La struttura competente cura l'istruttoria delle domande, verifica l'ammissibilità della spesa, in particolare:
- la congruità della spesa in ragione del numero dei volontari facenti parte dell'organizzazione richiedente;
- che l'intervento per cui è chiesto il contributo non sia stato già oggetto di finanziamento negli ultimi tre esercizi.
Il Dirigente della struttura competente, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, adotta il provvedimento di approvazione del programma di finanziamento e di concessione del contributo.
Il programma di finanziamento indica, con riferimento ad ogni domanda ammessa, il contributo concesso per ogni tipologia di intervento:
a. l'acquisto e/o l'adeguamento tecnico alle disposizioni di sicurezza e di tutela della salute fisica delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla vigente normativa;
b. l'acquisto e/o l'adeguamento tecnico alle disposizioni di sicurezza e di tutela della salute fisica delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nello svolgimento dell’attività di protezione civile dai volontari appartenenti alle organizzazioni
di volontariato di cui all'art.1.
Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a finanziare la spesa ammessa, si provvederà ad una riduzione proporzionale per ogni domanda di una percentuale uguale per ogni organizzazione, definita dal rapporto tra risorse
disponibili e sommatoria delle domande di contributo, intesa come il totale della spesa ammessa a contributo.
L'erogazione del contributo, compatibilmente con la disponibilità di cassa della Provincia, avverrà in due soluzioni:
- il 70% entro 30 giorni dal provvedimento di concessione del contributo previa trasmissione degli ordinativi d'acquisto attestanti l'effettivo fabbisogno di cassa;
- il saldo, pari al 30% del totale, entro il 28.2 (ventotto febbraio) dell'anno successivo a quello di erogazione dell'acconto previa presentazione alla struttura competente del rendiconto attestante il corretto impiego della somma concessa ai sensi del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27 Leg.
Se in sede di rendicontazione emergesse un'eventuale minore spesa rispetto al contributo concesso, il dirigente della struttura competente provvederà, con determinazione, alla rideterminazione del contributo riducendo lo stesso della
quota pari alla minore spesa sostenuta e disporrà la revoca parziale del contributo.
In caso di revoca parziale del contributo, la somma erogata dovrà essere restituita con gli interessi calcolati al tasso legale dalla data dell'erogazione del contributo alla data della restituzione.
Il termine per la rendicontazione, per giustificati motivi e previa richiesta, può essere prorogato con determinazione del Dirigente della struttura competente per il periodo massimo di ulteriori 60 giorni, pena la decadenza dal contributo
concesso.
La struttura competente dispone la decadenza dei beneficiari dal contributo, secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale del 14 settembre 2007, n. 1980, nei casi di seguito indicati:
- i soggetti interessati non abbiano eseguito gli interventi per i quali è stato concesso il contributo entro i termini previsti da questi criteri;
- i soggetti interessati non abbiano rispettato il termine per la rendicontazione della spesa;
A seguito dell'adozione del provvedimento che dispone la decadenza dell'interessato dal beneficio concesso, l'amministrazione provinciale provvede al recupero delle somme indebitamente erogate nelle forme previste dalla normativa vigente, incrementate degli interessi calcolati al tasso legale dalla data dell'erogazione alla data della restituzione.