Contributo di solidarietà per il patrocinio legale

  • Attivo

Contributo di solidarietà a fondo perduto per il patrocinio legale a sostegno delle donne vittime di violenza.

Descrizione

Il contributo, previsto dall’art. 7 della l. p. n. 6 del 2010, ha la finalità di supportare le donne nel percorso di fuoriuscita dalla violenza attraverso il sostegno solidaristico nell'ambito di azioni in sede giudiziaria e nella fase che precede l'avvio delle stesse nonché nella composizione stragiudiziale delle controversie, contribuendo alle spese di assistenza legale, sia in ambito penale sia in ambito civile.

Tale contributo, che è una tantum e a fondo perduto, è determinato in un importo massimo di Euro 5.000,00.

A chi è rivolto

Possono accedere al contributo le donne, anche minorenni, vittime di violenza in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

  • residenza in provincia di Trento;
  • indicatore ICEF per gli interventi di sostegno al reddito pari o inferiore a 0,30, considerando quale nucleo di riferimento quello costituito dalla donna compresi i figli fiscalmente a carico;
  • presa in carico della donna, attestata da parte servizio sociale territoriale o del servizio antiviolenza accreditato;
  • non ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Come fare

Per accedere al contributola domanda è presentata dalla donna interessata o, in caso di persona minorenne, dal soggetto che ne esercita la responsabilità genitoriale o la rappresentanza legale.

Con la domanda è richiesto l'accesso al contributo per un importo massimo pari a Euro 5.000,00. La domanda può essere presentata anche:

  • a titolo di acconto con riferimento alle spese legali iniziali, riconoscibili nel limite massimo di Euro 1.500,00;
  • a titolo di saldo, con riferimento alle ulteriori spese legali sostenute, per un importo massimo complessivo pari a Euro 5.000,00 incluso l’acconto; la domanda di saldo va presentata entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di acconto.

La domanda è presentata tramite una delle seguenti modalità:

  • in via telematica anche a mezzo e-mail o PEC;
  • con raccomandata A/R;
  • con consegna a mano anche avvalendosi del supporto degli sportelli di informazione e assistenza al pubblico della Provincia previsti dall’art. 34 della l. p. n. 23 del 1992.

Cosa serve

Documentazione da presentare

Alla domanda sono allegati:

  • l’attestazione di presa in carico da parte servizio sociale territoriale o del servizio antiviolenza accreditato (non per la domanda presentata a titolo di saldo);
  • la fattura o, in caso di domanda presentata a titolo di acconto, il proforma emessi dal legale e opinati dall’Ordine degli avvocati, nei quali è riportata la dicitura “assistenza legale resa ai sensi dell’art. 7 della l. p. n. 6 del 2010” e sono indicate le fasi delle attività;
  • il provvedimento dell’Ordine degli Avvocati di rigetto della domanda di ammissione anche provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.

Modulistica

Tempi e scadenze

60 days

Giorni massimi di attesa

Dal giorno successivo al ricevimento della domanda

Costi

FREE

Documenti

Normativa di riferimento

Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime

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Legge provinciale n. 6 del 2010, articolo 7. Criteri e modalità di accesso al contributo di solidarietà per il patrocinio legale a favore di donne vittime di violenza. Prenotazione fondi di Euro 300.000,00.

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Documenti di supporto

Criteri e modalità di accesso al contributo di solidarietà per il patrocinio legale a sostegno delle donne vittime di violenza
ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2010

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Contributo di solidarietà per il patrocinio legale a sostegno delle donne vittime di violenza, ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2010 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 2018 del 2025

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Ulteriori informazioni

Last modified: 19/01/2026 18:19

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