Descrizione
L’assegno di cura è un intervento economico, integrativo dell'indennità di accompagnamento, volto a favorire e a supportare la permanenza delle persone non autosufficienti nel proprio ambito domiciliare e sostenere le loro famiglie nel carico di cura.
La prestazione è correlata alla misura del bisogno della persona non autosufficiente da garantire in ambito domiciliare e semiresidenziale.
Modalità di utilizzo dell'assegno di cura
L’assegno di cura è destinato all’acquisizione di servizi assistenziali e/o riabilitativi di tipo domiciliare o ambulatoriale o semiresidenziale.
Tali servizi possono essere erogati attraverso:
- assistenti familiari (c.d. “badanti”) assunte con regolare contratto;
- enti autorizzati e accreditati;
- familiari quali il coniuge, il convivente, i parenti fino al 3° grado e gli affini di 1° e 2° grado;
- compartecipazione al costo dei servizi assistenziali pubblici a sostegno della domiciliarità.
Accertamento della condizione di non autosufficienza
L’accertamento della condizione di non autosufficienza avviene attraverso l’Unità Valutativa Multidisciplinare (UVM) del distretto sanitario competente per territorio.
L’UVM, integrata dal medico legale o avente funzione di medicina legale, accerta la condizione di non autosufficienza della persona e ne redige il verbale, elabora il piano assistenziale, sentiti la persona e i familiari. Il Piano assistenziale contiene i seguenti elementi: valutazione del bisogno; definizione degli obiettivi; servizi attivi (sanitari-sociosanitari-socioassistenziali); prestazioni erogabili; modalità di utilizzo dell’assegno; verifiche dei risultati. Lo stesso dovrà essere sottoscritto dal beneficiario o da un suo familiare.
Misura dell'assegno di cura
La misura dell'assegno di cura dipende dal grado di non autosufficienza del richiedente e dal requisito della condizione economica familiare (ICEF), come segue:
| GRADO DI GRAVITA' | ASSEGNO INTERO (massimo) | ASSEGNO RIDOTTO FINO A (minimo) |
| Gravità livello 1 | €100,00 | €100,00 |
| Gravità livello 2 | €300,00 | €150,00 |
| Gravità livello 3 | €600,00 | €300,00 |
| Gravità livello 4 | €1.100,00 | €500,00 |
In caso di modifica del livello di gravità la misura dell’assegno viene rideterminata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Vincoli
Riaccertamento economico
Dal 1° ottobre al 28 febbraio di ogni anno successivo all'anno di presentazione della domanda, l’interessato dovrà presentare domanda di riaccertamento della condizione economica, pena la revoca dell’assegno di cura a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Sospensione dell'assegno
L’assegno di cura viene sospeso nei seguenti casi:
- ricovero in Ospedale, in Hospice o in qualsiasi altra struttura residenziale sociosanitaria o socio assistenziale per un periodo consecutivo superiore a 30 giorni, con decorrenza dal 31°;
- fruizione da parte di un familiare del beneficiario del congedo biennale retribuito al 100% di cui all’art. 42, comma 5 del D.Lgs n. 151/2001 per l’assistenza di persone in situazioni di gravità, certificata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. n. 104/1992.