Descrizione
Con deliberazione n. 1600 del 11 ottobre 2024 la Giunta provinciale ha sospeso - in vista di una revisione dei criteri attuativi della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 "Legge provinciale sullo sport 2016", la cui approvazione è prevista in tempi brevi - con decorrenza dal 1° novembre 2024 e fino a diversa disposizione, i termini per la raccolta delle domande di contributo ai sensi dei seguenti articoli: articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), d), f), h); articolo 16, commi 2 e 3; articolo 17; articolo 21, comma 1, lettera a); articolo 26, commi 2, 3 e 4; articolo 36; articolo 37, comma 3.
Fanno eccezione le domande con procedura automatica di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), b) h), riguardanti iniziative concluse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024, che possono essere presentate dal 1° gennaio al 31 ottobre 2025 e le domande presentate con procedura automatica di cui all’articolo 16, comma 2 che possono essere regolarmente presentate fino al 30 novembre 2024. Per tali domande saranno applicati i criteri attuativi vigenti di cui alla deliberazione n. 1605/2022.
Sono pertanto sospese, dal 1° novembre 2024, le domande di contributo per:
- l'organizzazione di manifestazioni sportive (articolo 15, comma 1, lettera a);
- la realizzazione di campagne di promozione a favore dello sport giovanile, dello sport per la parità di genere, dello sport per la coesione sociale e dello sport per le persone con disabilità (articolo 15, comma 1, lettera b);
- l'attuazione di studi, ricerche, sperimentazioni e indagini in materia sportiva (articolo 15, comma 1, lettera c);
- l'organizzazione di convegni e corsi di formazione per dirigenti, tecnici e personale medico sportivo (articolo 15, comma 1, lettera d);
- le iniziative riguardanti la pratica sportiva di persone con disabilità (articolo 15, comma 1, lettera f);
- l'attività sportiva a carattere dilettantistico realizzata in ambito extra-regionale (articolo 15, comma 1, lettera h);
- sostegno all'attività dilettantistica giovanile (articolo 16, comma 2), salvo le domande presentate entro il 30 novembre 2024;
- il sostegno dei giovani talenti sportivi (articolo 16, comma 3);
- il sostegno dello sport professionistico e della massima serie (articolo 17);
- il finanziamento dei progetti di sport di cittadinanza per tutti (articolo 21, comma 1, lettera a);
- l’acquisto o la sostituzione di specifiche attrezzature individuali necessarie alla pratica sportiva per le persone con disabilità (articolo 26, comma 2 e 3);
- spese di funzionamento delle associazioni sportive che aprono e gestiscono una sezione destinata a persone con disabilità (articolo 26, comma 4);
- la partecipazione a iniziative di carattere europeo (articolo 36);
- progetti organizzati nel territorio provinciale dal comitato provinciale del CONI (articolo 37, comma 3).
Le eventuali domande di contributo presentate durante il periodo di sospensione non saranno accolte e verranno archiviate.