Descrizione
si intende colui/lei che è in possesso di adeguate conoscenze e competenze e che dedica alle attività agricole (così come definite dall'art. 2135 del Codice Civile) direttamente o in qualità di socio di società almeno il 25% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 25% del proprio reddito globale da lavoro.
La figura dell'IAP è stata introdotta dall' art. 1 D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 – modificato con D.lgs. 27 maggio 2005, n. 101
Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
- nel caso di società di persone, qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.
| Lo IAP gode delle stesse agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni agricoli previste per i coltivatori diretti iscritti alla Gestione Previdenziale INPS. |
| Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. |
Vincoli
I requisiti che deve possedere l'imprenditore agricolo professionale:
- almeno il 25% del proprio tempo di lavoro complessivo
- almeno il 25% del proprio reddito globale da lavoro (escluse le pensioni di ogni genere)
- conoscenze professionali che possono essere dimostrate alternativamente con:
a) titolo di studio nel settore agrario (laurea o diploma)
b) brevetto professionale imprenditore agricolo (BPIA), da conseguire presso la Fondazione Edmund Mach di S. Michele a/A.
c) esame colloquio
d) attività agricola da almeno 3 anni
e) frequenza corso specifico per IAP riconosciuto a livello nazionale con superamento di esame finale
- possesso di partita IVA
- iscrizione al Registro imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - CIAA