Viaggi estate 2024

Quali sono i diritti dei passeggeri con disabilità o mobilità ridotta?

Data di pubblicazione:

22/07/2024

© Provincia autonoma di Trento -

Descrizione

Nel contesto di una società sempre più consapevole e inclusiva, i diritti dei passeggeri disabili rappresentano un tema di cruciale importanza. Viaggiare, sia per necessità che per piacere, dovrebbe essere un diritto accessibile a tutti, indipendentemente dalle proprie capacità fisiche. Tuttavia, le persone con disabilità spesso affrontano numerosi ostacoli quando si tratta di spostarsi, che si tratti di prendere un aereo, un treno o un autobus. Questi ostacoli possono includere barriere fisiche, mancanza di servizi adeguati e una scarsa consapevolezza da parte del personale di trasporto. Grazie alle normative europee sui diritti delle persone con disabilità si sono compiuti importanti passi avanti per garantire che il trasporto sia realmente accessibile a tutti.

L’UE, infatti, riconosce specifiche tutele per i passeggeri con disabilità o mobilità ridotta e vieta categoricamente ai vettori, agenti e operatori turistici di rifiutare a un passeggero la prenotazione o l’imbarco a causa di motivi di disabilità o di ridotta mobilità. Si considera passeggero con disabilità o mobilità ridotta (PRM) “qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona.”

Diritti dei passeggeri a seconda del mezzo di trasporto

I diritti dei passeggeri possono variare a seconda del mezzo di trasporto utilizzato. Ad esempio, nel caso di un passeggero con disabilità o mobilità ridotta, che sta pianificando un viaggio in aereo nell’UE, scatta la protezione dal Regolamento 1107/2006, che stabilisce l’obbligo per il vettore di fornire assistenza gratuita in aeroporto. È importante informare la compagnia aerea almeno 48 ore prima della partenza per consentire un’organizzazione adeguata dell’assistenza. Il diritto all’assistenza gratuita include vari servizi, ma è importante sapere che le compagnie aeree non sono obbligate a fornire assistenza per mangiare o per prendere farmaci durante il volo. Per questo tipo di assistenza, potrebbe essere necessario un accompagnatore per l’intera durata del viaggio. Uno strumento molto utile da consultare, è l’applicazione multimediale Enac PRM, messa a disposizione gratuitamente dall’Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. L’app fornisce informazioni pratiche sull’utilizzo del mezzo aereo da parte dei passeggeri con disabilità, a mobilità ridotta o anziani, come cosa sia l’assistenza speciale e a chi è rivolta, a chi e quando si deve richiedere l’assistenza, chi fornisce l’assistenza in aeroporto e in volo, e cosa fare in caso di assistenza negata o non adeguata ecc…. Tale progetto si affianca a numerose altre iniziative realizzate dall’Enac, a supporto delle normative comunitarie che hanno stabilito regole comuni in tutti gli aeroporti dell’UE, per garantire la tutela dei diritti dei passeggeri PRM nel trasporto aereo. Un esempio è il progetto “Autismo – In viaggio attraverso l’aeroporto” ideato per facilitare il viaggio aereo alle persone autistiche.

Anche per i viaggi con il treno vi è il diritto a ricevere assistenza gratuita. Il gestore ferroviario potrebbe richiedere di viaggiare con un accompagnatore solo se è necessario a causa dell’infrastruttura del treno o della stazione. In questo caso, l’accompagnatore viaggia gratuitamente e dovrebbe essere seduto accanto, quando possibile. È permesso, inoltre, portare con sé un cane da assistenza, nel rispetto delle normative locali di viaggio. Per ottenere l’assistenza necessaria, il passeggero interessato deve comunicare la richiesta all’impresa ferroviaria, al gestore della stazione, al venditore di biglietti o al tour operator almeno 24 ore prima del viaggio. Tali disposizioni sono previste dal Regolamento 2021/782.

