Domanda per la concessione dell'assegno di cura

  • Attivo

E' un contributo economico erogato dalla Provincia a sostegno di persone non autosufficienti

Descrizione

L’assegno di cura è un intervento economico, integrativo dell'indennità di accompagnamento, volto a favorire e a supportare la permanenza delle persone non autosufficienti nel proprio ambito domiciliare e sostenere le loro famiglie nel carico di cura. 

La prestazione è correlata alla misura del bisogno della persona non autosufficiente da garantire in ambito domiciliare e semiresidenziale.

Modalità di utilizzo dell'assegno di cura

L’assegno di cura è destinato all’acquisizione di servizi assistenziali e/o riabilitativi di tipo domiciliare o ambulatoriale o semiresidenziale.

Tali servizi possono essere erogati attraverso:

  •  assistenti familiari (c.d. “badanti”) assunte con regolare contratto;
  •  enti autorizzati e accreditati;
  •  familiari quali il coniuge, il convivente, i parenti fino al 3° grado e gli affini di 1° e 2° grado;
  •  compartecipazione al costo dei servizi assistenziali pubblici a sostegno della domiciliarità.

Accertamento della condizione di non autosufficienza

L’accertamento della condizione di non autosufficienza avviene attraverso l’Unità Valutativa Multidisciplinare (UVM) del distretto sanitario competente per territorio.

L’UVM, integrata dal medico legale o avente funzione di medicina legale, accerta la condizione di non autosufficienza della persona e ne redige il verbale, elabora il piano assistenziale, sentiti la persona e i familiari. Il Piano assistenziale contiene i seguenti elementi: valutazione del bisogno; definizione degli obiettivi; servizi attivi (sanitari-sociosanitari-socioassistenziali); prestazioni erogabili; modalità di utilizzo dell’assegno; verifiche dei risultati. Lo stesso dovrà essere sottoscritto dal beneficiario o da un suo familiare.

Misura dell'assegno di cura

La misura dell'assegno di cura dipende dal grado di non autosufficienza del richiedente e dal requisito della condizione economica familiare (ICEF), come segue:

GRADO DI GRAVITA'

ASSEGNO INTERO

(massimo)

ASSEGNO RIDOTTO FINO A

(minimo)

Gravità livello 1  €100,00 €100,00
Gravità livello 2 €300,00 €150,00 
Gravità livello 3 €600,00 €300,00
Gravità livello 4 €1.100,00 €500,00

In caso di modifica del livello di gravità la misura dell’assegno viene rideterminata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Vincoli

Riaccertamento economico

Dal 1° ottobre al 28 febbraio di ogni anno successivo all'anno di presentazione della domanda, l’interessato dovrà presentare domanda di riaccertamento della condizione economica, pena la revoca dell’assegno di cura a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Sospensione dell'assegno

L’assegno di cura viene sospeso nei seguenti casi:

  • ricovero in Ospedale, in Hospice o in qualsiasi altra struttura residenziale sociosanitaria o socio assistenziale per un periodo consecutivo superiore a 30 giorni, con decorrenza dal 31°;
  • fruizione da parte di un familiare del beneficiario del congedo biennale retribuito al 100% di cui all’art. 42, comma 5 del D.Lgs n. 151/2001 per l’assistenza di persone in situazioni di gravità, certificata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. n. 104/1992.

A chi è rivolto

Possono presentare domanda per l'assegno di cura le persone non autosufficienti in possesso dei seguenti requisiti:

  1. residenza in provincia di Trento ininterrotta da almeno due anni, salvo per i soggetti minorenni, per i quali il requisito deve essere posseduto dal minore oppure da uno dei due genitori;
  2. l'essere già titolari di indennità di accompagnamento di cui alla legge provinciale n. 7/1998 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti) o di analoga prestazione concessa per l’assistenza personale continua oppure aver presentato, anche contestualmente, la relativa domanda; 
  3. condizione economica del nucleo familiare di riferimento (ICEF) pari od inferiore al valore di 0,32;
  4. condizione di non autosufficienza accertata dall'UVM (Unità valutativa multidisciplinare) del Distretto sanitario competente per territorio.

La domanda può essere presentata:

dalla persona non autosufficiente;

se il richiedente è minorenne, da uno dei genitori con il quale il richiedente risiede, o da chi esercita la potestà genitoriale;

se il richiedente è interdetto o inabilitato, dal tutore o dal curatore;

in caso di nomina di un amministratore di sostegno, dallo stesso purché gli sia stato conferito il relativo potere.

Tempi e scadenze

.

60 giorni

Giorni massimi di attesa

Dal giorno successivo al ricevimento della domanda.

Costi

GRATUITO

Documenti

Normativa di riferimento

Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria

Leggi di più

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 21/10/2025 16:56

Sito web e servizi digitali OpenCity Italia · Accesso redattori sito