Descrizione
La L.P. 22 luglio 2015, n. 13 "Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco" ha vietato la collocazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. ad una distanza inferiore a 300 metri dai luoghi sensibili individuati dall'art. 5 della legge:
a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado;
b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette;
c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socioassistenziale;
d) strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007);
e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani);
f) luoghi di culto.
I Comuni e ad altri Enti, le imprese, i professionisti e i cittadini possono presentare richieste di parere scritte o telefoniche al Servizio artigianato e commercio - Ufficio sostegno e promozione attività economiche in merito all'applicazione della normativa provinciale.