Aree di servizio e aree sosta attrezzata per autocaravan

Le aree di servizio ( o camper service ) e le aree di sosta attrezzate per autocaravan sono aree destinate al supporto del turismo itinerante svolto co autocaravan.

Data di pubblicazione:

12/05/2022

© Provincia autonoma di Trento -

Descrizione

Il turismo itinerante è supportato da aree adatte alla fermata ad alla sosta di autocaravan e si distinguono in:

  • aree di servizio per autocaravan o“camper service” dotate di  erogatori di acqua potabile, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, sistemi di illuminazione, impianti igienico sanitari atti allo scarico delle acque nere e grigie.   In tali aree non è consentita né la sosta né il campeggio, ma la sola fermata dedicata esclusivamente allo scarico delle acque reflue e al carico dell’acqua potabile.
  • aree di sosta attrezzate per autocaravan dotate almeno degli stessi servizi delle aree camper service con l’ulteriore previsione di dispositivi per l’allacciamento temporaneo alla rete elettrica, allestimenti antincendio certificati e impianti tecnologici conformi alla specifica normativa di settore.  In tali aree è consentita la sola sosta, analogamente ad una sosta all’interno di un parcheggio, per un periodo non eccedente le 48 ore.  Sono consentite più soste purché trascorrano almeno 24 ore tra una sosta e l’altra.  Nelle aree di sosta attrezzate è vietato aprire tendalini, lasciare aperte porte e finestre, utilizzare sistemi di livellamento del mezzo, allestire attendamenti, utilizzare tavolini e sedie all’esterno dell’autocaravan. 

Il rispetto delle disposizioni previste dalla Legge e dal Regolamento provinciale e la durata della sosta sono verificati mediante la presenza di un sistema di accesso attrezzato con stanga, cancello o similari e attraverso il controllo costante con idonei impianti di videosorveglianza. Gli organi di vigilanza provvedono ad effettuare controlli periodici sul rispetto di quanto sopra.

Nelle aree di sosta camper, lo stazionamento eccedente le 48 ore costituisce violazione del divieto di campeggio e si configura quale “esercizio di campeggio abusivo” da parte del turista e quale “esercizio  di campeggio in assenza di segnalazione certificata di inizio attività” da parte del gestore dell’area di sosta.

Il titolo edilizio per la realizzazione di aree di sosta attrezzate è rilasciato dal Comune previo accertamento del possesso delle dotazioni previste. 

La gestione delle aree di sosta attrezzate per autocaravan, da parte di soggetti privati ( che non sia attività integrativa di altra attività economica svolta in via prevalente dal medesimo gestore) è subordinata al rispetto dei requisiti previsti e alla presentazione della SCIA - segnalazione certificata di inizio attività - al Comune territorialmente competente

I piani regolatori generali dei Comuni individuano le zone urbanistiche in cui sono ammessi tali interventi.

La normativa urbanistica provinciale prevede il ricorso alla deroga urbanistica solo nel caso di realizzazione di aree di sosta attrezzate per autocaravan allestite nelle immediate vicinanze di una struttura ricettiva all’aperto nell’ambito di un progetto di riqualificazione di una struttura ricettiva esistente.

Nel caso in cui le aree siano realizzate su terreni di proprietà pubblica, gli enti pubblici titolari possono disciplinare nell’atto di affidamento della disponibilità, anche le modalità di determinazione delle tariffe da applicare da parte dell’affidatario. Per i terreni di proprietà della Provincia ciò costituisce un obbligo.

In merito al divieto di campeggio, l’effettuazione obbligatoria della sola “sosta” da parte degli autocaravan al di fuori dalle strutture ricettive all’aperto (campeggi) e delle aree di sosta attrezzate (esistenti ed autorizzate), la legge provinciale disciplina i casi in cui si configura tale violazione, che ricorre quando la sosta di autocaravan sulle strade e sui parcheggi pubblici viene effettuata in difformità di quanto previsto dal Codice della Strada (art. 185 - Circolazione e sosta delle autocaravan). 

La sosta degli autocaravan è considerata esercizio abusivo dell’attività di campeggio in presenza, anche solo di una, delle seguenti condizioni:

  • il veicolo non è collegato al suolo esclusivamente con le ruote (si intende che non sono quindi ammessi cunei livellatori, piedini stabilizzatori o altre attrezzature volte a livellare il mezzo)
  • il veicolo emette deflussi, fatta eccezione di quelli del propulsore meccanico
  • il veicolo occupa la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio del veicolo (aprire le porte di un veicolo e discendere dallo stesso non è campeggiare mentre lasciare aperte le porte e le finestre di un autoveicolo, costituendo pericolo o intralcio per gli utenti della strada, non attiva il campeggiare ma viola l’articolo 157 del Codice della strada; estendere il tendalino dell’autocaravan, durante la sosta, costituisce invece campeggio).

In occasione di eventi di rilevante interesse turistico, i Comuni possono stabilire deroghe al limite di 48 ore per un ulteriore periodo massimo di 72 ore.

I Comuni possono inoltre consentire che la sosta sia protratta fino ad un massimo di 360 ore nelle aree di sosta attrezzate poste nelle immediate vicinanze di strutture sanitarie e ospedaliere, ivi compresi gli stabilimenti termali, tenuto conto della disponibilità sul territorio di strutture ricettive all’aperto.

LA NORMATIVA

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