È un contributo concesso a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali residenti in provincia di Trento che investono in campagne pubblicitarie a favore di associazioni e società sportive professionistiche e/o dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, operanti nel settore dell'attività dilettantistica, con sede in provincia di Trento e che svolgono attività sportiva giovanile con continuità sul territorio provinciale.
Il contributo è concesso nella misura del 50% dell’investimento, entro il limite massimo di 5.000 euro e non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per il medesimo oggetto in base a disposizioni provinciali, statali o europee. L’investimento non deve in ogni caso essere inferiore a 4.000 euro.
Se le risorse disponibili non sono sufficienti al finanziamento integrale di tutte le domande ammissibili si procede alla ripartizione proporzionale tra tutti i beneficiari.
Il contributo è previsto dall'articolo 17 bis della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 "Legge provinciale sullo sport 2016".
La domanda di concessione e liquidazione del contributo deve riferirsi all’investimento effettuato nell’anno antecedente la presentazione della domanda.
Il contributo è concesso nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis".
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| ATTENZIONE Dal 1° aprile 2026 l’accesso a contributi e agevolazioni provinciali da parte di beneficiari iscritti al registro delle imprese e che sono in possesso di immobili in proprietà, è subordinato alla stipula di una polizza assicurativa a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile (= terreni e fabbricati; impianti e macchinario; attrezzature industriali e commerciali), recepita a livello provinciale dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2114 del 19 dicembre 2025. La polizza deve sussistere al momento della concessione del contributo e permanere per tutta la durata delle iniziative. In caso di mancato adempimento dell'obbligo assicurativo è previsto il diniego dell’incentivo. |
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