Descrizione
La Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (art. 44 ter, comma 5) e la Delibera della Giunta Provinciale n. 739/2017, modificata con delibera n. 1963/2023, prevedono indennizzi per i danni da calpestio e da brucamento, derivanti dall'imposizione di vincoli alla gestione ordinaria degli ungulati selvatici nel settore trentino del Parco Naturale dello Stelvio.
I danni da calpestio e da brucamento possono riguardare:
- orti e campi
- piante da frutto
- prati a sfalcio
- pascoli monticati