Contributi certificazione benessere animale - azioni tutela benessere animale

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Le domande potranno essere presentate a partire dal 1 febbraio e non oltre il 15 novembre di ogni anno (fino al 15 novembre 2027), avvalendosi delle procedure informatizzate rese disponibili agli utenti sul portale https://srt.infotn.it Anno 2024 dal 1 febbraio 2024 al 15 novembre 2024 Anno 2025 dal 1 febbraio 2025 al 15 novembre 2025 Anno 2026 dal 1 febbraio 2026 al 15 novembre 2026 Anno 2027 dal 1 febbraio 2027 al 15 novembre 2027

© Provincia autonoma di Trento -

Descrizione

Sono contributi per il controllo e per la certificazione delle buone condizioni di benessere nell’allevamento degli animali da reddito.

Di seguito alcune precisazioni:

Criteri di ammissibilità con le rettifiche apportate dalla deliberazione n. 272 del 1 marzo 2024

1. Viene riconosciuto un contributo sulle spese sostenute per:

1° anno 2023: documentazione rilasciata da ClassyFarm per la categorizzazione degli allevamenti, l’elaborazione dei dati e il riepilogo delle criticità rilevate nella valutazione del rischio ai fini del benessere delle varie specie animali o, in alternativa, la certificazione SQNBA;

₋ per l'anno 2024, in considerazione del fatto che non sono stati ancora adottati i disciplinari per l'adesione alla certificazione SQNBA, è richiesta la documentazione rilasciata da Classyfarm per la categorizzazione degli allevamenti, l’elaborazione dei dati e il riepilogo delle criticità rilevate nella valutazione del rischio ai fini del benessere delle varie specie animali;

₋ per gli anni successivi, e cioè dal 2025 al 2027, sarà riconosciuto il contributo per l’acquisizione della sola certificazione SQNBA, salvo che non intervengano ulteriori modifiche al D.M. del Masaf di data 23 dicembre 2022, modificato con D.M. del Masaf di data 15/12/2023 n. 690602. In tal caso tali modifiche alla tipologia di certificazione troveranno diretta applicazione anche senza ulteriori modifiche del presente provvedimento

2. Tutti i documenti dovranno essere relativi alle seguenti categorie di animali: bovini da latte, bovini da carne, ovicaprini da latte, suini.

3. Potrà essere presentata una sola domanda per ogni annualità.

La domanda potrà contenere il riferimento a più codici allevamento nel limite massimo di spesa, per domanda, come stabilito successivamente

In prima applicazione saranno accolte anche le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023 riferite alla certificazione SQNBA per l’annualità 2023 o per l’inserimento dei dati in ClassyFarm per l’annualità 2023.

Modalità di calcolo e percentuali di intervento

L’aiuto è previsto per cinque anni a partire dal 2023 e fino al 2027.

La percentuale di intervento è decrescente e viene calcolata sulla spesa ammissibile nel seguente modo:

Annualità Percentuale di intervento
2023 100%
2024 80%
2025 60%
2026 40%
2027 20%

Cumulo e limiti di spesa

Il limite di spesa ammissibile per ogni domanda è di euro 250,00 (IVA esclusa).

Tale limite è calcolato per ogni singola annualità.

L’aiuto previsto dal presente bando non è cumulabile con nessun altro aiuto di Stato.

 

 

A chi è rivolto

Possono beneficiare dell’aiuto previsto dal presente provvedimento le imprese attive nella produzione agricola primaria e operanti all’interno del settore zootecnico, nelle filiere di allevamento dei bovini da latte e da carne, degli ovicaprini da latte e dei suini, come di seguito indicate:

a) imprese agricole singole come individuate dalla normativa statale e provinciale vigente;

b) società costituite per la conduzione di imprese agricole come individuate dalla lettera a).

I beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono avere una sede operativa ed essere in possesso di un fascicolo aziendale in provincia di Trento, validato da non più di 12 mesi.

Qualora ne fossero privi è necessario costituirlo presso un centro agricolo autorizzato (CAA).

