Acque minerali da imbottigliamento e termali

Sono considerate acque minerali naturali le acque che avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute.
Sono considerate acque termali le acque minerali naturali utilizzate a fini terapeutici.

Data di pubblicazione:

20/01/2022

© Provincia autonoma di Trento -

Descrizione

Il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale nonchè delle proprietà terapeutiche delle acque minerali naturali da utilizzarsi per acque termali viene effettuato dal Ministero della Salute.

Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti. (D.Lgs. 8 ottobre 2011 , n. 176, art. 2 comma2 )

Caratteristiche delle acque minerali:

  • devono sgorgare da una falda sotterranea 
  • essere microbiologicamente pure e prive di tracce di inquinanti
  • possono avere proprietà benefiche per la salute
  • essere imbottigliate in prossimità della fonte
Concessioni minerarie per acqua minerale in provincia di Trento al 1 gennaio 2026
Link alla tabella in google drive 

 

Quadro normativo per le acque minerali da imbottigliamento

I permessi di ricerca mineraria e le concessioni di acque minerali da imbottigliamento, come per i minerali solidi, sono regolati dalla legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14, e dal suo regolamento attuativo, d.p.p. 3 dicembre 2024, 20-26/Leg.

La legge disciplina infatti la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione dei giacimenti di sostanze minerali di prima categoria individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno), fatta eccezione per le acque termali.

 

Il permesso di ricerca mineraria, normato dalla Legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 è richiesto per l'esplorazione di una determinata porzione di territorio per l'individuazione di un giacimento di sostanze minerali di prima categoria, senza compromettere o danneggiare l'ambiente e il territorio.
Il permesso di ricerca di giacimenti di acque minerali naturali comprende:

a)    lo studio geologico e idrogeologico dell'area d'interesse, anche attraverso l'uso di sondaggi geognostici e perforazioni, nonché il prelievo delle acque rinvenute nella quantità necessaria per le analisi previste dalla lettera b);
b)    le analisi e le indagini necessarie ad accertare le caratteristiche fisiche, chimiche e batteriologiche delle acque minerali, finalizzate al loro riconoscimento;
c)    ogni altro studio volto ad accertare la delimitazione del bacino di alimentazione della risorsa, le possibili forme di utilizzo e le eventuali esigenze di tutela ambientale.

Il permesso di ricerca è rilasciato dalla Provincia e ha validità non superiore a tre anni, fatta salva la proroga di un ulteriore anno per ultimare le ricerche.
A seguito della chiusura positiva di un permesso di ricerca, ottenuto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale, il titolare presenta il conto consuntivo delle spese sostenute nell'attività di ricerca, una relazione finale nonché l'eventuale manifestazione di interesse al rilascio della concessione di coltivazione in suo favore.

La concessione di coltivazione di giacimenti minerari è rilasciata dalla Provincia nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità, trasparenza, pubblicità e tutela dell'ambiente.
Le nuove concessioni per acque minerali da imbottigliamento, come le nuove concessioni per minerali solidi, vengono assegnate mediante procedura concorrenziale, a seguito di scadenza della concessione di coltivazione oppure in caso di esito positivo dell'attività di ricerca.

Quadro normativo per le acque termali

I permessi di ricerca e le concessioni minerarie per acqua minerale termale sono disciplinati dalla legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6, “Interventi per il settore minerario nel Trentino”, e dal suo regolamento attuativo, d.p.p. 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg.

Il permesso di ricerca può essere rilasciato ove la domanda soddisfi i seguenti requisiti:
a) l'estensione dell'area richiesta deve essere proporzionata allo sviluppo delle ricerche previste dal programma dei lavori allegato alla domanda;
b) le conoscenze conseguibili con la ricerca programmata devono essere innovative rispetto a quelle già note;
c) i lavori devono essere realizzati sotto la direzione tecnica di personale qualificato, con l'impiego di attrezzature e macchinari idonei alla specifica tipologia di intervento;
d) il richiedente deve essere in grado di garantire la copertura finanziaria dei costi previsti nel programma dei lavori per la realizzazione delle opere;
e) la durata richiesta deve essere coerente con il programma di ricerca presentato.

La durata del permesso di ricerca non può essere superiore ad anni tre. La proroga è consentita per il periodo necessario ad ultimare le ricerche e comunque non superiore ad anni tre.
Possono formare oggetto di concessione di coltivazione i giacimenti minerari di acqua termale dei quali l'amministrazione, con il provvedimento di concessione, riconosca l'esistenza e la coltivabilità.
La concessione mineraria per acque termali è rilasciata a seguito di istanza di parte e qualora la domanda soddisfi i seguenti requisiti:

a) l'estensione dell'area richiesta deve essere proporzionata alle esigenze della coltivazione del giacimento, in relazione ai risultati della ricerca, se disponibili, e al programma di coltivazione;
b) il programma dei lavori di coltivazione nonché il relativo progetto di coltivazione della miniera devono essere proporzionati all'importanza del giacimento;
c) i lavori devono essere realizzati sotto la direzione tecnica di personale qualificato, con l'impiego di attrezzature e macchinari idonei alla specifica tipologia di intervento;
d) il richiedente deve essere in grado di garantire la copertura finanziaria dei costi previsti nel programma dei lavori per la realizzazione delle opere;
e) la durata della concessione richiesta deve essere coerente con il programma di coltivazione presentato.

Servizi attivi per i titolari di concessioni di acqua minerale da imbottigliamento o termale
Miniere: esercizio dell'attività ( minerali solidi, acque minerali e termali)

Il servizio rende disponibile la modulistica per il rilascio di nuovi permessi di ricerca mineraria e di nuove concessioni di acque termali; permette inoltre la gestione di situazioni modificative dei titoli minerali vigenti (proroga, ampliamento, rinuncia..)
Le nuove concessioni per acque minerali da imbottigliamento e le nuove concessioni per minerali solidi vengono assegnate mediante procedura concorrenziale.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 13/02/2026 12:11

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