

Modulistica

Tempi e scadenze

   

45 giorni

Giorni massimi di attesa

dalla data di presentazione della domanda

La struttura competente in materia di prevenzione rischi provvede all'esame della domanda e della documentazione prodotta dall'organizzazione di volontariato di protezione civile, in particolare all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti e nel termine di 45 giorni adotta il provvedimento conclusivo.

L'elenco è suddiviso in 3 sezioni:
a) la prima sezione relativa alle organizzazioni di volontariato convenzionate con la Provincia, ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, al momento dell'entrata in vigore della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 e ss. mm. "Disciplina dell'attività di protezione civile in provincia di Trento";

b) la seconda sezione relativa ai corpi dei vigili del fuoco volontari, le loro unioni e la Federazione dei corpi dei vigili del fuoco volontari;

c) la terza relativa alle organizzazioni che hanno tra i propri fini istituzionali attività di protezione civile e posseggono i requisiti previsti dall'articolo 3 dei criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n.330 del 7 marzo 2014.

Nell'elenco sono riportati per ciascuna organizzazione:
a) denominazione sociale, sede legale, la sede operativa ed eventuali sedi secondarie dell'organizzazione;
b) codice fiscale;
c) indicazione del Presidente e delle cariche sociali;
d) indicazione dei requisiti richiesti dallo statuto o dall'atto costitutivo per entrare a far parte dell'organizzazione stessa;
e) numero di aderenti all'organizzazione e relativi settori di impiego;
f) livelli di formazione specifica degli aderenti con riferimento alle esperienze significative maturate nella protezione civile;
g) dotazione di risorse strumentali e mezzi a disposizione.

La struttura competente in materia di prevenzione rischi procederà alla cancellazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco provinciale nel caso di:
a) presentazione di domanda di cancellazione;
b) perdita di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
c) inadempimenti rispetto agli obblighi previsti a carico dell'organizzazione dalla normativa vigente e dai presenti criteri.

Le organizzazioni iscritte nell'elenco hanno l'onere di far pervenire tempestivamente al Servizio competente in materia di prevenzione rischi ogni modifica relativa ai dati e alle informazioni indicate nell'articolo 7 dei criteri, anche ai
fini di quanto disposto dall'articolo 6 dei medesimi.

Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione della modifica di dati e informazioni riportate nell'elenco la struttura competente in materia di prevenzione rischi provvede all'aggiornamento degli stessi.

Al fine di un impiego adeguato delle organizzazioni nelle attività di protezione civile e in quelle ad esse connesse, la Provincia si fa carico ogni tre anni di chiedere la verifica dei dati e delle informazioni contenuti nell'elenco e di effettuare anche sopralluoghi nelle sedi operative delle organizzazioni iscritte.

Costi

GRATUITO

Documenti

Normativa di riferimento

Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento

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