Descrizione
Possono beneficiare dei contributi le imprese appartenenti al settore industriale, commerciale, artigianale, alberghiero, turistico, compresi i lavoratori autonomi previsti dall’articolo 2222 del codice civile.
Tipologia degli interventi ammissibili a contributo
Rientrano tra le spese ammissibili:
- la ricostruzione o la riparazione di beni immobili in disponibilità del soggetto richiedente che risultino danneggiati, distrutti, resi inagibili o inutilizzabili, nonché delle adiacenze e dei percorsi di accesso principale a detti beni immobili;
- la sostituzione o la riparazione di beni mobili danneggiati (arredi, veicoli, attrezzature varie, etc.). La sostituzione o riparazione di impianti di tipo immobiliare (impianto elettrico, impianto riscaldamento, etc.), in assenza di ulteriori interventi sull’immobile, è assimilata ai beni mobili ai fini dei presenti criteri;
- l’indennizzo per la perdita di scorte.
Misura contributiva
- Il Contributo è pari al 90% della spesa ammessa a titolo di "de minimis" per investimenti immobiliari - mobiliari e indennizzo per perdita di scorte.
- L'indennizzo per la perdita di reddito nel periodo 28 luglio 2024 - 28 settembre 2024 é pari al 25% della spesa ammessa a titolo di de minimis.
- Gli indennizzi per perdita di reddito sono erogati in un’unica soluzione successivamente all’esecutività del provvedimento di concessione.
Vincoli
Obblighi
I beneficiari dei contributi e degli indennizzi, salvo casi di forza maggiore, devono impegnarsi a continuare l’esercizio dell’attività produttiva, anche diversa da quella preesistente ed anche tramite l’affitto dell’azienda, almeno per il periodo non inferiore a tre anni dalla data di presentazione della domanda di contributo.
Cumulo
I contributi e gli indennizzi previsti dai presenti criteri non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse da amministrazioni o da enti pubblici per i medesimi beni e per le medesime finalità, nonché con le detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico con riguardo ai lavori ammessi a contributo. Qualora i beni distrutti o danneggiati siano stati già agevolati ai sensi di altre leggi provinciali, è comunque consentita la sostituzione/ricostruzione agevolata ai sensi della presente legge