Comunicare le proprie dimissioni volontarie

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Come comunicare le proprie dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

Descrizione

Al fine di contrastare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco”, a partire dal 12 marzo 2016 i/le lavoratori/lavoratrici devono comunicare le proprie dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a pena di inefficacia, attraverso una procedura online, introdotta dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

In particolare, il Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015 definisce le modalità, gli standard e le regole tecniche per la comunicazione telematica delle dimissioni.

A chi è rivolto

Si rivolge ai lavoratori o alle lavoratrici che intendono dimettersi.

Queste disposizioni non si applicano nei casi particolari elencati di seguito:

  • al lavoro domestico
  • nei casi in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale vengono raggiunte tramite accordi di conciliazione (Commissione Provinciale di Conciliazione, sede sindacale, Commissione di certificazione)
  • nei casi di recesso durante il periodo di prova
  • nelle collaborazioni coordinate e continuative
  • nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185).

Inoltre, restano fuori dal campo di applicazione le ipotesi di convalida presso l'Ispettorato del Lavoro: se la richiesta di dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro viene presentata:

  • dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza
  • dalla lavoratrice (madre) o dal lavoratore (padre) durante i primi tre anni di vita del bambino o della bambina, o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento;
  • infine dalla lavoratrice durante il periodo compreso tra la richiesta di pubblicazione del matrimonio ed un anno dopo la celebrazione ex art. 35, comma 4, D. Lgs. n. 198/2006

In tal caso procedere con la scheda dedicata CONVALIDA DIMISSIONI VOLONTARIE E RISOLUZIONE CONSENSUALE PER LE LAVORATRICI MADRI E I LAVORATORI PADRI CON FIGLI FINO A TRE ANNI  DI ETA’.

Come fare

Il lavoratore o la lavoratrice possono provvedere personalmente alla trasmissione delle dimissioni telematiche oppure tramite soggetti abilitati, cioè patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione, enti bilaterali, consulenti del lavoro e sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (D.Lgs. n. 185/2016).

Il/la lavoratore/lavoratrice potrà scegliere tra due opzioni:

  • ​rivolgersi a un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni di certificazione, consulenti del lavoro, sedi territoriali competenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro) che avrà il compito di compilare i dati e inviarli al Ministero del Lavoro. In Provincia Autonoma di Trento è competente il Servizio Lavoro.

Nel sito del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali alla pagina dedicata è disponibile il video tutorial e le faq per gli utenti.

Costi

GRATUITO

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Autenticazione

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