Classificazione degli esercizi alberghieri

  • Attivo

Come ottenere il riconoscimento della denominazione, della specifica tipologia e dei requisiti posseduti per ciascun esercizio alberghiero.

Descrizione

La classifica consiste nel riconoscimento della denominazione, della specifica tipologia e dei requisiti posseduti da ciascun esercizio alberghiero.

In relazione alla tipologia gli esercizi alberghieri (che si distinguono in alberghi, alberghi garnì, residenze turistico alberghiere, villaggi alberghieri e condhotel) sono classificati in cinque livelli, contrassegnati in ordine decrescente da 5, 4, 3, 2 e 1 stella.  Gli esercizi classificati con tre e quattro stelle possono assumere la dizione aggiuntiva "superior" quando sono in possesso di specifici parametri qualitativi indicati nel regolamento di esecuzione.

Vincoli

Per ottenere la classificazione,  l’esercizio alberghiero deve possedere:

  • i requisiti minimi previsti all’art. 8 della l.p. 7/2002;
  • i parametri strutturali funzionali e accessori previsti nella Tabella A, art 39 della l.p. 7/2002

La classificazione è obbligatoria ed è presupposto per l’esercizio dell’attività.

A chi è rivolto

La domanda può essere presentata da titolari e gestori di esercizi alberghieri

Come fare

Per richiedere la classificazione dell’esercizio alberghiero occorre inoltrare apposita richiesta, indicando necessariamente le planimetrie tecniche rilevanti, all’indirizzo email ufficio.ricettivita.professionitur@provincia.tn.it.

Il funzionario di riferimento dell'Ufficio competente (tel. 0461-493179 email:martina.saltori@provincia.tn.it) fornirà supporto alla compilazione della dichiarazione di autoclassifica.

Tale dichiarazione va presentata per i nuovi esercizi e per segnalare tutte le variazioni intervenute negli elementi di classifica anche se non comportino mutamenti nel livello di classifica o nella tipologia.

Casi particolari

Nel caso di classificazione di un esercizio alberghiero di tipologia condhotel il procedimento si conclude con apposito provvedimento di classifica del Dirigente provinciale competente in materia di Turismo e non con lettera di dichiarazione di efficacia della classifica. 

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa

La dichiarazione di autoclassifica diviene efficace trascorsi 30 giorni massimi di attesa decorrenti dalla richiesta di assistenza al funzionario competente.Una volta consolidato il documento di autoclassifica, viene inoltrata la lettera di comunicazione di efficacia della dichiarazione di autoclassifica ai sensi dell’art. 10 della l.p 7/2002.Qualora venga accertata, in qualunque momento, la variazione di elementi di classifica o l'insussistenza di requisiti dichiarati che comportino mutamenti nel livello di classifica o nella tipologia attribuita o che comportino la non classificabilità dell'esercizio, la classifica è modificata o revocata d'ufficio. Dalla notifica dell'avvio del procedimento di modifica o revoca della dichiarazione di classifica da parte del Dirigente del Servizio turismo è possibile presentare eventuali controdeduzioni utili alla sospensione del procedimento medesimo.

Documenti

Normativa di riferimento

Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica

Leggi di più

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 'Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica'

Leggi di più

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 10/06/2025 14:44

Sito web e servizi digitali OpenCity Italia · Accesso redattori sito