Descrizione
Per le attività a rischio incendio elencate nell'Allegato IV del DM 02/09/2021 i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 del decreto legge 01/10/1996 n. 512, iscrivendosi ad un esame di accertamento tecnico presso il Comando dei Vigili del Fuoco.
L’attestazione di idoneità tecnica è collegata al livello di formazione antincendio. Ai sensi del D.M. 2 settembre 2021 è prevista pertanto una idoneità tecnica legata alla formazione di livello 2-FOR (ex rischio medio del D.M. 10 marzo 1998) distinta dall’idoneità tecnica di livello 3-FOR (ex rischio elevato del D.M. 10 marzo 1998).
Vincoli
L'attestato è obbligatorio solo per i lavoratori impiegati nelle attività a rischio incendio elencate nell'Allegato IV del DM 02/09/2021