La domanda di contributo può essere presentata in due modalità:
- procedura automatica: nel caso di spese già sostenute alla data di presentazione della domanda, purché entro i 18 mesi precedenti, per una spesa massima ammissibile di 300 mila euro;
- procedura valutativa: gli investimenti devono essere avviati non prima del giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Il limite massimo di spesa ammissibile per domanda è fissato in 15 milioni di euro.
Nel caso di domanda in procedura automatica gli aiuti sono concessi solo in regime de minimis.
Nel caso di domanda in procedura valutativa gli aiuti sono concessi alternativamente in regime di esenzione o in regime de minimis.
L’aiuto è concesso in conto capitale qualora la spesa ammessa sia superiore a 300 mila euro, in unica soluzione se inferiore a 300 mila euro.
Il limite minimo di spesa ammissibile per la concessione e la liquidazione di ogni iniziativa ammonta ad Euro 25.000,00, fatta eccezione per le opere accessorie e le iniziative relative al settore dello sci da fondo la cui soglia minima è ridotta ad Euro 10.000,00.
La spesa massima ammissibile per la realizzazione di bacini idrici multifunzionali è pari a 2,5 milioni euro.
Se l’aiuto è richiesto in regime di esenzione, è necessario che la domanda osservi le disposizioni di cui agli artt. 6 e 17 del Reg. UE 651/2014:
- la domanda di aiuto deve essere presentata prima dell’avvio dei lavori, inteso quale data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento, oppure data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento;
- non sono ammissibili le spese relative ad ammodernamenti, miglioramenti ed acquisti che costituiscono mero investimento di sostituzione.
A fronte dell’aiuto ricevuto l’impresa è tenuta a rispettare gli obblighi di cui all’art. 8 della L.P. 35/88 ed al punto 12 dei relativi criteri di attuativi.