Descrizione
Il passaporto delle piante è costituito da un'etichetta ufficiale che va pertanto apposta sulla minima unità di vendita prima della sua movimentazione fuori l'azienda oppure ai materiali vegetali che una ditta sposta tra due centri aziendali o siti di produzione ubicati in province diverse.
Il PP è realizzato su qualsiasi supporto adatto alla stampa, purché non deteriorabile, facilmente visibile e chiaramente leggibile, e le informazioni in esso riportate devono essere inalterabili e durature. Infine, deve essere distinguibile da qualsiasi altra informazione o etichetta che possa figurare sullo stesso imballaggio o contenitore.
I PP emessi dovranno essere conformi ai modelli presenti nell’Allegato (parte A e parte B) del Reg. (UE) 2017/2313.
Il PP non va apposto sui lotti di vendita qualora la commercializzazione sia diretta a utilizzatori finali, ossia a persone (fisiche o giuridiche) che, non agendo per fini commerciali o professionali, acquistano piante o prodotti vegetali per uso personale (es. hobbisti, strutture ricettive, Comuni, condomini, ecc).
AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE. Il Servizio fitosanitario provinciale autorizza l'Operatore Professionale (OP) a rilasciare i passaporti delle piante presso centri aziendali o siti di produzione ubicati in Provincia di Trento solo qualora il richiedente:
- possieda le conoscenze necessarie per effettuare le indagini riguardanti gli ON da quarantena e regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, che possono colpire le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti, nonché i sintomi a essi collegati e i mezzi per prevenirne la presenza e la diffusione;
- disponga di sistemi e procedure che consentono di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità (registrazione e conservazione per almeno tre anni dei dati di acquisto, vendita, spostamento di ogni unità di vendita).
L’operatore autorizzato al rilascio del PP garantisce che le piante:
- siano indenni da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'UE (Allegati II – parte A e B del Reg. (UE) 2019/2072);
- rispettino le disposizioni riguardanti la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ONRQ) rilevanti per l'UE in ambito vivaistico (Allegati IV e V del Reg. (UE) 2019/2072);
- rispettino eventuali ulteriori prescrizioni in materia di spostamento nell'Unione stabilite dall’autorità competente.
SOSTITUZIONE DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE. Il PP originale può essere sostituito da un nuovo PP qualora sia necessario suddividere l’unità di vendita (ricevuta) in due o più nuove unità di vendita. In questo caso l’OP, per ogni nuova unità di vendita risultante dalla divisione, può sostituire il PP originario con un nuovo passaporto delle piante, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- siano conservate le caratteristiche fitosanitarie originarie della merce;
- sia mantenuta la tracciabilità del processo (registrazione dati dell’OP fornitore e conservazione del PP sostituito o del suo contenuto per almeno tre anni).
AUTO-CONTROLLO DELLE PRODUZIONI. L’OP autorizzato, ai fini del rilascio del PP, deve in particolare:
- sottoporre piante, prodotti vegetali e altri oggetti da passaportare ad accurati controlli visivi per garantire l’assenza di organismi nocivi (ON da quarantena e regolamentati non da quarantena). Tale sorveglianza va effettuata nei periodi opportuni e tenendo conto dei rischi fitosanitari connessi alla propria attività;
- in caso di presenza sospetta di un ON da quarantena, informare immediatamente il Servizio Fitosanitario provinciale e, se opportuno, adottare immediatamente misure cautelative per prevenire la diffusione dell'organismo nocivo in questione (separazione/isolamento del materiale);
- in presenza di sintomi riferibili a ON regolamentati non da quarantena, predisporre, se del caso, campioni da inviare a un laboratorio riconosciuto per l’autocontrollo per le relative analisi. In caso di confermata presenza, detto materiale non può essere passaportato e commercializzato.
OBBLIGHI DELL'OP AUTORIZZATO ALL'EMISSIONE DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE. La ditta che emette il PP deve:
- assicurare una formazione adeguata al personale (se presente) coinvolto nelle indagini.
- identificare e controllare i punti critici del processo di produzione e commercializzazione.
Inoltre, l’OP si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione vigente nonché alle prescrizioni impartite dal SFR competente per territorio e a mantenere la competenza tecnica necessaria per rilevare i segni della presenza di tutti gli ON individuati dalla normativa fitosanitaria vigente, nonché per prevenirne la presenza e la diffusione.