Comunicazione per l'iscrizione nell'elenco delle fattorie sociali

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Come richiedere l'iscrizione nell'elenco delle fattorie sociali della Provincia autonoma di Trento

Descrizione

La comunicazione e l’iscrizione nell’elenco hanno la funzione di riconoscimento degli operatori più qualificati nell’ambito dell’agricoltura sociale, dando in primo luogo visibilità agli operatori iscritti. Non costituiscono invece titolo autorizzativo e non sono obbligatori per poter operare nell’ambito dell’agricoltura sociale.

Le attività di agricoltura sociale possono riguardare uno o più dei seguenti ambiti (art. 14 ter della Lp 10/2001)3:

- l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati (vedasi art. 3 del regolamento);

- prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati, anche attraverso l'ausilio di animali allevati (compresi gli interventi assistiti con animali) e la coltivazione delle piante (vedasi art. 4 del regolamento);

- prestazioni e attività sociali e di servizio finalizzate allo sviluppo di abilità e di capacità, all'inclusione sociale, all'offerta di attività ricreative e di servizi utili per la vita quotidiana nonché al reinserimento e alla reintegrazione sociale di minori e adulti in collaborazione con le autorità giudiziarie e gli enti locali (vedasi art. 5 del regolamento);

- altri servizi assistenziali ed educativi di conciliazione che interessano le fasce d'età fino alla preadolescenza (vedasi art. 7 del regolamento).

Si richiamano i requisiti comuni previsti dalla citata normativa, in particolare dall’art. 8 del regolamento:

- le attività di agricoltura sociale sono esercitate solo in presenza delle autorizzazioni o accreditamenti ai sensi delle norme provinciali vigenti in materia, a cui si rinvia;

- le attività sono esercitate nel rispetto del rapporto di connessione previsto dall'articolo 2135 del codice civile, ossia sono utilizzati i fattori e i mezzi di produzione dell'azienda agricola. Perciò lo svolgimento delle attività di fattoria sociale non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla destinazione agricola;

- le attività sono svolte regolarmente e con continuità, anche se con carattere stagionale, per almeno tre anni. Nel caso in cui l'attività sia stagionale, è sufficiente che la stessa sia svolta nei periodi e secondo le cadenze proprie dell'attività indicate nel progetto;

- è assicurato il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza degli impianti, nonché di anagrafe, salute e benessere animale;

- in caso di esercizio in forma associata dell'attività di agricoltura sociale, almeno uno dei soggetti associati deve essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento;

- almeno una persona, tra quelle che svolgono l'attività lavorativa nella fattoria sociale, deve possedere i requisiti di capacità professionale equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione all'archivio provinciale delle imprese agricole previsto dalla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11;

- si considerano solo le attività agricole svolte in provincia di Trento come risultanti dal fascicolo aziendale dell'archivio provinciale delle imprese agricole;

- dotazioni minime di locali come previsto dall'articolo 9 del regolamento.

Sotto il profilo urbanistico, si richiama quanto previsto dall’art. 14 sexies della L.P. 10/2001:

- per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati locali e strutture collocati nel territorio del comune in cui ha sede l'azienda agricola o in comuni limitrofi, anche in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola, purché compatibile con gli strumenti di pianificazione;

- nelle aree destinate all'agricoltura dal piano regolatore generale (aree agricole “secondarie”) e nel rispetto del medesimo strumento di pianificazione, i locali dedicati alle attività di agricoltura sociale (ad es. refertori o dormitori per l’utenza sociale) possono essere ricavati dalla trasformazione e recupero di strutture esistenti. Restano esclusi gli ampliamenti e la ricostruzione su diverso sedime.

Circolare attivazione dell'elenco provinciale delle fattorie sociali

A chi è rivolto

soggetti potenzialmente interessati sono i seguenti (art. 14.1 della Lp 10/2001):

- imprenditori agricoli previsti dall'articolo 2135 del codice civile in forma singola o associata;

- cooperative sociali previste dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nei limiti fissati dall'articolo 2, comma 41, della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale);

- forme associative tra i soggetti indicati nelle lettere a) e b) e i soggetti del “terzo settore”, individuati dall'articolo 2, comma 52, della legge n. 141 del 2015.

La domanda può essere presentata da titolari o legali rappresentanti delle imprese agricole singole o associate, cooperative sociali o dall'incaricato (consulente) delegato ad inserire la domanda sul portale

Cosa serve

Documentazione da presentare

La comunicazione, che  deve essere fatta tramite il portale “Impresa in un giorno”, è indirizzata al Servizio Agricoltura e contiene:

- la descrizione del progetto della fattoria sociale, le attività che si intendono svolgere e il rispetto della durata minima prevista;

- la descrizione dei ruoli di ciascun soggetto coinvolto, con indicazione del possesso dei requisiti previsti da questo regolamento;

- se la fattoria sociale è svolta in forma associata, l'indicazione del soggetto referente per i rapporti con le pubbliche amministrazioni e delegato dai soggetti associati;

- la disponibilità di locali e strutture da destinare all'esercizio delle attività di agricoltura sociale, vedasi l'articolo 9 del regolamento).

Tempi e scadenze

Il Servizio agricoltura inoltrerà la comunicazione alle altre strutture provinciali competenti per materia e, verificato congiuntamente il possesso dei requisiti, provvederà all’iscrizione nell’elenco. 

La procedura si conclude con una lettera del Servizio agricoltura che comunica l'avvenuta iscrizione nell'elenco delle fattorie sociali

Costi

GRATUITO

Accedi al servizio

Invio pratiche telematiche ai Comuni - Suap

Autenticazione

Carta provinciale del servizi (CPS)
Carta nazionale dei servizi (CNS)
SPID Livello 2
Electronic IDentification, Authentication and Trust Services (eIDAS)

Documenti

Normativa di riferimento

Regolamento di esecuzione del capo II bis della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agricoltura sociale, delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade del vino e dei sapori, delle strade dei fiori, del pescaturismo e dell'ittiturismo) in materia di agricoltura sociale

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Contatti

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Ulteriori informazioni

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Ultimo aggiornamento: 18/12/2025 18:08

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