Contributi per DPI per organizz. di volontariato di Protezione Civile.

  • Attivo

Le organizzazioni di volontariato convenzionate con la Provincia possono chiedere annualmente un contributo, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9,

Descrizione

Vincoli

La deliberazione della G.P. n. 1611 d.d.15 settembre 2014 avente ad oggetto "Criteri e modalità per la concessione, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, alle organizzazioni di volontariato convenzionate con la Provincia di contributi per l'acquisto o per l'adeguamento tecnico alle disposizioni di sicurezza e di tutela della salute fisica, di attrezzature e di dispositivi di protezione individuale destinati ai volontari appartenenti alle medesime organizzazioni, e di attrezzature e mezzi utilizzati nello svolgimento della loro attività", ed  in particolare nel suo allegato A) che forma parte integrante della deliberazione. stabilisce i criteri e le modalità di concessione di tali contributi.

La possibilità di concedere tali contributi è previsto dall'art.53 della L.P. 9/2011 - Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento

A chi è rivolto

Organizzazioni di volontariato convenzionate con la Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 50 della l.p.9/2011 

Come fare

La domanda è presentata, avvalendosi del modulo pubblicato sul sito istituzionale della Provincia, con una delle seguenti modalità:

- trasmissione con strumenti telematici, nel rispetto delle regole tecniche in materia, all'indirizzo: serv.prevenzionerischi@pec.provincia.tn.it;

- consegna diretta alla struttura competente;

- trasmissione a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata A/R. Per il rispetto dei termini fa fede la data di spedizione.

Cosa serve

Documentazione da presentare

La domanda deve contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 d.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445, attestante il numero di aderenti all'organizzazione di volontariato alla data di presentazione della domanda e il fatto di non aver chiesto e/o ottenuto altri contributi sulla base di altre leggi provinciali o da parte di altri enti pubblici per le medesime finalità.

Alla domanda deve essere allegata una relazione contenente:

- in riferimento ad ogni tipologia di figura (ruolo) di volontario, la descrizione, la quantità, la periodicità della fornitura e la spesa presunta per l'acquisto e/o l'adeguamento tecnico alle disposizioni di sicurezza e di tutela della salute fisica delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla vigente normativa;

- la descrizione, la quantità, la periodicità della fornitura e la spesa presunta per l'acquisto e/o l'adeguamento tecnico alle disposizioni di sicurezza e di tutela della salute fisica delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nello svolgimento dell'attività di protezione civile dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato convenzionate

Modulistica

Tempi e scadenze

2022 01 Nov

Le domande vanno presentate dall'1 al 15 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce il contributo

90 giorni

Giorni massimi di attesa

Dal termine ultimo per la presentazione delle domande

La struttura competente cura l'istruttoria delle domande, verifica l'ammissibilità della spesa, in particolare:
- la congruità della spesa in ragione del numero dei volontari facenti parte dell'organizzazione richiedente;
- che l'intervento per cui è chiesto il contributo non sia stato già oggetto di finanziamento negli ultimi tre esercizi.

Il Dirigente della struttura competente, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, adotta il provvedimento di approvazione del programma di finanziamento e di concessione del contributo.
Il programma di finanziamento indica, con riferimento ad ogni domanda ammessa, il contributo concesso per ogni tipologia di intervento:
a. l'acquisto e/o l'adeguamento tecnico alle disposizioni di sicurezza e di tutela della salute fisica delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla vigente normativa;
b. l'acquisto e/o l'adeguamento tecnico alle disposizioni di sicurezza e di tutela della salute fisica delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nello svolgimento dell’attività di protezione civile dai volontari appartenenti alle organizzazioni
di volontariato di cui all'art.1.
Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a finanziare la spesa ammessa, si provvederà ad una riduzione proporzionale per ogni domanda di una percentuale uguale per ogni organizzazione, definita dal rapporto tra risorse
disponibili e sommatoria delle domande di contributo, intesa come il totale della spesa ammessa a contributo.
L'erogazione del contributo, compatibilmente con la disponibilità di cassa della Provincia, avverrà in due soluzioni:
- il 70% entro 30 giorni dal provvedimento di concessione del contributo previa trasmissione degli ordinativi d'acquisto attestanti l'effettivo fabbisogno di cassa;
- il saldo, pari al 30% del totale, entro il 28.2 (ventotto febbraio) dell'anno successivo a quello di erogazione dell'acconto previa presentazione alla struttura competente del rendiconto attestante il corretto impiego della somma concessa ai sensi del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27 Leg.

Se in sede di rendicontazione emergesse un'eventuale minore spesa rispetto al contributo concesso, il dirigente della struttura competente provvederà, con determinazione, alla rideterminazione del contributo riducendo lo stesso della
quota pari alla minore spesa sostenuta e disporrà la revoca parziale del contributo.
In caso di revoca parziale del contributo, la somma erogata dovrà essere restituita con gli interessi calcolati al tasso legale dalla data dell'erogazione del contributo alla data della restituzione.

Il termine per la rendicontazione, per giustificati motivi e previa richiesta, può essere prorogato con determinazione del Dirigente della struttura competente per il periodo massimo di ulteriori 60 giorni, pena la decadenza dal contributo
concesso.

La struttura competente dispone la decadenza dei beneficiari dal contributo, secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale del 14 settembre 2007, n. 1980, nei casi di seguito indicati:
- i soggetti interessati non abbiano eseguito gli interventi per i quali è stato concesso il contributo entro i termini previsti da questi criteri;
- i soggetti interessati non abbiano rispettato il termine per la rendicontazione della spesa;

A seguito dell'adozione del provvedimento che dispone la decadenza dell'interessato dal beneficio concesso, l'amministrazione provinciale provvede al recupero delle somme indebitamente erogate nelle forme previste dalla normativa vigente, incrementate degli interessi calcolati al tasso legale dalla data dell'erogazione alla data della restituzione.

Costi

GRATUITO

Documenti

Normativa di riferimento

Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento

Leggi di più

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 22/10/2025 01:48

Sito web e servizi digitali OpenCity Italia · Accesso redattori sito