Riserva naturale provinciale Paludi di Sternigo - attività ammesse e divieti

Estratto dalla delibera istitutiva e da eventuali delibere modificative, con le attività ammesse ed i limiti e divieti previsti per la Riserve naturale provinciale.
Fanno fede in ogni caso le indicazioni riportate nelle delibere richiamate in calce alla pagina.

Data di pubblicazione:

19/12/2025

Descrizione

Attività ammesse
Limiti e divieti
Area a tutela parziale
  • Interventi necessari alla conservazione, riequilibrio bioecologico, fruizione culturale e ricerca scientifica, a cura o per conto del Servizio provinciale competente in materia di aree protette.
  • Prosecuzione dell'attività agricola sulle superfici coltivate al 1993, in modo tradizionale o con tecniche moderne compatibili con il mantenimento delle caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche.
  • Introduzione di colture agricole estranee al contesto tradizionale (es. impianti intensivi di colture minori e ortaggi) previo parere vincolante del Servizio provinciale competente in materia di aree protette.
  • Manutenzione dei ricoveri per attrezzi sui terreni agricoli.
  • Accesso ai fondi coltivati, anche con veicoli a motore, da parte di proprietari/affittuari/possessori.
  • Esercizio della selvicoltura su piano di assestamento forestale o prescrizioni del Servizio provinciale competente in materia di aree protette.
  • Circolazione di mezzi a motore per attività di utilizzazione boschiva.
  • Libera circolazione anche di mezzi a motore sul tronco stradale est-ovest e su quello che collega la Colonia montana alla sponda orientale del lago di Serraia.
  • Interventi di manutenzione di impianti o infrastrutture di interesse pubblico, sentito il Servizio provinciale competente in materia di aree protette.
  • Esercizio dello sci da fondo, sentito il Servizio provinciale competente in materia di aree protette.
  • Modificare o alterare gli elementi della Riserva Naturale Provinciale.
  • Depositare rifiuti o materiali, operare scavi, cambiare coltura, bonificare o prosciugare il terreno.
  • Coltivare cave e torbiere.
  • Immettere, asportare o danneggiare piante, raccogliere o danneggiare funghi o altri prodotti del sottobosco.
  • Esercitare caccia e pesca, immettere, prelevare o disturbare specie animali, lasciare vagare cani o altri animali domestici.
  • Erigere costruzioni o manufatti, anche provvisori.
  • Emungere o immettere acqua o liquami reflui.
  • Dissodamento per fini agricoli di superfici forestali, prative e incolte.
  • Usare pesticidi o esche avvelenate per scopi estranei alle attività ammesse.
  • Utilizzare pacciamatura con materiali artificiali.
  • Attraversare la zona con nuove linee elettriche, telefoniche o altre condotte aeree/interrate, ad eccezione della posa della condotta e cavidotti per l'acquedotto comunale.
  • Abbandonare i sentieri e aggirarsi fuori di essi, eccetto proprietari/affittuari/possessori.
  • Entrare con qualsiasi mezzo di trasporto meccanico o animale.
  • Sorvolo a bassa quota e atterraggio di mezzi aerei.
  • Balneazione e uso di natanti.
  • Campeggiare, accendere fuochi, provocare luci, suoni e rumori molesti
  • Svolgere attività agonistiche o folkloristiche (altre manifestazioni organizzate richiedono autorizzazione preventiva).
  • Realizzare recinzioni che possano arrecare danno o impedire il passaggio della fauna selvatica.
  • Rimuovere o danneggiare la segnaletica.
Area a riserva integrale
  • Interventi necessari alla conservazione, riequilibrio bioecologico, fruizione culturale e ricerca scientifica, a cura o per conto del Servizio provinciale competente in materia di aree protette.
  • Realizzazione del progetto di riqualificazione urgente dell'acquedotto comunale, inclusa la posa di condotta interrata e cavidotti, con l'osservanza delle prescrizioni e tempistiche definite nella valutazione di incidenza.
  • Modificare o alterare gli elementi della Riserva Naturale Provinciale.
  • Depositare rifiuti o materiali, operare scavi, cambiare coltura, bonificare o prosciugare il terreno.
  • Coltivare cave e torbiere.
  • Immettere, asportare o danneggiare piante, raccogliere o danneggiare funghi o altri prodotti del sottobosco.
  • Esercitare caccia e pesca, immettere, prelevare o disturbare specie animali, lasciare vagare cani o altri animali domestici.
  • Erigere costruzioni o manufatti, anche provvisori.
  • Emungere o immettere acqua o liquami reflui.
  • Dissodamento per fini agricoli di superfici forestali, prative e incolte.
  • Usare pesticidi o esche avvelenate per scopi estranei alle attività ammesse.
  • Utilizzare pacciamatura con materiali artificiali.
  • Attraversare la zona con nuove linee elettriche, telefoniche o altre condotte aeree/interrate, ad eccezione della posa della condotta e cavidotti per l'acquedotto comunale.
  • Abbandonare i sentieri e aggirarsi fuori di essi, eccetto proprietari/affittuari/possessori.
  • Entrare con qualsiasi mezzo di trasporto meccanico o animale.
  • Sorvolo a bassa quota e atterraggio di mezzi aerei.
  • Balneazione e uso di natanti.
  • Campeggiare, accendere fuochi, provocare luci, suoni e rumori molesti
  • Svolgere attività agonistiche o folkloristiche (altre manifestazioni organizzate richiedono autorizzazione preventiva).
  • Realizzare recinzioni che possano arrecare danno o impedire il passaggio della fauna selvatica.
  • Rimuovere o danneggiare la segnaletica.

Luoghi di riferimento

Paludi di Sternigo

Riserva naturale provinciale

Situata sull'altopiano di Pinè, comprende l'estesa fascia di canneto che borda la riva settentrionale del Lago di Serraia, una piccola parte dello specchio d’acqua, oltrechè la conca paludosa che si trova alla testata del lago e ne costituisce il retroterra.

La Riserva è anche Zona Speciale di Conservazione.

Documenti

Documenti allegati

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 15429 del 5/11/1993

Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato 'Paludi di Sternigo' ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., 'Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico'

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 668 del 21/04/2023

L.P. 23 maggio 2007, n. 11, articolo 35, comma 4 - Modificazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 15429 del 5 novembre 1993 riguardante 'Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato 'Paludi di Sternigo' ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m. 'Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico'.'

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 22/12/2025 12:03

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