Se sei un giovane con età inferiore ai 40 anni, una giovane coppia (entrambi con età inferiore ai 40 anni) o una famiglia numerosa (con almeno 3 figli a carico conviventi) che ha acquistato (o che ha stipulato un contratto preliminare di acquisto), a partire dal 1° luglio 2024, la prima casa di abitazione da risanare ubicata sul territorio provinciale ad un prezzo, comprensivo delle imposte, pari ad almeno euro 30.000, incluse le pertinenze, puoi richiedere un contributo presentando domanda dal 6 novembre 2024 al 31 agosto 2025.
Il contributo che puoi ricevere è pari a:
- euro 20.000 in caso di acquisto da parte di un/a giovane
- euro 25.000 in caso di acquisto da parte di una giovane coppia
- euro 30.000 in caso di acquisto da parte di uno o entrambi i genitori della famiglia numerosa
Il contributo è maggiorato di euro 10.000 nel caso in cui nel nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione è presente almeno un soggetto con un grado di invalidità accertata pari o superiore al 75 per cento purché sia il richiedente, il coniuge del richiedente, l'unito civilmente con il richiedente, il convivente di fatto con il richiedente e/o rispettivi figli.
La prima casa di abitazione deve appartenere a una delle categorie catastali ricomprese tra A/2 e A/7 e le pertinenze devono appartenere alle categorie catastali C/2, C/6, C/7. Le pertinenze devono essere indicate in domanda solo se l'acquisto delle stesse è contestuale a quello della prima casa di abitazione a servizio della quale sono destinate in modo durevole.
La prima casa di abitazione deve inoltre possedere almeno una delle seguenti condizioni:
- essere inserita in un edificio costruito da almeno 20 anni e non essere stata oggetto negli ultimi dieci anni di interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
- essere inserita in un edificio costruito da almeno 20 anni e rientrare in classe energetica D o inferiore
- essere oggetto degli interventi di recupero e/o riqualificazione energetica elencati all’allegato A del Bando, per una spesa di almeno euro 20.000,00. La spesa deve essere sostenuta a decorrere dalla data del contratto di compravendita o del contratto preliminare di compravendita o, nel caso di acquisto a seguito di vendita giudiziale, del decreto di trasferimento da parte del giudice, ed entro 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo.
Se sei proprietario di una quota di un'unità abitativa puoi acquistare la restante quota.
Non è ammesso a contributo l’acquisto, per intero o per quote, della prima casa di abitazione dal coniuge, l’unito civilmente o il convivente di fatto, anche se non conviventi, da parenti e affini entro il primo grado e da imprese individuali o società ad essi riconducibili.
Comunicazione avvio procedimento
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 25 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 si comunica l'avvio del procedimento per la concessione del contributo per l'acquisto della prima casa di abitazione da recuperare a favore di giovani, giovani coppie e famiglie numerose (normativa di riferimento legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9, articolo 15). La struttura competente per l'adozione del provvedimento di concessione è il Servizio politiche della casa e il responsabile del procedimento è il dott. Walter Viola in qualità di Dirigente. L'ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti del procedimento ed esercitare i diritti di cui all'articolo 27 della legge provinciale 30novembre 1992 n. 23, è l'Ufficio politiche della casa.
Domanda di proroga
Se la tua domanda di contributo è stata accolta puoi chiedere una sola proroga dei termini, per giustificati motivi e per un periodo massimo di 12 mesi, per:
- la vendita dell’unità abitativa non idonea e l'intavolazione del relativo contratto in caso di famiglia numerosa proprietaria di unità non idonea;
- sostenere una spesa di almeno euro 20.000 per interventi di recupero e/o riqualificazione energetica sulla prima casa di abitazione;
- il trasferimento della residenza;
- diventare giovane coppia.
I vincoli sono disciplinati dall'articolo 8 del Bando.