Autorizzazione all'uso del passaporto delle piante

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Autorizzazione all'uso del passaporto delle piante ai sensi dell'art. 79 del Reg. (UE) 2016/2031 e dell'art. 37 del D.Lgs. 19/2021.

Descrizione

A causa della globalizzazione e del riscaldamento globale, il rischio che in Europa possano essere introdotti degli organismi nocivi delle piante potenzialmente pericolosi per l'ambiente e l'economia è sempre più alto. Pertanto, rispetto alla legislazione precedente, il Reg. (UE) 2016/2031 agli artt. 79 e 80 istituisce un ampliamento dell'uso del passaporto delle piante al fine di contenere tale problematica.

Infatti, il passaporto delle piante garantisce all'acquirente che il materiale vegetale sia proveniente da una produzione ufficialmente controllata ed adempia a tutte le condizioni fitosanitarie prescritte per la sua commercializzazione, ossia che sia indenne da organismi nocivi da quarantena e che, se previsti, rispetti le disposizioni sugli organismi regolamentati non da quarantena.

Inoltre, in caso si riscontri un'infestazione sui vegetali passaportati, è possibile rintracciare l'origine delle piante o dei materiali di propagazione. Ciò consente l'eventuale rapido contenimento dell'organismo nocivo.

Il passaporto delle piante è applicato su:

  • tutte le "piante da impianto" (tranne le sementi) intendendo con tale definizione tutte le piante destinate a restare piantate oppure a essere piantate o ripiantate;
  • alcune sementi, se commercializzate nell'ambito di applicazione delle rispettive direttive e per le quali specifici RNQP risultino elencati nell'allegato IV del Regolamento (UE) 2016/2031.

L'esonero dell'applicazione del passaporto è previsto solo per le piante destinate ad essere cedute all'utilizzatore finale purché tale scambio non avvenga tramite contratto a distanza e non riguardi la movimentazione in zone protette.

Vincoli

Alla presentazione della domanda, gli Operatori Professionali devono possedere i seguenti reguisiti:

  • essere iscritti o richiedere contestuale iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP);
  • avere un Centro aziendale nel territorio di competenza del SFR a cui è inoltrata la richiesta;
  • essere iscritti nell'Anagrafe agricola provinciale e curare un fascicolo aziendale aggiornato;
  • rispondere alle previsioni del Reg. (UE)  2019/827 e del DM 333987 del 27/07/2022 "Requisiti, dotazioni e adempimenti degli Operatori Professionali registrati al RUOP ai sensi del Capo VII del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19".

La domanda è accompagnata da una marca da bollo da 16,00 Euro qualora presentata singolarmente e non contestualmente alla domanda dell'iscrizione al RUOP.

Gli Operatori Professionali che richiedono l'autorizzazione all'uso del passaporto sono inoltre tenuti al pagamento dei seguenti diritti obbligatori di cui all'art. 56 del D.Lgs. 19/2021 e all' Allegato III - Sezione III del medesimo decreto:

  • 100 Euro una tantum per i controlli per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante;
  • tariffa fitosanitaria annuale per i controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al RUOP titolari di autorizzazione all'uso del passaporto il cui importo varia in funzione del tipo di passaporto richiesto e del numero di Centri Aziendali posseduti. Per le annualità successive alla prima, l'importo del diritto va corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno ed è relativo all'intero anno solare.

A seconda della tipologia di passaporto (ordinario o per zone protette) e del numero di Centri aziendali per cui è stato richiesto, l'Operatore Professionale deve versare una tariffa fissata in:

OP autorizzato all'emissione del passaporto PP o passaporto ZP con sede legale e distinti Centri aziendali autorizzati nella stessa regione/provincia 25,00 € per sede legale + 50,00 o 100,00 € per ciascun Centro aziendale autorizzato
OP autorizzato con Centro aziendale coincidente con la sede legale e ulteriori Centri aziendali autorizzati all'emissione del PP o PZ nella stessa regione 50,00 o 100,00 € per sede legale + 50,00 o 100,00 € per ciascun Centro aziendale autorizzato
OP autorizzato con sede legale in una regione e più Centri aziendali autorizzati all'emissione del PP in regioni differenti 25,00 € all’SFR ove ha sede legale + 50,00 o 100,00 € per ciascun centro aziendale ed SFR competente

Il diritto va pagato mediante la piattaforma digitale "PagoPa" accedendo al portale dei pagamenti della Provincia Autonoma di Trento.

A chi è rivolto

La normativa vigente prevede che il SFR competente per territorio ove ricade il centro aziendale o il campo di produzione, conceda all'Operatore Professionale che ne faccia richiesta, l'autorizzazione a rilasciare i passaporti delle piante previa verifica dei requisiti di cui al Reg. (UE) 2019/827 e al DM 333987 del 27/07/2022 recante "Requisiti, dotazioni e adempimenti degli Operatori Professionali registrati al RUOP ai sensi del Capo VII del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19".

Gli Operatori Professionali, registrati al RUOP ed autorizzati all'emissione del passaporto, rilasciano il passaporto delle piante di cui agli articoli 79 e 80 del Regolamento (UE) 2016/2031.

L'Operatore Professionale, qualora possegga centri aziendali in regioni diverse dalla regione in cui ha la sede legale, deve presentare la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante presso ciascun SFR competente per territorio al fine di consentire la corretta esecuzione dei controlli.

Alla presentazione della domanda, gli Operatori Professionali devono possedere i seguenti requisiti:

  • essere registrati o richiedere contestualmente la registrazione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP);
  • possedere uno o più Centri aziendali nel territorio di competenza del SFR a cui è inoltrata la richiesta;
  • essere iscritti nell'Anagrafe agricola e curare un fascicolo aziendale aggiornato;
  • rispondere alle previsioni del Reg. (UE) 2019/827 e del DM 333987 del 27/07/2022 "Requisiti, dotazioni e adempimenti degli Operatori Professionali registrati al RUOP ai sensi del Capo VII del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19";
  • non devono sussistere cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2001.

Come fare

I soggetti devono compilare e sottoscrivere il modulo di domanda di autorizzazione all'uso del  passaporto delle piante e l'allegato inerente il Centro aziendale. Se la richiesta è presentata singolarmente (non contestualmente alla domanda di iscrizione al RUOP) è necessario apporre una marca da bollo del valore di 16,00 Euro. La modulistica (corredata di copia fronte e retro di un documento d'identità in corso di validità) va poi presentata al Servizio Agricoltura utilizzando uno dei seguenti modi:

  • invio tramite PEC all'indirizzo: serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it;
  • invio tramite posta ordinaria;
  • consegna a mano al Servizio Agricoltura o alle Unità Agricole Periferiche della Provincia Autonoma di Trento.

Tempi e scadenze

60 giorni

Giorni massimi di attesa

Decorre dalla data di presentazione della domanda.

Istruttoria con controllo documentale e sopralluogo aziendale per la verifica dei requisiti e conseguente rilascio dell'autorizzazione a seguito dell'esito positivo delle verifiche previste previa determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura.

Costi

Imposta di bollo
16,00 Euro

da apporre sulla domanda

Diritto obbligatorio una tantum
100,00 Euro

avviso pagoPA

Diritto obbligatorio controlli annuali
50,00-100,00 Euro

avviso pagoPA

Documenti

Normativa di riferimento

relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE,

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Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 21/10/2025 18:24

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