Per quanto riguarda i viaggi in autobus o pullman di almeno 250 chilometri, vi è il diritto all’assistenza durante l’imbarco e la discesa presso i terminal designati. La compagnia di autobus deve consentire a una persona selezionata di viaggiare gratuitamente con la persona disabile, se la sua presenza risolve eventuali problemi di sicurezza che altrimenti impedirebbero il viaggio. È necessario richiedere il tipo di assistenza necessaria con almeno 36 ore di anticipo. In caso di perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità, vi è il diritto a un risarcimento integrale. Anche per i viaggi con una distanza inferiore a 250 km sono garantiti alcuni diritti fondamentali, come il diritto di non subire discriminazioni o sostenere costi aggiuntivi, il diritto al risarcimento per eventuali attrezzature per la mobilità danneggiate o smarrite, e il diritto di ricevere informazioni in formati accessibili. I diritti come passeggero di autobus o pullman con disabilità o mobilità ridotta si applicano in qualsiasi viaggio che inizia o termina in un paese dell’UE. Le regole sono valide in tutti gli Stati membri dell’UE, Norvegia e Islanda, e sono dettagliate nel Regolamento 181/2011.

Invece, per i viaggi in nave o in barca per mare o su vie navigabili interne, i diritti come passeggero con disabilità o a mobilità ridotta sono protetti dal Regolamento 1177/2010. Questo regolamento dell’UE copre i passeggeri su gran parte dei traghetti e delle navi da crociera di dimensioni significative che operano su mari, fiumi, laghi o canali all’interno dell’UE, così come in Norvegia e Islanda. Anche per questo mezzo di trasporto, vi è il diritto a ricevere assistenza gratuita. Questo può includere aiuto per salire o scendere dalla nave, cambiare nave a bordo e assistenza nei porti. È importante informare il venditore del biglietto in caso di bisogni speciali per alloggio, posti a sedere o assistenza, o per portare attrezzature mediche. È inoltre essenziale avvisare la compagnia o l’operatore del terminale almeno 48 ore prima della partenza, specificando il tipo di assistenza necessaria (come sedia a rotelle, cane guida, ecc.).

Carta Europea della Disabilità

La Carta Europea della Disabilità è un documento, in formato tessera, che permette alle persone con disabilità di accedere a beni e servizi, pubblici o privati, gratuitamente o a tariffe agevolate. La Carta Europea della Disabilità sostituisce a tutti gli effetti i certificati cartacei e i verbali attestanti la condizione di disabilità, rientrando nel progetto europeo “EU Disability Card”, che ha come obiettivo il mutuo riconoscimento della condizione di disabilità fra i paesi aderenti. La Disability Card può essere richiesta gratuitamente sul sito dell’INPS, tramite una procedura online, da parte del cittadino che ne ha diritto e successivamente verrà spedita a casa. La card sarà valida per tutta la permanenza della disabilità, anche nel caso di eventuali visite di revisione, e comunque non oltre 10 anni, al termine dei quali potrà essere nuovamente richiesto il rinnovo, previa verifica dei requisiti. La Disability Card potrà essere utilizzata solo dal titolare e non potrà essere ceduta a terzi. Oltre a certificare la condizione di disabilità presso tutti gli uffici pubblici, sostituendo i certificati cartacei e i verbali, permette di accedere gratuitamente o a tariffe agevolate a musei statali e luoghi di cultura su tutto il territorio nazionale e nei paesi dell’UE aderenti al progetto.

In ultimo, è utile sapere che l’UE sta lavorando su una proposta di revisione dei regolamenti relativi ai diritti dei passeggeri, con particolare attenzione ai passeggeri con disabilità. Nello specifico, le persone a mobilità ridotta che passano da un modo di trasporto all’altro durante il viaggio riceveranno assistenza nei punti di collegamento da parte dei vettori e degli operatori dei terminal quando il viaggio è stato acquistato mediante un unico contratto di trasporto o quando attraversano nodi passeggeri multimodali. Se una compagnia aerea obbliga un passeggero con disabilità o una persona a mobilità ridotta a viaggiare accompagnato, perché il passeggero ha bisogno di assistenza per soddisfare i requisiti di sicurezza aerea, ad esempio per allacciare la cintura di sicurezza, la compagnia aerea sarà a sua volta obbligata a trasportare gratuitamente l’accompagnatore e, se possibile, a sistemare tale persona accanto al passeggero a cui presta assistenza.

Fonte: ECC-Net Italia

Proprietario dell’immagine: ECC-Net Italia

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