Descrizione
Sono aiuti previsti per il recupero delle malghe attraverso la loro individuazione quale patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole, individuate come patrimonio edilizio montano dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 611 del 22 marzo 2002.
Il contributo è mirato alla sistemazione e al miglioramento dei pascoli ed alpeggi utilizzati in comune e per l'attuazione di tutte le opere e i servizi necessari per assicurare o migliorare la loro gestione, ivi comprese le relative infrastrutture, al fine di qualificare e tutelare i pascoli e l'ambiente naturale montano. Tutto questo per mantenere la tradizione dell'alpeggio del bestiame allevato ed evitarne l'abbandono che porterebbe a inevitabile ricadute negative sulle tradizioni rurali della popolazione agricola e sull'attenzione che viene posta al delicato ambiente montano e alla biodiversità.
In particolare gli interventi che riguardano l'adeguamento funzionale degli edifici:
- destinati all'alloggio del personale, al ricovero del bestiame e le relative pertinenze, saranno finanziati ai sensi del Regolamento UE 2022/2472;
- destinati a trasformazione e vendita di prodotti lattiero-caseari, comprese le relative pertinenze, saranno finanziati nel rispetto del regolamento della Commissione europea in materia di aiuti "de minimis"
| Con il termine "alpeggio" o "malga" viene identificato un sistema comprendente l'area di pascolo e le strutture per il ricovero del bestiame e del personale addetto alla sua custodia. Queste aree si trovano tutte ad altitudini elevate da un minimo di 1000 metri ad un massimo di 2500 metri s.l.m. e sono dislocate su tutta la superficie del Trentino, nelle diverse vallate e sono prevalentemente di proprietà pubblica. Il sistema d allevamento trentino si è sempre contraddistinto per essere svolto con durata da circa 80 a 110 giorni all'anno (da inizio giugno a metà settembre). |
Vincoli
| È possibile la presentazione di una sola domanda per beneficiario e tale domanda potrà contenere la richiesta di beneficiare dell’iniziativa oggetto della presente deliberazione per le strutture di una sola di malga. |
| Nelle successive annualità, e fino alla fine del periodo di validità del Reg. (UE) 2022/2472, la Giunta provinciale con successivi provvedimenti, qualora siano disponibili risorse sul bilancio provinciale, provvederà a stabilire i termini per la presentazione delle domande ed eventuali ulteriori indicazioni procedurali nel rispetto dei criteri previsti dalla presente delibera che sarà comunicata in esenzione ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472 alla Commissione Europea. |
| Le malghe che beneficiano del contributo provinciale e i relativi pascoli dovranno essere utilizzati in coerenza con il disciplinare tecnico-economico e le linee guida approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 731 del 6 maggio 2015. La verifica degli aiuti de minimis percepiti dal beneficiario sarà effettuata d’ufficio attraverso la banca dati nazionale sugli aiuti di Stato. La concessione del contributo comporta l’obbligo a carico del beneficiario di non alienare, di non cedere o comunque di non distogliere dalla loro destinazione i beni per i quali è stato concesso il contributo per almeno 10 anni secondo quanto previsto dall’art. 6 della L.P. 4/03. Il termine decorre a partire dalla data della domanda di liquidazione finale del contributo. Nel caso di mancato rispetto del termine citato al precedente paragrafo i beneficiari sono tenuti, tranne che per cause di forza maggiore, alla restituzione del contributo concesso in proporzione della durata residua del periodo in corso. La durata residua è calcolata dalla data dell’accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell’agevolazione fino al termine del rispettivo periodo. L’importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi al tasso legale a decorrere dalla data di addebito del pagamento. Il beneficiario del contributo deve comunque consentire al personale preposto alla sorveglianza sull’applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a quanto costituisce l’oggetto del contributo concesso. Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei richiedenti dall’art. 6 della L.P. n. 4/2003 è previsto su un campione pari al 5% degli interventi soggetti a vincolo, secondo quanto previsto dalle normative provinciali vigenti in materia, per il periodo di vigenza. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà verrà effettuato su un campione di almeno il 5% delle pratiche, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali vigenti in materia. |