La struttura competente cura l'istruttoria delle domande e verifica l'ammissibilità della spesa, in particolare:
- la congruità della spesa in ragione del numero dei volontari facenti parte dell'organizzazione richiedente;
- che i massimali delle polizze assicurative non siano inferiori ai limiti previsti nell'articolo 2 dei criteri attuativi dell'art.54 della lp 9/2011;
- che il premio assicurativo sia congruo rispetto ai valori di mercato relativamente al rischio coperto.
Il Dirigente della struttura competente adotta entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande il provvedimento di concessione del contributo.
L'erogazione del contributo, compatibilmente con la disponibilità di cassa della Provincia, avverrà in due soluzioni:
- il 70% entro 30 giorni dal provvedimento di concessione del contributo previa trasmissione di copia della polizza di assicurazione attestante l'effettivo fabbisogno di cassa;
- il saldo, pari al 30% del totale, entro il 28.2 (ventotto febbraio) dell'anno successivo a quello di erogazione dell'acconto, previa presentazione alla struttura competente del rendiconto attestante il corretto impiego della somma concessa.
Se in sede di rendicontazione emergesse un'eventuale minore spesa rispetto al contributo concesso, il dirigente della struttura provinciale competente provvederà con apposito atto alla rideterminazione del contributo, riducendolo di una quota pari alla minore spesa sostenuta e disporrà la revoca parziale del contributo.
In caso di revoca parziale del contributo, la somma erogata dovrà essere restituita con gli interessi calcolati al tasso legale dalla data dell'erogazione del contributo alla data della restituzione.
Il termine per la rendicontazione, per giustificati motivi e previa richiesta, può essere prorogato con determinazione del Dirigente della struttura competente per il periodo massimo di ulteriori 60 giorni, pena la decadenza dal contributo concesso.
La struttura competente dispone la decadenza dei beneficiari dal contributo, secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale del 14 settembre 2007, n. 1980, nei casi di seguito indicati:
- i soggetti interessati non abbiano eseguito gli interventi per i quali è stato concesso il contributo entro i termini previsti da questi criteri;
- i soggetti interessati non abbiano rispettato il termine per la rendicontazione della spesa.
A seguito dell'adozione del provvedimento che dispone la decadenza dell'interessato dal beneficio concesso, l'amministrazione provinciale provvede al recupero delle somme indebitamente erogate nelle forme previste dalla normativa vigente, incrementate degli interessi calcolati al tasso legale dalla data dell'erogazione alla data della restituzione.