Inoltre devono essere detentori di un allevamento attivo censito nella Banca Dati Nazionale (BDN) in provincia di Trento

La domanda può essere presentata dal beneficiario o dall'incaricato (consulente) autorizzato ad inserire la domanda nel portale SRTrento

Come fare

Per accedere all'aiuto, la domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica (online) tramite l'accesso al portale  https://srt.infotn.it 

L'accesso all'area riservata di SRTrento è consentito ai soli utenti registrati, pertanto ogni utente deve preventivamente accreditarsi secondo le modalità indicate nella manualistica della home page come specificato a questa pagina web 

Si consiglia a tal proposito di seguire con attenzione il  manuale di primo accesso  al portale, dove sono dettagliate le varie fasi della procedura di accreditamento.

Per eventuale assistenza per l'accesso e abilitazione al portale è possibile contattare la mail:  helpdesk.srtrento@provincia.tn.it

La domanda presentata dovrà essere firmata tramite il dispositivo di firma digitale in corso di validità, pertanto si consiglia di dotarsene preventivamente.

La domanda deve essere firmata digitalmente dal soggetto titolato alla domanda del documento, pena l'irricevibilità della stessa.

Le domande presentate fuori dai termini stabiliti dalla Giunta provinciale sono irricevibili.

Cosa serve

Documentazione da presentare

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Certificazione SQNBA rilasciata da un Organismo di Certificazione accreditato dall’Organismo Nazionale di Accreditamento, conformemente a quanto disposto dal Decreto interministeriale recante la disciplina del “Sistema di qualità nazionale per il benessere animale”, istituito ai sensi dell’articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

2. Per le annualità 2023, 2024 ed eventuali annualità seguenti se dovessero intervenire modifiche al D.M. 690602/2023, ai fini della concessione del contributo potrà essere presentata, in alternativa alla certificazione SQNBA, la documentazione rilasciata da ClassyFarm per la categorizzazione degli allevamenti, l’elaborazione dei dati e il riepilogo delle criticità rilevate nella valutazione del rischio ai fini del benessere delle varie specie animali.

3. Fattura elettronica (foglio di stile) quietanzata, rilasciata dall'Organismo certificatore (anche direttamente dal veterinario autorizzato/accreditato per tale certificazione) e che contenga i dati di riferimento dell’azienda agricola con la descrizione della prestazione eseguita. La fattura è ammissibile solo se la quietanza è completa del versamento dell'F24, qualora necessario. Nel caso in cui l'F24 non sia allegato alla domanda di contributo, assieme alla fattura e alla quietanza, la spesa non sarà considerata ammissibile a contributo. La fattura dovrà essere riferita all’anno di certificazione e della presentazione della domanda, che devono coincidere.

Per l'annualità 2024 ed eventuali ulteriori annualità qualora, intervengano modifiche al D.M. 690602/2023, la fattura con le modalità sopra esposte potrà essere rilasciata da un veterinario abilitato all’inserimento dei dati in ClassyFarm.

Inoltre:

La domanda di aiuto deve contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:

- di non aver chiesto né ottenuto, per le spese sostenute, altri contributi se non nel limite delle vigenti disposizioni;

- tipologia di reddito (agrario o reddito d’impresa).

Costi

GRATUITO

Documenti

Normativa di riferimento

Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati

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Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

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Approvazione dei criteri e delle modalità attuative per la concessione di un contributo ai sensi dell'articolo 41 bis 'Azioni per la tutela del benessere animale' ai sensi della L.p. 28 marzo 2003 n. 4 (legge provinciale in materia di agricoltura).

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Criteri e modalità per l'esame preventivo di piani, programmi, progetti e altri atti di programmazione generale o settoriale nonché dei criteri generali di finanziamento.

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Disciplina del «Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale». (22A06772)

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Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (Testo rilevante ai fini del SEE)

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Integrazione alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1043 del 9 giugno 2023 relativa all'approvazione dei criteri e delle modalità attuative per la concessione di un contributo ai sensi dell'articolo 41 bis 'Azioni per la tutela del benessere animale' ai sensi della l.p. 28 marzo 2003 n. 4 (legge provinciale in materia di agricoltura) e approvazione del testo coordinato.

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Ulteriori informazioni

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Ultimo aggiornamento: 21/10/2025 16:50

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