Descrizione
La comunicazione e l’iscrizione nell’elenco hanno la funzione di riconoscimento degli operatori più qualificati nell’ambito dell’agricoltura sociale, dando in primo luogo visibilità agli operatori iscritti. Non costituiscono invece titolo autorizzativo e non sono obbligatori per poter operare nell’ambito dell’agricoltura sociale.
Le attività di agricoltura sociale possono riguardare uno o più dei seguenti ambiti (art. 14 ter della Lp 10/2001)3:
- l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati (vedasi art. 3 del regolamento);
- prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati, anche attraverso l'ausilio di animali allevati (compresi gli interventi assistiti con animali) e la coltivazione delle piante (vedasi art. 4 del regolamento);
- prestazioni e attività sociali e di servizio finalizzate allo sviluppo di abilità e di capacità, all'inclusione sociale, all'offerta di attività ricreative e di servizi utili per la vita quotidiana nonché al reinserimento e alla reintegrazione sociale di minori e adulti in collaborazione con le autorità giudiziarie e gli enti locali (vedasi art. 5 del regolamento);
- altri servizi assistenziali ed educativi di conciliazione che interessano le fasce d'età fino alla preadolescenza (vedasi art. 7 del regolamento).
Si richiamano i requisiti comuni previsti dalla citata normativa, in particolare dall’art. 8 del regolamento:
- le attività di agricoltura sociale sono esercitate solo in presenza delle autorizzazioni o accreditamenti ai sensi delle norme provinciali vigenti in materia, a cui si rinvia;
- le attività sono esercitate nel rispetto del rapporto di connessione previsto dall'articolo 2135 del codice civile, ossia sono utilizzati i fattori e i mezzi di produzione dell'azienda agricola. Perciò lo svolgimento delle attività di fattoria sociale non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla destinazione agricola;
- le attività sono svolte regolarmente e con continuità, anche se con carattere stagionale, per almeno tre anni. Nel caso in cui l'attività sia stagionale, è sufficiente che la stessa sia svolta nei periodi e secondo le cadenze proprie dell'attività indicate nel progetto;
- è assicurato il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza degli impianti, nonché di anagrafe, salute e benessere animale;
- in caso di esercizio in forma associata dell'attività di agricoltura sociale, almeno uno dei soggetti associati deve essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento;
- almeno una persona, tra quelle che svolgono l'attività lavorativa nella fattoria sociale, deve possedere i requisiti di capacità professionale equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione all'archivio provinciale delle imprese agricole previsto dalla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11;
- si considerano solo le attività agricole svolte in provincia di Trento come risultanti dal fascicolo aziendale dell'archivio provinciale delle imprese agricole;
- dotazioni minime di locali come previsto dall'articolo 9 del regolamento.
Sotto il profilo urbanistico, si richiama quanto previsto dall’art. 14 sexies della L.P. 10/2001:
- per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati locali e strutture collocati nel territorio del comune in cui ha sede l'azienda agricola o in comuni limitrofi, anche in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola, purché compatibile con gli strumenti di pianificazione;
- nelle aree destinate all'agricoltura dal piano regolatore generale (aree agricole “secondarie”) e nel rispetto del medesimo strumento di pianificazione, i locali dedicati alle attività di agricoltura sociale (ad es. refertori o dormitori per l’utenza sociale) possono essere ricavati dalla trasformazione e recupero di strutture esistenti. Restano esclusi gli ampliamenti e la ricostruzione su diverso sedime.
Circolare attivazione dell'elenco provinciale delle fattorie sociali