Descrizione
La tutela e la valorizzazione delle comunità linguistiche minoritarie locali costituisce una delle ragioni fondanti dell’Autonomia speciale di cui gode il Trentino.
L’Autonomia speciale è nata dall’accordo De Gasperi-Grüber (1946) e il Trentino è una delle province più complesse dal punto di vista linguistico e territoriale, con una composizione plurilingue che include tre minoranze linguistiche: i cimbri, i mòcheni e i ladini.
La Costituzione italiana, all'articolo 6, riconosce e tutela le minoranze linguistiche, stabilendo che la Repubblica “salvaguarda la lingua e la cultura delle minoranze linguistiche”. Sebbene la Costituzione non fornisca una disciplina dettagliata, questa disposizione ha aperto la strada alla creazione di leggi e politiche specifiche a livello regionale e provinciale. A livello statutario l'articolo 2 stabilisce che il Trentino-Alto Adige/Südtirol ha la possibilità di adottare leggi speciali per la tutela delle minoranze linguistiche, garantendo loro diritti specifici in ambito educativo, culturale e amministrativo. L’articolo 15 c. 3 recita: ”La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mòchena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni.“
La legge nazionale n. 482/99 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) rappresenta una delle normative più importanti per le minoranze linguistiche in Italia perchè stabilisce misure di salvaguardia per le lingue minoritarie, tra cui:
1. riconoscimento ufficiale delle lingue minoritarie;
2. insegnamento della lingua minoritaria nelle scuole;
3. uso della lingua nelle comunicazioni ufficiali.
Questa legge nazionale applica il principio della parità di trattamento e riconosce a tutte le minoranze linguistiche il diritto di utilizzare la propria lingua nelle relazioni con gli enti pubblici, anche per quanto riguarda l'amministrazione locale e la documentazione ufficiale.
In Trentino il criterio di valorizzazione e tutela delle minoranze è di tipo “territoriale” mentre in Alto-Adige è “personalistico” basatosi cioè sulla dichiarazione di appartenenza etnica.
La Provincia autonoma di Trento aveva approvato nello stesso anno la L.P. n. 4 abrogata dall’art. 37 della legge provinciale del 2008 n. 6 riguardante la Tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali, nella quale vengono indicate le aree di insediamento storico delle comunità minoritarie trentine (art. 3).
In Trentino viene garantita la rappresentanza ladina in Consiglio provinciale e data la facoltà di impugnare davanti al Tar di Trento (da parte dei consiglieri regionali, provinciali o comunali, a seconda della natura degli atti impugnati) gli atti amministrativi degli enti e organi della pubblica amministrazione aventi sede in regione, ritenuti lesivi del principio di parità fra cittadini di lingua italiana, ladina, mòchena e cimbra residenti in provincia.
La stessa legge all’art. 9 prevede un organismo per la concertazione delle politiche per le popolazioni di minoranza linguistica denominato Conferenza delle minoranze.
La Conferenza definisce le linee programmatiche per le politiche in materia di tutela e promozione delle minoranze verificando lo stato di attuazione della normativa di settore anche al fine dell'individuazione di nuovi interventi; esprime parere obbligatorio sul programma degli interventi per l'editoria e l'informazione nonchè sulle convenzioni e sugli accordi di cui all'articolo 23 e parere obbligatorio e vincolante sulla suddivisione del fondo provinciale per le minoranze.
All’art. 24 è istituito un Fondo provinciale per la tutela delle minoranze linguistiche locali, finalizzato al finanziamento di progetti e di iniziative di salvaguardia e promozione delle caratteristiche etniche, culturali e linguistiche delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra residenti nel territorio della provincia di Trento.
Con la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”, la Provincia ha esplicitato il principio della tutela delle minoranze linguistiche anche presso le istituzioni scolastiche collocate nei comuni ladini, mòcheni e cimbri. La legge introduce norme speciali di organizzazione della scuola nei comuni della Valle di Fassa, istituendo il Consei general per l'educazion e la formazion, che ha il compito di individuare le specifiche esigenze educative e formative della comunità ladina e concorrere con la Provincia alla definizione degli atti di indirizzo e programmazione concernenti la scuola ladina. Inoltre disciplina le modalità di nomina e le funzioni del dirigente scolastico ladino (“Sorastant de la Scola Ladina”) nonchè l’attivazione dell’ufficio ladino di formazione e di ricerca didattica. Nei confronti dei mòcheni e dei cimbri, questa legge prevede, oltre alla garanzia di una rappresentanza negli organi collegiali scolastici, il rafforzamento della conoscenza della cultura e delle lingue mòchena e cimbra, nonché di quella tedesca, da attuarsi anche nelle scuole situate al di fuori delle località di minoranza, nel caso in cui siano frequentate da studenti mòcheni e cimbri.
La legge provinciale 23 luglio 2004 n. 7, ha sancito la separazione dell’Istituto Mòcheno-Cimbro in due distinte entità: l’Istituto culturale Mòcheno per la valorizzazione delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina, Fierozzo e Frassilongo, e l’Istituto culturale Cimbro per la minoranza cimbra di Luserna. Ad oggi esistono quindi sul nostro territorio tre Istituti culturali per le popolazioni di minoranza (oltre ai due citati ricordiamo infatti l’Istituto Culturale Ladino “Majon de Fascegn”, già istituito con legge 14 agosto 1975, n. 29), enti strumentali della Provincia che curano, in conformità ai propri statuti, la promozione e la tutela della lingua e della cultura delle popolazioni di minoranza.
