Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari

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I primi acquirenti di latte e gli altri soggetti coinvolti (piccoli produttori e fabbricanti di prodotti lattiero-caseari) hanno l'obbligo di comunicare periodicamente determinate informazioni agli Stati membri.

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Descrizione

I primi acquirenti di latte e gli altri soggetti coinvolti (piccoli produttori e fabbricanti di prodotti lattiero-caseari) hanno l'obbligo di comunicare periodicamente determinate informazioni agli Stati membri.

Tali obblighi hanno lo scopo di consentire alla Commissione europea di seguire l'andamento del mercato, mediante informazioni tempestive sui volumi di latte crudo consegnati

A chi è rivolto

Chi sono i soggetti coinvolti nel mercato del latte?

PRIMI ACQUIRENTI

Sono aziende o associazioni che comprano il latte direttamente dai produttori, per lavorarlo, raffreddarlo, conservarlo e trasformarlo oppure rivenderlo ad altre aziende che lo lavorano o trasformano.

Cosa devono fare?

Devono essere preventivamente riconosciuti dalla Regione o Provincia autonoma dove hanno la sede legale.

Devono dichiarare, entro il giorno 20 di ogni mese, il quantitativo di latte e semilavorati ritirato nel mese precedente. A tal fine, dovranno registrare nella banca dati del SIAN, sottoscrivendola con firma digitale, gli estremi identificativi dei propri conferenti, gli indirizzi degli stabilimenti di provenienza o delle aziende di produzione.

Se il primo acquirente è anche un fabbricante di prodotti lattiero caseari, entro il giorno 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, registra e sottoscrive con firma digitale, nella banca dati del SIAN, la dichiarazione relativa ai quantitativi di ciascun prodotto fabbricato e di ciascun prodotto ceduto nel trimestre precedente e anche le relative giacenze di magazzino aggiornate all'ultimo giorno del mese precedente alla dichiarazione.

Di seguito si riporta il link dell’albo dei primi acquirenti riconosciuti:

https://www.sian.it/portale/servizi/catalogo-servizi/albo-degli-acquirenti-riconosciuti

FABBRICANTI

Sono aziende (singole o associate) che producono prodotti lattiero-caseari.

Cosa devono fare?

Devono registrarsi nel portale SIAN tramite la Regione dove si trova la loro sede legale.

Entro il giorno 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, devono registrare e sottoscrivendo con firma digitale, nella banca dati del SIAN, la dichiarazione relativa ai quantitativi di ciascun prodotto fabbricato e di ciascun prodotto ceduto nel trimestre precedente e anche le relative giacenze di magazzino aggiornate all'ultimo giorno del mese precedente alla dichiarazione.

PICCOLI PRODUTTORI

Per “piccolo produttore” si intende il produttore di latte che effettua la trasformazione e la successiva vendita diretta del proprio latte, ad esclusione di quello consegnato ai primi acquirenti, e dei prodotti lattiero caseari ottenuti esclusivamente dal latte della propria azienda.

Non sono quindi considerati “piccoli produttori” gli allevatori che acquistano anche saltuariamente latte da altri allevatori (in questo caso devono chiedere il riconoscimento come primi acquirenti) o che acquistano latte anche saltuariamente da altri fornitori (in questo caso devono registrarsi come fabbricanti).

Cosa devono fare?

devono aver costituito nella banca dati SIAN un fascicolo aziendale valido, in cui deve essere presente almeno un allevamento corrispondente alla tipologia di produzione con adeguata consistenza zootecnica e analoga posizione all’interno della BDN (Banca Dati Nazionale) con associata una matricola latte.

entro il 20 gennaio di ogni anno, hanno l’obbligo di registrare nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato e di ciascun prodotto ceduto nell’anno solare precedente, nonché i quantitativi di latte venduto, ad esclusione di quello consegnato ai primi acquirenti, ed i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-casearii venduti nell’anno precedente. Entro il medesimo termine i piccoli produttori hanno l’obbligo registrare nella banca dati del SIAN anche le giacenze di magazzino relative a ciascun prodotto fabbricato aggiornate al 31 dicembre dell’anno precedente.

Si precisa che la normativa nazionale e comunitaria di riferimento non prevede soglie minime di esenzione dall’obbligo di dichiarazione.

I quantitativi di latte dichiarato devono essere espressi in Kg., così come quelli riferiti ai prodotti derivati per i quali non sia previsto l’uso del numero di forme come unità di misura.

Tutte le dichiarazioni inserite nel SIAN devono essere sottoscritte digitalmente.

Come fare

Come si fanno le dichiarazioni e chi controlla?

Tutti i soggetti obbligati (primi acquirenti, fabbricanti e piccoli produttori) devono fare le loro comunicazioni tramite il portale SIAN, gestito da AGEA, che stabilisce anche come accedere e usare il sistema. Le istruzioni si trovano su www.sian.it.

Il Servizio Agricoltura  della Provincia Autonoma di Trento si occupa di:

Riconoscere o revocare la qualifica di primoi acquirente di latte (sia bovino che ovi-caprino),

Registrare sul SIAN i fabbricanti e le aziende produttrici di latte,

Controllare che le dichiarazioni siano fatte in modo puntuale, corretto e completo

Tempi e scadenze

Attenzione alle sanzioni!

Se le dichiarazioni obbligatorie (quelle fatte tramite SIAN):

  • non vengono inviate,
  • vengono inviate in ritardo,
  • vengono inviate sbagliate, anche se nei termini,

si rischia una sanzione amministrativa, come previsto dalla legge (art. 3, comma 4 del D.L. 27/2019).

L’obbligo si considera rispettato solo se la dichiarazione registrata nel SIAN risulta essere:

  • è fatta nei tempi previsti,
  • corretta e completa.

Quindi, se la dichiarazione è fatta in tempo ma contiene errori o dati incompleti, l’obbligo non è considerato rispettato e si può comunque essere sanzionati.

In caso di irregolarità (dichiarazioni tardive e/o sbagliate e/o incomplete), le Regioni o Province autonome inviano tutta la documentazione all’ICQRF (il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari), territorialmente competente con la prova delle avvenute contestazioni e notificazioni, per l’irrogazione della sanzione che ammonta da un minimo di €. 1.000,00 ad un massimo di €. 6.000,00.

Documenti

Normativa di riferimento

Interventi per le filiere zootecniche ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura».

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Modalita' di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino. (21A05713) (GU Serie Generale n.235 del 01-10-2021)

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Circolare che sostituisce le Istruzioni Operative n. 16 prot. n. 10757 dell'11/02/2022 a fronte delle intervenute variazioni nella gestione del settore del latte e dei prodotti lattierocaseari

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Documenti di supporto

Modulistica Prodotti lattiero caseari

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 22/10/2025 07:36

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