Interventi di sostegno all'attività di alpeggio - anno 2026

  • Attivo

L.p. 4/2003, art.24, commi 2bis, 2ter, 2quater. Premio per l'alpeggio di capi bovini di sesso femminile di età compresa tra i 7 mesi e i 3 anni o fino al primo parto. Aiuto di stato in esenzione dall'obbligo di notifica ai sensi del Reg.(UE) 2022/2472.

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In evidenza

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Presentazione domande a partire dal 6 maggio fino alle ore 13:00 dell'8 luglio 2026.

Descrizione

E' un aiuto all'attività di alpeggio, previsto dall'articolo 24 della Legge Provinciale 28 marzo 2003, n. 4, e in conformità con il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione.

L'obiettivo principale è supportare le aziende agricole che praticano l'alpeggio, riconoscendo i benefici di questa pratica per il benessere degli animali. L'alpeggio, ovvero il pascolo degli animali in montagna, contribuisce a migliorare la salute degli animali, ridurre lo stress e favorire la gestione sostenibile del territorio montano.

Gli aiuti mirano a compensare i costi aggiuntivi sostenuti dalle aziende per l'alpeggio, come l'affitto dei terreni, il trasporto degli animali e la gestione del pascolo.

Il provvedimento si inserisce in un quadro normativo europeo e provinciale che promuove lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura e la tutela dell'ambiente.

Per il bando 2026, è prevista una dotazione finanziaria di 1.700.000,00 Euro. Questa somma è destinata a sostenere i contributi previsti dal provvedimento.

L'aiuto finanziario consiste in un premio di 200,00 Euro per ciascun animale portato in alpeggio.

Tuttavia, l'aiuto è concesso per un massimo di 40 capi di bestiame all'anno per beneficiario. Questo limite è stato stabilito per distribuire equamente le risorse disponibili tra le aziende agricole.

È obbligatorio presentare la domanda prima dell'inizio dell'attività, ovvero prima che il bestiame entri in malga per il pascolamento. La presentazione successiva rende la domanda irricevibile.

Esclusioni: Il contributo non può essere concesso alle imprese che rientrano nella definizione di "imprese in difficoltà" secondo la normativa europea.

Vincoli

L'accesso all'aiuto è vincolato al rispetto di specifici impegni per la gestione sostenibile dei pascoli (Intervento SRA08 ACA8 - Azione 8.3). Tra questi:

  • Il pascolamento deve durare un periodo minimo di 70 giorni, compreso tra il 1° giugno e il 15 settembre.
  • È necessario mantenere un carico zootecnico compreso tra 0,4 UBA/ha e 1,6 UBA/ha.
  • È obbligatoria la custodia del bestiame alpeggiato con apposito personale per effettuare il pascolo guidato (non è ammessa la custodia saltuaria).
  • È vietato l'uso di fanghi e fertilizzanti chimici di sintesi. Sono ammessi solo diserbanti e prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica.

A chi è rivolto

Gli aiuti sono destinati a sostenere l'attività di alpeggio e sono basati sui criteri di ammissibilità stabiliti nelle precedenti delibere n. 748/2024 e n. 691/2025.

Possono presentare la domanda:

  • Il titolare dell'impresa agricola.
  • La Federazione Provinciale Allevatori, se espressamente delegata a presentare la domanda e a incassare il contributo per conto del proprio socio.

I beneficiari di questi aiuti sono le micro, piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione agricola primaria.

Queste imprese devono essere conformi alla definizione di PMI stabilita dal Regolamento (UE) 2022/2472. In base alla Legge Provinciale n. 4/2003, si tratta di imprese agricole singole o società costituite per la conduzione di imprese agricole.

Un requisito fondamentale è che i richiedenti abbiano lo status di "agricoltore in attività", secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, e devono avere una sede operativa in Provincia di Trento.

Inoltre, è necessario che i beneficiari abbiano un fascicolo aziendale validato presso l'Organismo pagatore della Provincia autonoma di Trento (APPAG) e un codice azienda attivo nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) per la specie bovina, localizzato in provincia di Trento.

Sono esclusi dagli aiuti le imprese che hanno ricevuto un ordine di recupero a seguito di una decisione della Commissione Europea per aiuti illegittimi e le imprese in difficoltà finanziaria, come specificato nel Regolamento (UE) 2022/2472.

Come fare

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, utilizzando le procedure informatizzate disponibili sul portale https://srt.infotn.it.

Per accedere è necessario essere preventivamente registrati (accreditati) sul sito SRTrento.

Firma: La domanda deve essere sottoscritta con un dispositivo di firma digitale in corso di validità da una persona autorizzata a rappresentare l'impresa. La mancanza della firma comporta l'irricevibilità della domanda.

Assistenza: Per problemi di accesso e abilitazione al portale, è possibile contattare l'indirizzo email: helpdesk.srtrento@provincia.tn.it.

Tempi e scadenze

Apertura dei termini: A partire dal 6 maggio 2026.

Scadenza per la presentazione: Fino alle ore 13:00 del giorno 8 luglio 2026.

Costi

GRATUITO

Documenti

Normativa di riferimento

Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati

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Criteri e modalità per l'attuazione dell'art. 24 (Interventi di sostegno dell'attività di alpeggio), commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale sull'agricoltura) e apertura del bando per l'anno 2024.

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Apertura dei termini per la presentazione delle domande per l'annualità 2025 ai sensi della deliberazione n. 748 del 23 maggio 2024 che disciplina i criteri e le modalità per l'attuazione dell'art. 24 (Interventi di sostegno dell'attività di alpeggio), commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale sull'agricoltura).

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Apertura dei termini per la presentazione delle domande per l''annualità 2026 ai sensi della deliberazione n. 748 del 23 maggio 2024 che disciplina i criteri e le modalità per l''attuazione dell''art. 24 (Interventi di sostegno dell''attività di alpeggio), commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale sull''agricoltura) integrata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 691 del 16 maggio 2025.

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 06/05/2026 12:14

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