SCIA e silenzio assenso

Di seguito trovi alcune informazioni sulla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e il silenzio assenso

Data di pubblicazione:

31/05/2022

Descrizione

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Le autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, i permessi o nulla-osta comunque denominati, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli, per esercitare attività imprenditoriali, commerciali o artigianali, il cui rilascio sia subordinato esclusivamente all'accertamento dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, sono sostituiti da una dichiarazione dell'interessato, che prende il nome di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

La SCIA consente al cittadino di iniziare, modificare o cessare l'attività dalla data in cui la presenta, senza dover aspettare l’esito delle verifiche e dei controlli da parte dell’amministrazione competente.

Per consentire all'amministrazione le verifiche di competenza, alla segnalazione sono allegate le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00, nonché, se espressamente previsto dalla disciplina vigente, le attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati – corredate dagli elaborati tecnici necessari – relative alla sussistenza dei requisiti previsti. Queste  autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni possono sostituire – salve le verifiche successive delle strutture e delle amministrazioni competenti – i pareri di organi o enti appositi, oppure l’esecuzione di verifiche preventive previsti dalla legge.

La SCIA non può essere utilizzata qualora esistano vincoli ambientali, paesaggistico-territoriali e culturali, per gli atti imposti dalla normativa comunitaria, nonchè per gli atti di assenso individuati dalla Giunta provinciale.

L’amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, se accerta che non ci sono i requisiti e i presupposti di legge richiesti, adotta un provvedimento motivato con cui vieta la prosecuzione dell’attività e ordina rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti da essa, salvo che, se possibile, l’interessato provveda – entro il termine prefissatogli dal responsabile della struttura stessa (in ogni caso non inferiore a 30 giorni ) – a conformare alla normativa vigente l’attività e i suoi effetti. Se il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi è adottato dopo la scadenza del termine di 60 giorni, lo stesso non produce alcun effetto.

Nella SCIA l'interessato deve dichiarare che sussistono i presupposti e i requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge.

 

Silenzio assenso

Il silenzio dell'amministrazione equivale ad un provvedimento di accoglimento della domanda che il cittadino presenta per ottenere gli atti di assenso necessari per esercitare un'attività privata non assoggettata a SCIA, se nel termine di conclusione del procedimento non gli viene comunicato il provvedimento di diniego. Se quest'ultimo viene comunque adottato dopo la scadenza del termine previsto per la formazione del silenzio assenso, lo stesso non produce alcun effetto.

Ferma restando la facoltà dell’amministrazione di agire in via di autotutela anche dopo che si è formato il silenzio assenso, rimangono esclusi dalla sua applicazione gli atti e i procedimenti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute, i casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto della domanda, i casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali e gli atti individuati della Giunta provinciale.

Nella domanda presentata all'amministrazione, l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci e di false attestazioni, non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge.

Normativa di riferimento

Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23

Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 10/06/2025 08:08

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