Contributo per orfani di vittime di femminicidio

  • Attivo

Contributo a favore delle orfane e degli orfani di vittime di femminicidio e di crimini domestici.

Descrizione

Si tratta di un contributo una tantum a titolo di solidarietà con la finalità di sostenere e tutelare le orfane e gli orfani di vittime di femminicidio e di crimini domestici, agevolando il loro accesso ad opportunità educative e lavorative, a percorsi medico-assistenziali e di supporto psicologico.

A chi è rivolto

Possono accedere al contributo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

  1. essere figlia o figlio di vittime del reato previsto dall'articolo 575 aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma del codice penale, ossia essere figlia o figlio di vittime di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva nonché contro il coniuge divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, contro la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate;
  2. essere minorenne o maggiorenne di età fino ai ventisei anni (25 anni e 364 giorni) alla data di commissione del reato;
  3. essere residenti in provincia di Trento alla data di commissione del reato.

La domanda di contributo è presentata alla Struttura provinciale competente in materia di prevenzione della violenza sulle donne dalle orfane e dagli orfani, o dai soggetti che ne esercitano la responsabilità genitoriale o la rappresentanza legale.

Come fare

La domanda di contributo può essere presentata:

Provincia autonoma di Trento

UMSe Prevenzione della violenza e della criminalità

Via Grazioli n. 1

38122 Trento

  • consegna a mano, anche avvalendosi del supporto degli sportelli di informazione e assistenza al pubblico della Provincia previsti dall’articolo 34 della legge provinciale n. 23 del 1992, all’UMSe Prevenzione della violenza e della criminalità, all’indirizzo sopra indicato.

La domanda va presentata entro 5 anni dal provvedimento di non doversi procedere o dalla sentenza di condanna irrevocabile.

Per i figli di vittime del reato previsto dall'articolo 575 aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma del codice penale, ossia essere figlia o figlio di vittime di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva nonché contro il coniuge divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, contro la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, i reati commessi dal 1° gennaio 2020 fino alla data di approvazione di questi criteri, il termine previsto è di 10 anni.

La concessione del contributo è disposta dalla Giunta provinciale con provvedimento riservato.

Cosa serve

Documentazione da presentare

La domanda contiene la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti, e alla stessa è allegata l’attestazione rilasciata dall’Autorità giudiziaria di non doversi procedere per intervenuta morte del reo ovvero di condanna irrevocabile.

Modulistica

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa

Dal giorno successivo al ricevimento della domanda.

Costi

GRATUITO

Documenti

Normativa di riferimento

Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime

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Legge provinciale n. 6 del 9 marzo 2010. Approvazione dei criteri e delle modalità di accesso al contributo a favore delle orfane e degli orfani di vittime di femminicidio e di crimini domestici (prenotazione fondi di euro 140.000,00). - CUP C51H24000110003

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 10/06/2025 17:18

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