Descrizione
Possono beneficiare dei contributi le imprese appartenenti al settore industriale, commerciale, artigianale, alberghiero, turistico, compresi i rifugi alpini e i lavoratori autonomi previsti dall’articolo 2222 del codice civile.
Tipologia degli interventi ammissibili a contributo
Rientrano tra le spese ammissibili:
- indennizzi per significative sospensioni dell'attività o per la riduzione dei ricavi delle vendite o delle prestazioni a seguito di calamità.
Misura contributiva
- L'indennizzo per la perdita di reddito nel periodo 4 luglio 2022 - 31 ottobre 2022 é pari al 45% della spesa ammessa a titolo di de minimis.
- Gli indennizzi per perdita di reddito sono erogati in un’unica soluzione successivamente all’esecutività del provvedimento di concessione.
Vincoli
Obblighi
I beneficiari dei contributi e degli indennizzi, salvo casi di forza maggiore, devono impegnarsi a continuare l’esercizio dell’attività produttiva, anche diversa da quella preesistente ed anche tramite l’affitto dell’azienda, almeno per il periodo non inferiore a tre anni dalla data di presentazione della domanda di contributo.
Cumulo
Gli indennizzi previsti dai criteri non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse da amministrazioni o da enti pubblici per le medesime finalità.