Il Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n.178, a integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale di cui al DL 592/93, ha disposto che nelle località ladine del Trentino, gli atti pubblici destinati alla generalità dei cittadini, gli atti pubblici individuali destinati a uso pubblico e le carte di identità siano redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua ladina. Questa norma ha chiarito definitivamente l'ambiguità che era contenuta nella norma relativa all’utilizzazione del ladino negli atti pubblici (comma 3 dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 16 dicembre 1993, n. 592), e che ne aveva fortemente condizionato l’applicazione.
La legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) all'articolo 19 reca disposizioni particolari per i territori dei Comuni ove sono insediate le popolazioni di lingua ladina, mòchena e cimbra e in particolare nel territorio coincidente con quello dei Comuni ladini è costituito il Comun general de Fascia. Quest’ultimo è un ente locale territoriale ad autonomia politica la cui costituzione rientra tra i comuni elencati all’articolo 114 della Costituzione; risulta quindi, una particolarità all’interno dell’ordinamento della Repubblica. Il Comun general de Fascia attua un proprio statuto che è deliberato da tutti i Comuni e approvato con legge provinciale, è prevista l’elezione diretta dei suoi organi e una bandiera come simbolo distintivo.
Vale la pena citare testualmente l’articolo 8 della legge costituzionale 1/2017:«Al Comun general de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui all'articolo 48, terzo comma, la Regione e la Provincia di Trento possono attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina».
Com’è evidente, il Comun general de Fascia non è soltanto un ente locale ma rappresenta di per sé una misura di tutela e di sviluppo della minoranza linguistica. Infatti, il legislatore costituzionale, nel riconoscere al Comun general de Fascia la natura di ente esponenziale della comunità ladina, ha ritenuto che l’attribuzione a questi di una particolare autonomia amministrativa fosse lo strumento fondamentale per la valorizzazione della sua identità.
La disposizione non elenca le competenze che Regione e Provincia possono trasferire al Comun general de Fascia, ma ne lascia agli stessi l’individuazione, con l’unico limite della necessaria strumentalità rispetto al fine di valorizzare la minoranza linguistica ladina.
Ritornando alla normativa provinciale n. 6 del 2008, si nota come questa risulti particolarmente approfondita e innovativa a livello nazionale, poiché prevede un'Autorità dedicata alle minoranze (articolo10).
L’Autorità è un organo collegiale costituito da tre componenti con durata di sette anni senza possibilità di riconferma, che opera in piena autonomia e indipendenza. Tra le varie competenze, esercita poteri di valutazione, di vigilanza e di ispezione per la corretta attuazione della normativa in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche.
L’attivazione degli strumenti di tutela previsti dalla norma provinciale, ha comportato inoltre l’attivazione, presso la presidenza della Giunta provinciale, del Servizio per la Promozione delle minoranze linguistiche locali, divenuto ora Servizio minoranze linguistiche e relazioni esterne, avente il ruolo di interlocutore nei confronti delle minoranze linguistiche presenti sul territorio trentino. Attraverso un approccio informale, diretto e non burocratico, il Servizio si fa carico delle necessità e delle aspettative dei cittadini appartenenti a una minoranza linguistica, anche nei confronti dei diversi settori dell’amministrazione. Dalla toponomastica al bilinguismo, dal mondo scolastico alla tutela culturale, le minoranze esprimono infatti bisogni specifici, ai quali è necessario rispondere in modo mirato, con un’attenzione particolare all’aspetto linguistico. Il Servizio promuove dei momenti di confronto anche più istituzionali con i rappresentanti politici dei comuni ladini, mòcheni e cimbro. Fondamentali risultano gli incontri sui vari territori oltre che il collegamento con realtà esterne, soprattutto attraverso il mondo accademico, per rapportarsi anche a quello che accade al di fuori dei confini provinciali, concertare nuove proposte, farsi carico di nuove sfide. Sfide particolarmente impegnative in quanto occorre una costante attenzione alle diversità e la capacità, in particolare per ladini, mòcheni e cimbri, di misurarsi con una dimensione “globale-locale”, dove l’apertura al mondo si coniuga all’ancoraggio alle proprie radici.
Dal 2024, ai sensi dell'articolo 146 quinquies, comma 2, del regolamento interno del Consiglio provinciale, è prevista una seduta speciale del Consiglio dedicata alle minoranze linguistiche con la partecipazione di rappresentanti della popolazione ladina, mòchena e cimbra che si riunisce annualmente.
Nel 2025, su proposta della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol, nasce la Giornata delle Minoranze Linguistiche ladina mòchena e cimbra per celebrare e far conoscere alla cittadinanza intera il valore dei gruppi linguistici.
Ricerca normative di interesse per le Minoranze linguistiche
Il Servizio minoranze linguistiche e relazioni esterne cura la raccolta sistematica degli atti normativi comunitari, statali, regionali e provinciali, nonché le pronunce giurisprudenziali e i contributi dottrinari inerenti la materia della salvaguardia e promozione delle minoranze linguistiche e ne cura la traduzione in lingua ladina e tedesca.
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