In vigore la legge sul ripristino della natura

La legge sul ripristino degli ecosistemi degradati è un elemento chiave del Green Deal europeo e della strategia sulla biodiversità nel quadro della vigente legislazione ambientale dell'UE

Data di pubblicazione:

22/08/2024

© Provincia autonoma di Trento -

Descrizione

Il regolamento sul ripristino della natura è entrato in vigore il 18 agosto e fissa obiettivi vincolanti per ripristinare gli ecosistemi degradati, in particolare quelli con il maggior potenziale di cattura e stoccaggio del carbonio e per prevenire e ridurre l'impatto delle catastrofi naturali. La piena attuazione della legge è fondamentale per ripristinare la biodiversità dell'UE e arrestare l'ulteriore perdita di biodiversità, raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e adattarsi ai cambiamenti climatici, nonché rafforzare la sicurezza alimentare per i cittadini dell'UE. In tal modo, la legge sosterrà il conseguimento di altre ambizioni europee, come la sicurezza idrica.

Si tratta inoltre di uno strumento fondamentale per aiutare l'UE e i suoi Stati membri a rispettare gli impegni internazionali in materia di biodiversità nell'ambito del Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework per la biodiversità.

La legge avvia un processo di recupero continuo e duraturo della natura in tutta l'Unione europea, sostenendo al contempo uno sviluppo economico e una produzione agricola più sostenibili e lavorando di pari passo con lo sviluppo delle energie rinnovabili. Come obiettivo generale da raggiungere a livello dell'UE, gli Stati membri metteranno in atto misure di ripristino in almeno il 20% delle zone terrestri e il 20% delle zone marine dell'UE entro il 2030. Entro il 2050 tali misure dovrebbero essere in vigore per tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino.

La legge prevede l'obbligo di mettere in atto misure di ripristino per conseguire il buono stato dei principali tipi di habitat delle specie sulla terraferma e in mare. Richiede inoltre di mantenere lo spazio verde urbano e la copertura arborea urbana e di aumentarla dopo il 2030.

La legge contribuirà a raggiungere, entro il 2030, l'obiettivo di ripristinare almeno 25.000 km di fiumi a scorrimento libero. Essa concorrerà inoltre a invertire il declino delle popolazioni di impollinatori e a migliorarne la diversità, a rafforzare la biodiversità negli ecosistemi agricoli e la biodiversità degli ecosistemi forestali e a mantenere l'impegno di piantare almeno tre miliardi di alberi supplementari entro il 2030 a livello dell'UE.

Piani nazionali di ripristino

Ai diversi ecosistemi si applicano obiettivi di ripristino diversi e gli Stati membri decideranno le misure specifiche che metteranno in atto nei loro territori. A tal fine, ciascuno Stato membro elaborerà un piano nazionale di ripristino che definirà le esigenze e le misure di ripristino per adempiere agli obblighi e conseguire gli obiettivi della legge adattati al contesto nazionale e tenendo conto della diversità delle diverse regioni.

I piani nazionali di ripristino dovrebbero includere un calendario di attuazione, le risorse finanziarie necessarie e i mezzi di finanziamento previsti, nonché i benefici attesi, in particolare per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi. Gli Stati membri devono individuare sinergie con altre politiche, quali la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, il degrado del suolo, la prevenzione delle catastrofi, l'agricoltura, la pesca, la silvicoltura e lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Gli Stati membri devono presentare alla Commissione un piano d'azione entro due anni dalla data di entrata in vigore, che stabilisca le tappe fondamentali per il 2030, il 2040 e il 2050. Tali piani devono essere elaborati in modo aperto e trasparente, consentendo al pubblico e a tutte le parti interessate di partecipare al processo. La Commissione sosterrà le autorità nazionali nell'elaborazione di tali piani.

La Commissione valuterà i piani e potrà formulare osservazioni che gli Stati membri devono prendere in considerazione nei loro piani definitivi. Entro sei mesi dal ricevimento delle osservazioni, ciascuno Stato membro deve mettere a punto il proprio piano, pubblicarlo e presentarlo alla Commissione. L'Agenzia europea dell'ambiente elaborerà relazioni tecniche periodiche sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi. Gli Stati membri devono rivedere i loro piani al più tardi entro il 2032 e il 2042.

Gli Stati membri possono mobilitare i fondi necessari da fonti pubbliche e private, compresi i fondi dell'UE. Possono attingere a una varietà di opportunità di finanziamento dell'UE, tra cui i fondi della politica agricola comune, i fondi regionali, il programma LIFE, Orizzonte Europa (il fondo di ricerca dell'UE) e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura.

Fonte: Commissione europea – DG Ambiente

Sito web e servizi digitali OpenCity Italia · Accesso redattori sito