Descrizione
È un contributo per le spese annuali di funzionamento sostenute da sezioni associative, associazioni e società sportive dedicate a persone con disabilità.
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa riferite all’esercizio finanziario che si conclude l’anno successivo la presentazione della domanda:
a) affitto, spese condominiali e pulizie della sede;
b) utenze;
c) cancelleria;
d) sistemi e servizi informatici;
e) oneri bancari e postali;
f) rimborsi e compensi ai collaboratori amministrativi (purché non finanziati dalle federazioni o enti nazionali) e ai collaboratori tecnici;
g) noleggio e utilizzo di impianti e attrezzature sportive;
h) compensi e rimborsi spese a docenti e consulenti;
i) materiale didattico.
Le spese di funzionamento di sezioni associative dedicate a persone con disabilità, sostenute da associazioni o società sportive che operano anche con atleti senza disabilità, devono riferirsi esclusivamente a tale sezione e possono essere imputate anche in quota parte, specificando il metodo di calcolo adottato.
Il contributo è concesso nella misura del 70% della spesa ammessa e comunque nel limite del disavanzo, delle risorse disponibili e dell’importo massimo di 5.000 euro.
Il contributo per le spese di funzionamento di una sezione associativa o di una associazione destinata a persone con disabilità è previsto dall'articolo 26, comma 4 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 "Legge provinciale sullo sport 2016".
Vincoli
Per le spese annuali di funzionamento ogni richiedente può presentare una sola domanda per anno.
Sulla base delle risorse disponibili, stabilite annualmente dalla Giunta provinciale, sono finanziate tutte le domande ammesse.
Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento integrale delle domande ammesse, si procede tra tutte alla rideterminazione proporzionale del contributo.