È un contributo per le spese annuali di funzionamento dei comitati e delegazioni provinciali delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate; per le spese di organizzazione diretta di manifestazioni sportive; per le attività di consulenza tecnico-organizzativa a favore delle associazioni e società sportive affiliate; per lo svolgimento, anche tramite le società sportive affiliate, di attività di specializzazione agonistica.
Il contributo è concesso nella misura del 70% della spesa ammessa e comunque dei seguenti limiti:
- importo formato da una quota fissa (7.000 euro per i comitati, 5.000 per gli enti sportivi, 4.000 per le delegazioni) + un una quota basata sul numero delle associazioni e società sportive affiliate (100 euro per ciascuna affiliata) + una quota basata sull’entità della spesa ammessa (3%);
- disavanzo come da bilancio consuntivo, detratto l'eventuale contributo ricevuto l'anno precedente se contabilizzato a al bilancio in questione;
- risorse rese disponibili.
Se le risorse disponibili sono inferiori alla somma dei contributi concedibili, questi sono ridotti in percentuale uguale a tutti i beneficiari.
Il contributo è previsto dall'articolo 37, comma 1 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 "Legge provinciale sullo sport 2016".
Deve fare riferimento alle spese per il funzionamento e per le attività sostenute nell’esercizio finanziario antecedente la presentazione della domanda.
| POLIZZA EVENTI CATASTROFALI |
Dal 1° aprile 2026 l’accesso a contributi e agevolazioni pubbliche da parte di beneficiari iscritti al registro delle imprese e che hanno in proprietà, conducono o utilizzano terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, impiegati nell’esercizio dell’impresa, è subordinato alla stipula di una polizza assicurativa a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali a detti beni. La polizza deve sussistere al momento della concessione del contributo e permanere per tutta la durata delle iniziative. In caso di mancato adempimento dell'obbligo assicurativo - recepito a livello provinciale dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2114 del 19 dicembre 2025 - è previsto il diniego dell’incentivo.